N. 339 ORDINANZA 10 - 14 novembre 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Incompatibilita' a partecipare, quale giudice di rinvio a seguito di annullamento di sentenza di appello ad opera della Corte di cassazione, al giudizio nei confronti di un imputato in concorso di reato, del giudice che, anteriormente, abbia giudicato per lo stesso reato altro coimputato - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 371/1996 dichiarativa dell'illegittimita' dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. - Innovazione richiedente un nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice a quo. (C.P.P., artt. 34, secondo comma, e 36). (Cost., artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma). fo on(GU n.47 del 19-11-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 36 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1996 dalla Corte d'assise d'appello di Catania, iscritta al n. 1376 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte; Ritenuto che la Corte d'assise d'appello di Catania ha sollevato, con ordinanza in data 15 ottobre 1996, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 36 del codice di procedura penale (e speculari artt. 61 e 63 cod. proc. pen. abrogato), nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare - quale giudice di rinvio a seguito di annullamento di sentenza di appello ad opera della Corte di cassazione - al giudizio nei confronti di un imputato in concorso di reato, il giudice, che, anteriormente abbia giudicato per lo stesso reato altro coimputato; che dall'ordinanza di rimessione emerge che la Corte d'assise d'appello aveva in precedenza condannato all'ergastolo per il delitto di omicidio volontario un coimputato della persona attualmente sottoposta al suo giudizio per lo stesso fatto a seguito di annullamento ad opera della Corte di cassazione della sentenza di appello pronunciata da altra Corte d'assise; che, ad avviso del remittente, egli avrebbe, nel caso in esame, gia' compiuto, nella precedente sentenza pronunciata nei confronti del coimputato, valutazioni di merito in ordine alla sussistenza del fatto-reato contestato all'imputato, sicche' il condizionamento derivante dalla precedente valutazione pregiudicherebbe la nuova attivita' di giudizio; che, secondo il giudice a quo, la mancata previsione di questa causa di incompatibilita' violerebbe il principio del giusto processo; Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte con sentenza n. 371 del 1996 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata"; che l'intervenuta innovazione rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della Corte.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'assise d'appello di Catania. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C1284