Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Aosta.(GU n.225 del 24-9-1999)
IL DIRETTORE delle entrate per la Valle D'Aosta Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Vista la nuova formulazione dell'art. 3 del suindicato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, gia' sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, introdotta dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che, nell'individuare nel direttore generale, regionale o compartimentale la competenza in materia, riduce a quarantacinque giorni i termini di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Vista la nota n. 2364 del 3 agosto 1999 con la quale il direttore reggente dell'ufficio del registro di Aosta ha comunicato il mancato funzionamento del predetto ufficio nel periodo dal 20 agosto al 4 settembre 1999 per trasloco; Decreta: E' accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Aosta dal 20 agosto al 4 settembre 1999. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Aosta, 6 settembre 1999 Il direttore: Biondo