N. 339 ORDINANZA 10 - 14 novembre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  - Incompatibilita' a partecipare, quale giudice di
 rinvio a seguito di annullamento di  sentenza  di  appello  ad  opera
 della  Corte  di cassazione, al giudizio nei confronti di un imputato
 in concorso di reato, del giudice che, anteriormente, abbia giudicato
 per  lo  stesso  reato  altro  coimputato  -  Omessa   previsione   -
 Riferimento  alla  sentenza  della  Corte  n.  371/1996  dichiarativa
 dell'illegittimita' dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. - Innovazione
 richiedente un nuovo esame circa  la  rilevanza  della  questione  da
 parte  del  giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice a
 quo.
 
 (C.P.P., artt. 34, secondo comma, e 36).
 
 (Cost., artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e  101,  secondo
 comma).
 fo on
 
(GU n.47 del 19-11-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO,   avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,   prof. Carlo  MEZZANOTTE,    prof.
 Guido NEPPI MODONA,  prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 2,
 e 36 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
 15 ottobre 1996 dalla Corte d'assise d'appello di  Catania,  iscritta
 al  n.  1376  del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n.  4,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1997;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  18 giugno 1997 il giudice
 relatore Carlo Mezzanotte;
   Ritenuto che la Corte d'assise d'appello di Catania  ha  sollevato,
 con  ordinanza in data 15 ottobre 1996, in riferimento agli artt.  3,
 25, primo comma, 27, secondo  comma,  e  101,  secondo  comma,  della
 Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale degli artt.
 34, comma 2, e 36 del codice di procedura penale (e  speculari  artt.
 61  e  63 cod. proc. pen. abrogato), nella parte in cui non prevedono
 che non possa partecipare - quale giudice  di  rinvio  a  seguito  di
 annullamento   di  sentenza  di  appello  ad  opera  della  Corte  di
 cassazione - al giudizio nei confronti di un imputato in concorso  di
 reato,  il  giudice, che, anteriormente abbia giudicato per lo stesso
 reato altro coimputato;
     che  dall'ordinanza  di  rimessione  emerge che la Corte d'assise
 d'appello aveva in precedenza condannato all'ergastolo per il delitto
 di  omicidio  volontario  un  coimputato  della  persona  attualmente
 sottoposta  al  suo  giudizio  per  lo  stesso  fatto  a  seguito  di
 annullamento ad opera della Corte di  cassazione  della  sentenza  di
 appello pronunciata da altra Corte d'assise;
     che,  ad  avviso del remittente, egli avrebbe, nel caso in esame,
 gia' compiuto, nella precedente sentenza  pronunciata  nei  confronti
 del  coimputato, valutazioni di merito in ordine alla sussistenza del
 fatto-reato  contestato  all'imputato,  sicche'  il   condizionamento
 derivante  dalla  precedente  valutazione  pregiudicherebbe  la nuova
 attivita' di giudizio;
     che, secondo il giudice a quo, la mancata  previsione  di  questa
 causa   di   incompatibilita'  violerebbe  il  principio  del  giusto
 processo;
   Considerato  che,  successivamente  all'ordinanza  di   rimessione,
 questa   Corte   con   sentenza   n.   371  del  1996  ha  dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice  di
 procedura  penale  "nella  parte  in  cui  non  prevede che non possa
 partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il  giudice  che
 abbia  pronunciato  o  concorso a pronunciare una precedente sentenza
 nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione  di  quello
 stesso  imputato  in  ordine alla sua responsabilita' penale sia gia'
 stata comunque valutata";
     che  l'intervenuta  innovazione  rende  necessario  disporre   la
 restituzione  degli  atti  al  giudice  remittente per un nuovo esame
 della questione nel quadro  complessivo  della  giurisprudenza  della
 Corte.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la restituzione degli atti alla Corte d'assise d'appello di
 Catania.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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