N. 836 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 luglio 1997
N. 836 Ordinanza emessa il 25 giugno 1997 e 18 luglio 1997 dal tribunale amministrativo per il Lazio sui ricorsi proposti da Biancofiore Francesco ed altri contro il Ministero delle finanze ed altro Impiego pubblico - Divieto di allineamento stipendiale - Efficacia retroattiva attribuita con norma qualificata di interpretazione autentica - Conseguente rigetto, nella specie, della richiesta di allineamento avanzata da sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza allo Stato con stipendio inferiore rispetto a colleghi promossi nella medesima qualifica in tempi piu' recenti e quindi con anzianita' uguale o inferiore allo loro - Violazione dei principi di eguaglianza, di imparzialita' e buon andamento della p.a, di retribuzione proporzionata ed adeguata - Lesione del principio di irretroattivita' della legge. (D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 2, comma 4, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359; legge 14 novembre 1992, n. 438, art. 7, comma 7). (Cost., artt. 3, 36 e 97).(GU n.49 del 3-12-1997 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 4452/1995 e n. 9306/1995 proposti: quanto al primo dai sigg.ri: Biancofiore Francesco, Conte Silverio, Caradonna Antonio, Capoccia Quinto, Calabrese Lorenzo, Ventresca Giuseppe, Finizio Giuseppe, Caramanico Giustino, Venezia Raffaele, Mazzone Amalio, Spella Franco, Battisti Ennio, Parisi Leonardo, Lettera Paolo, Steri Giovanni, Di Nisio Geopio, Lotito Nicola, Annese Luigino, Sammauro Giuseppe, Fortunato Giuseppe, Coggi Giuseppe, Pace Emilio, Pastore Antonio, Accattatis Giulio Cesare, Lo Curto Vincenzo, Podda Mario, Lucarelli Luigi, Gabrielli Piero, Bonanni Pietro, Tuven Sandro, Cimini Romualdo, Giordano Tommaso, Mazzucco Francesco, Vitaliano Roberto, Vella Giuseppe, Ranati Antonio, Capozzoli Salvatore, Papis Silverio, Lauritano Oreste, De Crescenzio Francesco, Papagni Nicola, Brandonisio Domenico, Dolfi Giovanni, Ierardi Rocco, Signore Luigi, Panci Romolo, Formenton Gianluca, Asciuti Gaetano, Ruberti Clemente, Rapone Luigi, De Rosa Benito, Farina Ferdinando, Angione Antonio, Davoli Vincenzo, Caruso Carmelo, Quaranta Cosimo, Minnucci Marco, Filippi Edoardo, Stoduto Bonifacio, Caccavelli Giuseppe, Mega Massimiliano, Sarubbo Alessandro, Cirillo Piero, Montesi Sandro, Peronti Michele, Merola Salvatore, Gerbasi Domenico, Abbate Francesco, Bertoneri Elio, Covellone Ivano, Mandalari Francesco, Segna Alfredo, Colucci Giovanni, Martone Angelo, Cipriani Mario, Bonifazi Bruno, Mosca Giovanni, Costabile Roberto, Spinelli Gennaro, Betti Stefano, Simeone Alfonso, Boccia Giuseppe, Caliendo Giuseppe, Fontanarosa Potito Vittorio, Notarangelo Giovanni, Bombaci Paolo, Perilli Paolo, Margio Nicola, Mazzilli Rocco, Severino Gianfranco, Rimini Nunzio, D'Emilia Pasqualino, Franceschini Giorgio, Belvisi Roberto, Borriello Andrea, Iachini Dante, Pagano Vincenzo, Careddu Domenico, Palermo Giovanni, Labarbuta Giovanni, Trinca Giovanni, Giordani Maurizio, Misasi Franco, Giacalone Giacomo, Piras Benito, Cordaro Antonio, Da Ponte Alberigo, Ciccarelli Simplicio, De Martino Mario, Trimarchi Giovanni, Zannolfi Massimo, Ricci Fabio, Pagano Davide, Orati Domenico, Di Francesco Pietro, Del Corpo Damiano, Pierantozzi Carlo, Cicchini Ettore, Cannavo' Antonio, Gianni Duilio, Vastano Antonio, Guerrini Giulio, Russo Riccardo, Pecchia Agostino, Baldari Franco, Margiotta Angelino, D'Alessandri Stefano, Varchetta Luigi, Federico Andrea, Mariella Giuseppe, Fienauri Gino, Basile Giovanni, Catanzaro Gaspare, Serpi Mario, Curione Donato, Insogna Pietro, D'Agostino Gianfranco, Vitale Michele, Pinna Filippo, Zuccoli Domenico, De Angelis Otello, Concioli Enrico, Alberio Pietro, D'Amico Michele, Marcialis Pasquale, Stuccilli Leonardo, Morando Pietro, Giannetti Francesco, Germondari Claudio G., Guarrinello Vincenzo, Ottaviani Enrico, Iannotti Mauro, Renzi Giovanni, Cosentino Ernesto, Affatato Marco, Scollo Salvatore, Bianchini Salvatore, Suri Lucio, Bovino Enrico, Salvati Sergio, Giovinazzo Antonio, De Bonis Alessandro, Gianiorio Mario, De Bari Ignazio, Talento Angelo, Merola Domenico, Benevento Silvio, Arato Salvatore, Chiariello Gabriele, Coletta Alessandro, Montanaro Franco, Di Giorgi Baldassarre, Bennati Luigi, Evangelista Roberto, Falasca Silvestro, De Santis Fabrizio, Dell'Anna Antonio, Stornaiuolo Roberto, Gigantino Attilio, Cavazzina Gianni, Legrottaglie Bernardino, Salerno Francesco, Giacomini Massimo, Prencipe Luciano, Pagano Raffaele, Scalera Paolo, Santoro Sandro, Tonti Franco, Pacchiarotti Roberto, Terracciano Pasquale, Ledda Filippo, Mazzotta Roberto, Di Giacinto Emigliano, Ruta Giuseppe, Pizzimenti Giuseppe, Calleri Claudio, Ricciardella Pasquale, Coletti Simone, Campana Domenico, Modanesi Roberto, Braia Giuseppe, Lanza Gerardo, Maffione Enrico, Antonelli Luigi, Masciopinto Angelo, Traquillino Cataldo, De Matteis Donato, Zedde Peppino, Vetrella Nicola, Luongo Gabriele, Sartini Giovanni, Faini Davide, Compagnone Felice, Capraro Antonio, Ruotolo Bruno, Schiavoni Gervasio, Giovannetti Roberto, Franchi Stefano, Rillo Vittorio, Bonora Maurizio, Mattei Ettore, Grippo Francesco, Veccia Vito, Zappala' Lorenzo, Ciolfi Massimo, Lo Porto Antonio, Petrella Pietro, Accora' Francesco, Vannicola Augusto, Petti Salvatore, Oceano Arturo, De Luca Paolo, Tranquillo Vincenzo, Nicolo Francesco, Rizzo Giuseppe, Pasquini Antonio, Pannullo Simone, Camellini Paolo, Zarli Claudio, Magro Gerardo, Pantellini Roberto, Mosetti Amedeo, Biscardi Angelo, Mazzucco Antonio, Di Bernardo Antonio, Vallerignani Sesto, Faciani Nardino, Chiga Paolo, Cimei Giulio, Polizzi Arcangelo, Tedeschi Carmine, Marzano Marco, Pinto Luigi, Rinaldi Francesco, Manganarlo Angelo, Barbato Alessandro M.S., Dondarini Vincenzo, Santi Alvaro, Cecchetti Gildo, Giove Giovanni, Ruggiero Giovanni, Maorana Aldo, Ippolito Gaetano, Dupuis Alberto, Belella Sergio, Anguillano Nicola, Sanzione Giuseppe, Panico Giuseppe, Di Giammaria Claudio, Tozzi Nelio, Giaquinto Angelo, Cosola Michele, Neto Giuseppe, Damu Ilvo, De Angelis Pasquale, De Fusco Marcello, Sborchia Mario, Forti Mario, Baronciani Sandro, Romeo Ignazio, Di Panfilo Marcello, Perrucci Euprepio, Lenoci Vito, D'Ambrosio Paolo, Bilardello Giacomo, Pagano Francesco, Tripaldi Pasquale Pietro, Iannamorelli Panfilo, Palmigiano Domenico, Lamanna Giuseppe, Amoroso De Piano Michele, Iavazzo Franco, Tommasi Vincenzo, Vetrone Nicola, Zarli Alfonso Antonio, Pontone Pasquale, Sterlicchio Nicola, Dei Franco, Lembo Francesco, Scirri Giustino, Della Monica Vincenzo, Castronovo Carlo, Verrengia Vito, Di Terlizi Luigi, Villano Claudio, Maiuri Aldo, Ciacciarelli Pompeo, Palumbo Francesco, Rapone Angelo Gabriele, Caporale Nicola, Vitale Biagio, Camilletti Stefano, Santoro Cosimo, Morante Filiberto, Stella Paolo, De Venezia Antonio, D'Urso Giovanni, Di Bucci Michele, Mattiello Francesco, Buonvicino Emilio, Di Rollo Rocco, Simonetti Luigi, Di Corato Filomeno, Pintus Andrea, Ferrara Michele, Mattioni Silvano, Olivieri Pietro, Selvaggio Rosario Bruno, Russo Giuseppe, Labarbuta Sebastiano, Spinelli Francesco, Consoli Gabriele Vincenzo, Pacelli Antonio, Guzzo Roberto, Lombardi Luigi, Peluso Michele, Carnevale Giovanni, Amura Giovanni, Vincis Matteo, Cara Renato, Picariello Geppino, lannini Giuseppe, Carta Davide, Merletti Flaviano, Rizzi Michele, Pasquale Mauro, Stracqualursi Maurizio, Costa Salvatore, Di Gianfrancesco Giovanni, Gatta Vincenzo, D'Angelo Stefano, Caldrini Carlo, Sbriccoli Giancarlo, Palmisano Vitantonio, Mascagna Francesco, Fasolino Crescenzo, Marcelli Angelo, Venti Marco, Golmino Pasqualone, Ingrosso Luigi, Pollina Paolo, Staiano Salvatore, D'Andrea Giulio, Monfrecola Vincenzo, Galioto Domingo, Giordano Antimo, Montone Carmine, Nuscis Marcello, Giansanti Sergio, Calabrese Rocco, Picca Renato, Quaranta Angelo, Orsini Carlo, Bianco Raffaele, Todaro Valerio, Giannetti Raffaele, Loffreda Rinaldo, Albino Michele, Mossa Alberto, Angiulli Giovanni, Vitali Roberto, Piras Marcello, D'Angelo Ignazio, Adamo Salvatore, Crucianti Ezio, Caiulo Antonio, Pranzetti Raffaele, Pepe Francesco, Russo Sabato, Sabatini Alberto, Cicalini Enio, Russo Giuseppe, Aprea Gennaro, Gasparro Michele, Crisconio Nicolangelo, Trotta Vincenzo, Di Martino Gianfranco, De Crescenzo Giuseppe, Miccoli Antonio, Narda Carmelo, Viglioglia Antonio, Grossi Benedetto, Famiella Biagio, Lupo Marcello, Santilli Donato Antonio, Diglio Pasquale, Romano Pompeo, Cosi Luigi, Mercadante Francesco, Lanuzza Antonino, Gianfrancesco Beniamino, Coppola Carmelino, Conte Elvio, Petti Donato, Iacobini Giampiero, Baiocchi Elio, Stoico Antonio Matteo, Padalino Roberto, Rubicondo Gennaro, Remediani Sergio, Costantini Giuseppe, De Nuccio Carlo, Petricca Giorgio, Paolella Michele, Siciliano Giuseppe, Casti Decenzio, Malinconico Mario, Bara' Salvatore, Candreva Marcello, Cantarano Tommaso, Persone' Giancarlo, Ventriglia Giorgio, De Rosa Rosario, Santucci Walter, Di Braccio Walter, Rizzo Francesco, Stendardi Giuseppe, Monopoli Angelo, Grandoni Francesco, Nuti Carlo, Triberio Pietro, Catena Roberto, Mele Rocco, Martucci Gaetano, Talia Francesco, Reccolani Claudio, Mecucci Paolo, Strinati Angelo, Delle Monache Luigi, Faella Marco, Del Sindaco Luigi, Caldarelli Salvatore, Agostini Alessandro, Iacomelli Paolo, Martini Dino, Mongili Salvatore, Neglia Giuseppe, Troia Giuseppe, Ricciolino Antonino, Milano Diego, Barletta Cesare, Patriarca Giuseppe, Pasquariello Lorenzo, Pelligrini Giulio Vincenzo, Bellingeri Domenico, Carmosino Alberto, D'Onorio Carlo, Savelli Angelo, Lombardo Mariano, Gargiulio Francesco Saverio, Piunti Marco, Narducci Gabriele, Varone Raffaele, Faella Massimo, D'Urso Ferdinando, Ciaramelletti Fabrizio, Fraioli Wuildon Libero, Graziano Carlo, Forte Vincenzo, Corsetti Francesco, Fabi Benito, Ricchiuto Domenico, Pace Mario, Scarpetta Giuseppe, Maselli Antonio, Ricci Riccardo, Schinaia Cosimo, Scarafile Pio, Di Benedetto Angelo, Angeletti Dario, Virgini Franco, Lombardi Ernesto, Sconci Roberto, D'Eramo Giovanni, Ruggeri Gianfranco, Carotenuto Pasquale, Dell'Orso Alessandro, Mastrogiacomo Giuseppe, Cherubini Gianfranco, Mazzei Mario, Pietroni Gabriele, Cito Renato, Venditti Francesco, Matteo Vincenzo, Giganti Francesco, Cenciarelli Stefano, Ceccanti Giuseppe, De Cunzolo Mario, Trirarico Aldo, Costanzo Massimiliano, Ghirra Franco, Battistella Guido, Marocco Vincenzo, Cuomo Patrizio, Di Mola Ignazio, Zummo Maurizio, Fabrizi Fabrizio, Erasmo Lello, Baldassarra Ricci Natalino, De Filippis Bartolo, Folino Vincenzo; quanto al secondo dai sigg.ri per: Ubaldi Tonino, Agata Nicola, Frassine M. Giovanni, Ghiaccio Biagio, De Iaco Luciano, Pera Benno, Ammaturo Francesco, Barrale Giovanni, Baragone Mario, Sangineto Gianluca, Strati Vincenzo, Pierdicca Danilo, Ammendolia Nicola, Spitoni Giovanni, Carbone Bartolomeo, Catalano Francesco, Mercando Raffaello, Solinas Giancarlo, Lepore Marco, Penna Renato, Cosco Andrea, Eliotopio Pierluigi, Blasi Aurelio, Siano Antonio, Baisi Domenico Renato, Cipriani Italo, Spinelli Candido, Anzivino Francesco, Rizzo Raffaele, Buclis Nicola, Giacca Claudio, Cifarelli Cosimo, Tarabusi Luigi, Casini Enzo, Casu Marco, Affaticati Bruno, Signoriello Giuseppe, Migliuoli Roberto, Bianco Michele, Gambini Luigi, Esposito Gaspare, Verlini Carlo, Di Tolla Umberto, Santagata Michele, Ferrarini Graziano, Parise Francesco, Torre Francesco, Chiacchio Biagio, Riondino Leonardo, Di Ninio Emidio, Polidoro Giovanni, Pagni Giulio, Concini Luigi, De Pillo Alfredo, Palazzi Giancarlo, Fallucca Carmine, Zanetti Luciano, Capuano Michele, Contu Luciano, Baldini Gianpaolo, Lappella Dacio, Marletta Gianfranco, Campione Francesco, Demeglio Renato, Dufrusine Bernardino, Freddi Lucio, Cambo' Antonio, Scattolini Dante, Lazzeri Dario, Cecconi Gino, Malvestuto Lucio, Pentasuglia Giuseppe, Marini Giovanni, Ardito Vito, Zara Efisio Luigi, D'onofrio Orlando, Schiavone Santolo, Massidda Piero, Fiorelli Augusto, Del Treste Fernando, Cipollaro Raffaele, Cervi Gerardo, De Meo Giovanni, Galassi Ezio, Mingolla Cosimo, Di Lorenzo Giuseppe, Tabarini Adelio, Di Natale Donato, Di Girolamo Alfredo, Sifoni Aldo, De Stefani Massimo, Di Segni Angelo, Felline Egidio, Borrello Domenico, Di Lena Pietro, Di Genova Francesco, Santaniello Emiddio, Scarchilli Michele, Querqui Mario, Fasciano Dario, Cavallaro Giovanni, Conte Placido, Settanni Vincenzo, Liberti Alberto, Visciano Aniello, Spaziano Antonio, Silvestri Italo, Bianco Giovanni, Merolla Antonio, Dorotino Luigi, D'Antonio Gerardo, Russo Andrea, Musella Giovanni, Vona Salvatore, D'Alessio Arnaldo, Casillo Giuseppe, Monacelli Francesco, Trane Santo, Firrincieli Massimo, Dell'Aversana Tarcisio Raffaele, Laiso Crescenzio, Raimondi Giuseppe, Di Pippo Gianni Battista, Foti Fortunato, Pacifico Federico, Mazza Maurizio, Pisacane Renato, Marsura Franco, Messini Maurizio, Pescuma Giuseppe, Liguori Antonio, Petrillo Tommasino, Russo Pasquale, Iuliano Vincenzo, D'Avanzo Sebastiano, Conte Raimondo, Guarriello Antonio, La Penna Antonio, Calvano Ezio, Russo Attilio, Orabona Giulio, Varuni Ciro; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Misiani ed elettivamente domicilati in Roma, piazzale degli Eroi 16, presso il suo studio giusta procura in calce ai ricorsi; contro il Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e domiciliato ope legis presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, 14; e il Comando generale della Guardia di finanza, in persona del comandante generale pro-tempore, domicilato ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi 12; per l'accertamento del carattere di diritto acquisito dell'allineamento stipendiale dei ricorrenti anche se relativo a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 333/1980 a seguito: a) della reformatio in peius del trattamento economico dei sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza determinatasi con l'introduzione della R.I.A., avvenuta con d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150; b) della disparita' di trattamento tra sottufficiali, appuntati e finanzieri pari grado appartenenti alla stessa qualifica funzionale provocata dalla stessa R.I.A.; c) dell'abrogazione, avvenuta con decreto-legge n. 333/1992 convertito in legge n. 359/1992, della norma perequativa sancita dall'art. 7 decreto-legge n. 379/1987 convertito in legge n. 468/1987 ha aggravato tale situazione di disparita' non consentendo piu' livellamento degli stipendi; d) della legge n. 438/1992, interpretativa della citata legge n. 359/1992 che ha illegittimamente inciso sui diritti soggettivi acquisiti, disponendo che dall'11 luglio 1992 non possono piu' adottarsi provvedimenti di allineamento stipendiali, anche se relativi a periodi antecedenti tale data; Visti i ricorsi ed i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione; Viste le memorie delle parti; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 4 giugno 1997, il relatore cons. Lamberti, e uditi altresi l'avv. Misiani per i ricorrenti e il rappresentante dell'Avvocatura dello Stato; Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto; F a t t o I ricorrenti elencati sono tutti sottufficiali, appuntati e finanzieri (PESAF) del Corpo della guardia di finanza in servizio, con il grado indicato a fianco di ciascuno. Deducono l'attuale sperequazione del loro trattamento economico regolato, in particolare e per quanto interessa il presente gravame, dall'art. 137, comma 3, della legge 11 luglio 1980, n. 312, secondo cui la progressione economica nell'ambito del livello di appartenenza si articola su classi di stipendio conseguibili al terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno di permanenza nei livelli stessi, nonche' su scatti biennali in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla classe stipendiale conseguita. Siffatta progressione economica ex art. 13 legge n. 312/1980, peraltro gia' modificata dal decreto-legge n. 283/81, e' stata ridefinita dall'art. 2, comma 2, del d.P.R. 27 marzo 1984, n. 69, recettivo dell'accordo del 15 dicembre 1983 concernente il personale dei ruoli della Polizia di Stato dopo la legge quadro 1 aprile 1981, n. 121 che equipara sotto il profilo economico gli appartenenti alle Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia (Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato - art. 43, comma 16). A mente di tale disposizione la progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio: ogni sottufficiale, appuntato e finanziere del Corpo della guardia di finanza, avrebbe diritto ad una retribuzione commisurata alla anzianita' di servizio ed a quella di permanenza nel grado rivestito; gli scatti biennali, a norma dell'art. 137, legge n. 312/1980, sono riassorbiti ogni volta che il militare consegue, nell'ambito dello stesso livello, una classe di stipendio superiore. Tale meccanismo retributivo e' stato radicalmente modificato con il successivo d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, che recepisce l'accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato: la progressione automatica dello stipendio e' stata congelata e, in sostituzione, e' stata introdotta la retribuzione individuale di anzianita' (RIA). A seguito del nuovo accordo il trattamento economico e' formato dallo stipendio iniziale previsto per ciascun livello e grado e dalla RIA, che sostituisce sia le classi di stipendio, comportanti una progressione economica in funzione del tempo di permanenza nello stesso livello, sia gli scatti biennali, calcolati sulla classe stipendiale conseguita nell'ambito del livello. In proposito, l'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 150/1987 prevede che il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatti maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. La RIA e' costituita dalla differenza fra lo stipendio in godimento al 31 dicembre 1986 e lo stipendio iniziale di livello. A fini perequativi il comma 2 dell'art. 3 citato prevedeva che "in assenza di un nuovo accordo, entro il 30 giugno 1989, ... la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi e degli scatti secondo il sistema previsto dal d.P.R. 27 marzo 1984, n. 69, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo". La disposizione, destinata ad assicurare un minimo di progressione economica sulla base dell'anzianita', non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti. Lo stipendio effettivo dei ricorrenti e' quindi e' rimasto immutato nel tempo in quanto la differenza che si aggiunge allo stipendio iniziale e' fissa e non gia' variabile in funzione dell'anzianita' (come era in precedenza). I ricorrenti percepiscono attualmente una retribuzione inferiore a quella cui avrebbero diritto sulla base della normativa precedente. In caso di promozione o nomina alla qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito - a mente del comma 2, dell'art. 4 d.P.R. n. 150/1987 - prevede che uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento. Interpretando tale norma nel senso che lo scatto compete soltanto a coloro che conseguono la promozione o la nomina alla qualifica superiore in epoca successiva all'entrata in vigore del d.P.R. n. 150/1987, i ricorrenti promossi in epoca antecedente percepiscono uno stipendio effettivo inferiore rispetto a quello dei loro colleghi con minore anzianita' di servizio. A tale illogicita' ha posto in un primo tempo riparo lo stesso legislatore, che in sede di conversione del d.-l. 16 settembre 1987, n. 379 avvenuta con legge 14 novembre 1987, n. 468, ha introdotto, al comma 7 dell'art. 1, la seguente disposizione: "a tutto il personale militare senza distinzione per il ruolo di appartenenza, compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari grado, avente pari o minore anzianita' di servizio, ma promosso successivamente, e' attribuito nel tempo Io stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo". Tale disposizione e' stata pero' soppressa dall'art. 2 d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359. I ricorrenti subiscono pertanto un duplice svantaggio: - percepiscono un trattamento stipendiale inferiore a quello che avrebbero diritto sulla base della normativa antecedente al d.P.R. n. 150/1987; - percepiscono una retribuzione inferiore a quella spettante ai loro colleghi parigrado aventi minore anzianita' di servizio. I ricorrenti affermano il loro diritto a vedersi riconoscere il trattamento economico previsto dalla normativa antecedente all'istituzione della RIA sulla scorta di due distinte censure. 1. - Violazione di legge in quanto il d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, avente forza e valore di regolamento, non puo' contenere norme contrarie alle disposizioni della legge qual e' l'art. 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che prevede la progressione economica in base all'anzianita' di servizio. La disposizione dell'accorso abroga a tempo indeterminato la progressione automatica dello stipendio contrastando con il principio stabilito dal quinto comma dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che prevede, oltre all'iniziale, piu' classi di stipendio, in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera. Su tale principio non puo' spiegare alcun effetto l'art. 2, comma quarto, del decreto-legge n. 333/1992 (convertito nella legge n. 359/1992) che ha soppresso la cosiddetta "norma perequativa" prevista dall'art. 1, comma settimo, del decreto-legge n. 379/1987 (convertito nella legge n. 468/1987). Anche nel significato attribuito dall'art. 7, comma settimo, della legge 14 novembre 1992, n. 438 circa l'impossibilita' di adottare provvedimenti di allineamento stipendiale con effetto anteriore all'11 luglio 1992, il contratto collettivo non puo' sopprimere un diritto quale la progressione economica in base all'anzianita' stabilito dalla legge. L'abrogazione della cosiddetta "norma perequativa" non puo' dunque incidere diritti gia' acquisiti, in quanto non puo' annullare quelle situazioni in relazione alle quali era stata gia' operata la perequazione. 2. - Eccesso di potere per manifesta ingiustizia. Nel regime del pubblico impiego, fra soggetti appartenenti alla stessa qualifica funzionale a maggiore anzianita' deve corrispondere una retribuzione migliore. Tale principio e' stato affermato sentenza n. 277/1991 della Corte costituzionale circa la conformita' del nuovo ordinamento della Polizia di Stato, al generale assetto dei dipendenti civili dello Stato, che, a partire dalla legge 11 luglio 1980 n. 312, si suddivise non piu' in carriere bensi' in qualifiche, caratterizzate dal tipo di funzioni che le contraddistinguono, in attuazione del principio, ritenuto consono all'art. 36 Cost., della tendenziale corrispondenza del trattamento economico al tipo di funzioni sercitate. L'istituto della RIA introdotto con il d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150 e' manifestamente ingiusto in quanto provoca una situazione per la quale il parigrado con maggiore anzianita' percepisce una retribuzione inferiore rispetto a coloro che hanno una minore anzianita' di servizio. Sotto il profilo economico la RIA ha inoltre leso i diritti di tutti il personale delle forze armate e, per quello che qui interessa, dei sottufficiali, appuntati e finanzieri della guardia di finanza, in quanto tale sistema ha peggiorato, livellandolo verso il basso, il trattamento economico del personale dipendente. In subordine i ricorrenti hanno eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma quarto, decreto-legge n. 333/1992, convertito nella legge n. 359/1992, che ha soppresso la "norma perequativa" prevista dall'art. 1, comma settimo, decreto-legge n. 379/1987, convertito nella legge n. 438/1987 e dell'art. 7, comma settimo, legge n. 438/1992, che sancisce il divieto di procedere a provvedimenti di allineamento stipendiale ancorche' aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992, per contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt.3, 36 e 97. L'Avvocatura dello Stato costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso. La causa viene in decisione all'udienza del 4 giugno 1997. D i r i t t o Con i ricorsi in epigrafe, i dipendenti in servizio nel Corpo della Guardia di finanza con il grado di sottufficiale, appuntato e finanziere (PESAF) affermano lo svantaggio loro derivato dalla retribuzione individuale di anzianita' (RIA), introdotta dall'accordo di cui ai d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, che ha abrogato la progressione automatica dello stipendio e, segnatamente dall'art. 4 d.P.R. comma 2, del decreto presidenziale medesimo, che prevede l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento in caso di promozione o nomina alla qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo solo pero' a coloro che conseguono la promozione o la nomina alla qualifica superiore in epoca successiva all'entrata in vigore del d.P.R. n. 150/87. I ricorrenti promossi, in epoca antecedente, percepiscono uno stipendio effettivo inferiore rispetto a quello dei loro colleghi con minore anzianita' di servizio non hanno piu' ottenuto alcun miglioramento dello stipendio effettivo, che e' rimasto immutato nel tempo in quanto la differenza che si aggiunge allo stipendio iniziale e' fissa e non gia' variabile in funzione dell'anzianita', come in precedenza. Siffatta situazione deteriore si e' oramai consolidata con la soppressione disposta dall'art. 2 d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto1992, n. 359 della norma perequativa introdotta in sede di conversione del d.-l. 16 settembre 1987, n. 379, con il comma 7 dell'art. 1, legge 14 novembre 1987, n. 468, secondo cui "in favore di tutto il personale militare senza distinzione per il ruolo di appartenenza, compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari grado, avente pari o minore anzianita' di servizio, ma promosso successivamente, e' attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo". Finalita' della disposizione era quella di assicurare la progressione economica sulla base dell'anzianita' delle retribuzioni del personale militare e della polizia di Stato, dopo il rifiuto di visto da parte della Corte dei conti di analoga perequazione disposta in sede pattizia dall'art. 3, comma 2 d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150 attributiva dell'incremento entro il 30 giugno 1989 e con decorrenza dal 1 gennaio 1989, della retribuzione individuale di anzianita', di una somma corrispondente al valore delle classi e degli scatti secondo la precedente disciplina prevista dal d.P.R. 27 marzo 1984, n. 69, e, pertanto in base alle otto classi biennali di stipendio del 6 per cento sullo stipendio iniziale di livello, ed ai successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio. In atto i ricorrenti percepiscono una retribuzione inferiore a quella cui avrebbero diritto sulla base della normativa precedente e addirittura inferiore a quella dei loro colleghi parigrado meno anziani ma promossi in epoca successiva all'applicazione del contratto di cui al d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, in palese violazione del principio stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, il cui art. 137, comma 3, la progressione economica nell'ambito del livello di appartenenza si articola su classi di stipendio. Delle due censure in cui si articola il ricorso avverso la sperequazione fra parigrado e segnatamente dei piu' anziani di essi, solo perche' promossi prima dell'entrata in vigore del d.P.R.10 aprile 1987, n. 150 e' sicuramente infondata la prima, di violazione dell'art. 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il cui principio di progressivita' per classi e scatti ben puo' essere derogato da norma successive o speciali quali sono la legge quadro 1 aprile 1981, n. 121 di equiparazione di tutte le forze che espletano funzioni di polizia demandando il trattamento economico alla contrattazione collettiva, attuata con il d.P.R. 27 marzo 1984, n. 69, recettivo dell'accordo del 15 dicembre 1983 e con il d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, che recepisce l'accordo del 13 febbraio 1987. E' invece rilevante e non manifestamente infondata la questione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma quarto, decreto-legge n. 333/1992, convertito nella legge n. 359/1992, che ha soppresso la "norma perequativa" prevista dall'art. 1, comma settimo, decreto-legge n. 379/1987, convertito nella legge 468/1987 e dell'art. 7, comma settimo, legge n. 438/1992, che sancisce il divieto di procedere a provvedimenti di allineamento stipendiale ancorche' aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992, per contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 36 e 97. Circa la rilevanza delle questione, va evidenziato come la stessa Avvocatura dello Stato abbia convenuto che la procedura prevista dall'art. 18 d.-l. 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432 che ha regolamentato i passaggi di livello stipendiale sino al 31 dicembre 1981 aveva comportato per il personale interessato "benefici economici non sempre equi", a parita' di qualifica, il maresciallo capo promosso al grado di maresciallo maggiore con uno stipendio annuo lordo corrispondente alla classe 8, scatto 3, inquadrato al 7 livello retributivo maturava il primo scatto dopo diciannove mesi mentre la medesima promozione per un collega piu' giovane (maresciallo capo promosso al grado di maresciallo maggiore con uno stipendio annuo lordo corrispondente alla classe 8, scatto 2, inquadrato al livello retributivo 6-bis) maturava il primo scatto solo dopo un mese. Siffatta sperequazione e' aumentata dal 1 gennaio 1987, dopo l'istituzione della RIA intervenuta con gli artt. 3 e 4 d.P.R. n. 150/1987, per coloro che sono stati promossi successivamente all'entrata in vigore dell'accordo: quest'ultimo ha distaccato dall'importo base dello stipendio l'anzianita', che e' retribuita a parte secondo il valore delle classi scatti in godimento dal 31 dicembre 1986 con l'aggiunta della valutazione delle classi e scatti maturati dopo la predetta data. In quanto gli scatti gerarchici di carriera non possono ricomprendersi ai fini RIA negli scatti in godimento al 31 dicembre 1987, il sottufficiale piu' giovane di grado e di servizio percepisce un trattamento economico piu' alto di quello piu' anziano. Anche se l'Avvocatura conclude per l'inevitabilita' di siffatte distorsioni in quanto collegate con il sistema di avanzamento dei dipendenti in servizio nel Corpo della Guardia di finanza con il grado di sottufficiale, appuntato e finanziere, e' altrettanto inevitabile che l'applicazione delle disposizioni comporta il rigetto del ricorso, anche considerata la valenza retroattiva del d.-l. 14 novembre 1992, n. 438, circa il divieto di allenamenti stipendiali contenuto nell'art. 2 d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il Collegio condivide il rilievo dei ricorrenti di violazione da parte della ricordata disciplina, dell'art. 3 della Costituzione, il cui principio di eguaglianza implica non solo che a situazioni oggettivamente uguali debba corrispondere uguale trattamento, ma anche che a situazioni oggettivamente diverse debba corrispondere un trattamento differenziato. I ricorrenti, nell'ambito dei loro rispettivi livelli, svolgono le stesse funzioni e attivita' dei loro piu' giovani colleghi parigrado. Pertanto, hanno diritto ad un trattamento stipendiale uguale se non maggiore a quello percepito dai loro piu' giovani colleghi, attesa la maggiore anzianita' di servizio. D'altra parte, la retribuzione rappresenta, nel vigente ordinamento costituzionale, un'entita' oggetto di particolare protezione sia nell'impiego pubblico che privato e costituisce principio consolidato che via sia perequazione dei corrispettivi quanto meno fra le categorie dei lavoratori che esplicano le stesse funzioni o attivita' lavorative, escludendo privilegi arbitrari e comunque non giustificati. Anche se infine il criterio delle progressione economica secondo l'anzianita' non assurge a rango di precetto costituzionale, e' tuttavia jus receptum che esso rappresenti uno degli elementi fondamentali del sistema. Ambedue i giudizi da riunire per evidenti questioni di connessione oggettiva vanno sospesi e rimessi gli atti alla Corte costituzionale affinche' si esprima sulla legittimita' dell'art. 2, quarto comma, d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 339 e dell'art. 7, comma settimo, legge 14 novembre 1992, n. 438 per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. E' pertanto necessario sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, e rimettere alla Corte costituzionale l'esame della presente questione.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione inerente il contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dell'art. 2, quarto comma, d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 333, e dell'art. 7, comma sette, legge 14 novembre 1992, n. 438; Sospende ogni pronunzia sul ricorso in epigrafe; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla predetta questione; Dispone, altresi', che la presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata a tutte le parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, addi' 25 giugno 1997 e successivamente addi' 18 luglio 1997 Il presidente: Elefante 97C1346