Legge regionale 16 dicembre 2013, n. 29 - Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF. (13A10475)(GU n.299 del 21-12-2013)
(Omissis). Art. 1 Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF 1. A decorrere dall'anno di imposta 2014, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni: a) per i redditi fino a 15.000,00 euro, nessuna maggiorazione; b) per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, maggiorazione dello 0,40 per cento; c) per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro, maggiorazione dello 0,45 per cento; d) per i redditi oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro, maggiorazione dello 0,50 per cento; e) per i redditi oltre 75.000,00 euro, maggiorazione dello 0,60 per cento. (Omissis).