MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 gennaio 2002 

   Determinazione  del  tasso  di  interesse  da  applicarsi,  per il
periodo  1  gennaio - 30 giugno 2002, ai mutui stipulati, nell'ambito
degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio
sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.
(GU n.13 del 16-1-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
       del Dipartimento del tesoro Direzione VI - Ufficio VII

  Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria
1988),  il  quale,  nell'autorizzare  l'esecuzione  di  un  programma
poliennale  di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di
ammodernamento  tecnologico  del  patrimonio  sanitario pubblico e di
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti
per  l'importo  complessivo  di  lire 30.000 miliardi, dispone che al
finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni
di  mutuo,  il  cui  onere  di  ammortamento  e' assunto a carico del
bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento
e  Bolzano  sono  autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della
spesa  ammissibile  risultante  dal  progetto,  con la B.E.I., con la
Cassa  depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito
all'uopo  abilitati  secondo  modalita' e procedure da stabilirsi con
decreto  del  Ministro  del  tesoro di concerto con il Ministro della
sanita';
  Visto  l'art.  4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il
quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti dai mutui contratti per
l'edilizia  sanitaria  ai  sensi del succitato art. 20 della legge n.
67/1988,  nei  limiti  di  lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a
carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;
  Visto   l'art.   3  del  decreto  5  dicembre  1991,  e  successive
modificazioni, con il quale e' stato stabilito che, per le operazioni
di  mutuo  regolate  a  tasso  variabile,  di  cui  alle  leggi sopra
menzionate,   la   misura   massima  del  tasso  di  interesse  annuo
posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice
del  rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici
soggetti  ad  imposta,  comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media
mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati
dal   Comitato  di  gestione  del  mercato  telematico  dei  depositi
interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
  Considerato che, in virtu' del decreto 5 dicembre 1991 e successive
modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario
per  eccesso  o  per  difetto allo 0,05% piu' vicino, va aggiunto uno
spread nella misura dello 0,80;
  Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998, il quale stabilisce
che il tasso che sostituisce il RIBOR e' l'EURIBOR;
  Vista  la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato
relativo  al  rendimento  effettivo  medio  lordo del campione titoli
pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di novembre 2001;
  Vista  la  misura del tasso EURIBOR 365/360 a tre mesi rilevato per
il mese di novembre 2001 sul circuito Reuters;
  Visto   che   i   parametri   suddetti,   da   utilizzarsi  per  la
determinazione  del  tasso  di riferimento per le operazioni previste
dall'art.  20  della  legge  n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7, della
legge n. 500/1992, sono pari a:
    rendimento  effettivo  medio  lordo  del campione titoli pubblici
soggetti ad imposta: 4,137%;
    media   mensile   aritmetica   semplice   dei  tassi  giornalieri
dell'EURIBOR: 3,433%;
  Ritenuti validi i dati sopra indicati;
  Considerato,  inoltre,  che  alla media mensile aritmetica semplice
dei  tassi  giornalieri  dell'EURIBOR  va  aggiunta una maggiorazione
dello 0,75;
  Visto  l'art.  3  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modifiche ed integrazioni;

                              Decreta:
  Il  costo  della  provvista  da  utilizzare  per  i mutui, previsti
dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7,
della  legge  23  dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e
stipulati  anteriormente  alla  data  del  29  marzo 1999, e' pari al
4,15%.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  dello spread dello 0,80, la misura
massima  del  tasso  di  interesse annuo posticipato per il periodo 1
gennaio - 30 giugno 2002 e' pari al 4,95 %.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 gennaio 2002
                                p. Il direttore generale: Carpentieri