LEGGE 31 dicembre 1991, n. 440
Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, in materia di concessioni di alloggi.(GU n.21 del 27-1-1992)
Vigente al: 11-2-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. I titolari di locazione, di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, sono anche coloro che continuano ad occupare, a qualsiasi titolo, gli alloggi gia' avuti in regolare concessione nella qualita' di dipendenti, collocati a riposo o deceduti in servizio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 dicembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI