N. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 ottobre 2007

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  l'11  ottobre  2007  (del  Presidente  del Consiglio dei
ministri)

Istruzione  -  Norme  della  Regione Lombardia - Sistema educativo di
  istruzione  e  formazione  professionale - Disciplina regionale del
  sistema  di  certificazione delle competenze acquisite a seguito di
  frequenza  di  percorsi  di istruzione e formazione professionale -
  Ricorso  del Governo - Lamentato contrasto con la normativa statale
  che stabilisce principi fondamentali e norme generali della materia
  «istruzione»  e  che  prevede  accordi  Stato-Regioni  - Denunciata
  lesione  delle  competenze statali in materia di istruzione e nella
  determinazione   di   standard  uniformi  su  tutto  il  territorio
  nazionale, violazione del principio di leale collaborazione.
- Legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19, art. 10.
- Costituzione, artt. 33, 117, comma secondo, lett. m), n), e 118.
Istruzione  -  Norme  della  Regione Lombardia - Sistema educativo di
  istruzione  e  formazione  professionale - Disciplina regionale che
  permette  a  tutti  i  giovani che hanno concluso il primo ciclo di
  istruzione  di  iscriversi  ai  percorsi di istruzione e formazione
  professionali regionali - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto
  con  la  normativa  statale  che stabilisce principi fondamentali e
  norme  generali  della  materia  «istruzione» e che prevede accordi
  Stato-Regioni  -  Denunciata  lesione  delle  competenze statali in
  materia   di   istruzione,   violazione   del  principio  di  leale
  collaborazione.
- Legge  della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19, artt. 11 e 14,
  comma 2.
- Costituzione,  artt. 33,  117,  commi secondo e terzo, e 118; legge
  27 dicembre  2006, n. 296, art. 1, commi 622 e 624; d.l. 31 gennaio
  2007,  n. 7,  convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13,
  comma 1-quinquies;   d.lgs.   17 ottobre   2005,  n. 226,  art. 27,
  comma 2.
Istruzione  -  Norme  della  Regione Lombardia - Sistema educativo di
  istruzione  e formazione professionale - Disciplina regionale sulla
  formazione   abilitante,   con  previsione  di  percorsi  formativi
  regionali  validi ai fini dell'abilitazione professionale - Ricorso
  del  Governo  -  Denunciata  lesione  delle  competenze  statali in
  materia di professioni.
- Legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19, art. 18.
- Costituzione, art. 117, commi primo e terzo.
Istruzione  -  Norme  della  Regione Lombardia - Sistema educativo di
  istruzione  e formazione professionale - Disciplina regionale delle
  istituzioni  formative,  dotate di autonomia statutaria, didattica,
  di  ricerca,  organizzativa, amministrativa e finanziaria - Ricorso
  del  Governo  -  Lamentato  contrasto  con la normativa statale che
  stabilisce  principi  fondamentali  e  norme generali della materia
  «istruzione»,  che  prevede  l'emanazione  di  un  regolamento  che
  definisca  i  livelli  essenziali  delle prestazioni riguardanti le
  istituzioni scolastiche, e il regime di contrattazione collettiva -
  Denunciata   lesione   delle   competenze  statali  in  materia  di
  istruzione  e nella determinazione di standard uniformi su tutto il
  territorio   nazionale,   violazione   del   principio   di   leale
  collaborazione.
- Legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19, art. 24.
- Costituzione,  artt. 33,  117,  comma secondo, lett. m), n), e 118;
  d.lgs.  17 ottobre  2005,  n. 226, art. 15, comma 4; legge 3 maggio
  1999, n. 124, artt. 1, 2, 3, 6 e 11.
Istruzione  -  Norme  della  Regione Lombardia - Sistema educativo di
  istruzione  e  formazione  professionale  - Disciplina regionale di
  determinazione   dei   criteri   di   ripartizione   delle  risorse
  finalizzate    all'attuazione    dell'obbligo   di   istruzione   -
  Introduzione del criterio principale della quota capitale - Ricorso
  del  Governo  -  Lamentato  contrasto  con la normativa statale che
  stabilisce  principi  fondamentali  e  norme generali della materia
  «istruzione»  -  Denunciata  lesione  delle  competenze  statali in
  materia di istruzione.
- Legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19, art. 28.
- Costituzione,   artt. 33  e  117;  d.lgs.  31 marzo  1998,  n. 112,
  art. 137; legge 18 dicembre 1997, n. 440.
Istruzione  -  Norme  della  Regione Lombardia - Sistema educativo di
  istruzione  e  formazione  professionale - Disciplina regionale dei
  percorsi  di  istruzione  e  formazione  tecnica  superiore  (IFTS)
  nell'ambito  del  sistema di istruzione e formazione professionale,
  anziche'  nell'ambito  della integrata superiore e nella formazione
  post-secondaria  - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la
  normativa  statale  che  stabilisce  principi  fondamentali e norme
  generali  della  materia «istruzione» e che prevede l'intesa con la
  Conferenza  Unificata - Denunciata lesione delle competenze statali
  in  materia  di  istruzione,  violazione  del  principio  di  leale
  collaborazione.
- Legge  della  Regione  Lombardia  6 agosto  2007,  n. 19,  art. 30,
  comma 3.
- Costituzione,  artt. 33,  117  e  118; legge 7 maggio 1999, n. 144,
  art. 69;  legge  27 dicembre  2006, n. 296, art. 1, comma 631; d.l.
  31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40,
  art. 13, comma 2.
(GU n.45 del 21-11-2007 )
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  - giusta
delibera del consiglio dei ministri 28 settembre 2007 - rappresentato
e  difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello stato, presso la cui
sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia;

    Contro  la  Regione  Lombardia,  in  persona del Presidente della
Giunta   regionale   pro   tempore,   volto   alla  dichiarazione  di
illegittimita'   costituzionale  la  legge  della  Regione  Lombardia
6 agosto  2007, n. 19, artt. 1, comma 2, 10, 11, 14, comma 2, 18, 24,
28,  30  - pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione 9 agosto
2007,  n. 32,  recante  «Norme  sul sistema educativo di istruzione e
formazione  della Regione Lombardia» in relazione all'art. 117 Cost.,
come piu' specificatamente indicato infra.
    1. -  Sul  Bollettino  ufficiale della Regione Lombardia 9 agosto
2007,  n. 32,  e'  apparsa la legge r. 6 agosto 2007, n. 19, che reca
«Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione
Lombardia».
    La legge si compone di 34 articoli suddivisi in quattro titoli.
    Il  Titolo  I  contiene  alcune  disposizioni generali. Definisce
dapprima  l'ambito  di  applicazione  della  legge  - precisando che,
tramite questa la regione esercita la potesta' concorrente in materia
di  istruzione  ed  esclusiva  in  materia di istruzione e formazione
professionale  (art. 1)  -;  illustra, poi, le finalita' e i principi
cui  le  politiche regionali si informano (art. 2), sottolineando che
la  regione  valorizza  l'autonomia delle istituzioni scolastiche, ne
supporta  l'azione  (art. 3) e promuove la concertazione sociale e la
collaborazione  tra istituzioni, quali mezzi per l'integrazione delle
politiche  per  l'istruzione  (art. 4).  Evidenzia,  elencandole,  le
funzioni spettanti alla regione in materia di istruzione e formazione
(art. 5); alle Province in materia di istruzione secondaria superiore
e  ai  comuni in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione
scolastica  (art. 6).  Ripartisce,  infine,  fra Province e comuni, i
compiti  anche  in  tema  di  programmazione  dei  servizi.  I  piani
provinciali,  a  loro  volta,  confluiscono  nel  piano regionale, da
adottare previa conferenza dei servizi (art. 7).
    Il  Titolo  II (Sistema di istruzione e formazione professionale)
si articola in quattro capi.
    Il capo I (art. 10) disciplina il sistema di certificazione nelle
politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro, prevedendo in
particolare  che  esso  si  attesti sui diversi livelli europei, come
definiti dalla decisione 85/368/CEE del Consiglio.
    Il  capo II  reca  disposizioni  in materia di offerta formativa.
Stabilisce in primo luogo, al riguardo, che l'offerta sia articolata:
        in   percorsi   di  secondo  ciclo,  per  l'assolvimento  del
diritto-dovere   all'istruzione   e   alla  formazione  e obbligo  di
istruzione (la cui disciplina si ritrova nel successivo art. 14);
        nei  percorsi  successivi  di istruzione e formazione tecnica
superiore (disciplinata all'art. 15);
        nel quinto anno integrativo (art. 11) ai fini dell'ammissione
all'esame di Stato per l'accesso all'universita'.
    Vengono   illustrati,   poi,  gli  impegni  della  regione  nella
promozione  di  interventi  per  l'educazione degli adulti (art. 13);
intese  volte  alla costruzione di poli informativi (art. 16); azioni
di   formazione   continua  e  permanente  (art. 17);  interventi  di
formazione abilitante (art. 18); attivita' di orientamento scolastico
e  professionale  (art. 19);  percorsi di apprendistato, tirocinio ed
alternanza di studio e lavoro (art. 21).
    Si  specificano,  infine,  le indicazioni regionali per l'offerta
formativa,  finalizzate  al  conseguimento  delle  certificazioni del
sistema di istruzione e formazione (art. 22).
    Il  capo III  (Rete  degli  operatori),  dispone  che  il sistema
regionale  di  erogazione  di  servizi  di  istruzione  e  formazione
professionale  sia  assicurato  da  una  serie  di soggetti elencati,
denominati   Istituzioni  formative,  di  cui  definisce  funzioni  e
finalita'   (art. 24).  Istituisce,  altresi'.  l'Albo  dei  soggetti
accreditati  per  l'erogazione dei servizi in materia di istruzione e
formazione  (art. 25)  e  definisce  le  modalita'  e  i  criteri per
l'accreditamento (art. 26).
    Il  capo IV  si  compone  di  due  articoli: il 27, in materia di
valutazione  del sistema di istruzione e formazione professionale; il
28,  che  dispone  che  la  regione  provvede  all'attribuzione delle
risorse disponibili sulla base del criterio della quota capitaria.
    Il  Titolo  III  (art. 29)  definisce le politiche che la regione
intende  adottare  in  materia  di  ricerca applicata, di innovazione
didattica e tecnologica, e di qualificazione del personale.
    Il   Titolo   IV  (artt. 30-34),  infine,  contiene  disposizioni
transitorie e finali.
    2. - Come si puo' vedere da questo rapido e sommario excursus, la
regione,  con  la legge in esame, disciplina compiutamente il sistema
educativo di istruzione e formazione professionale, ma nel far questo
eccede  dalle  proprie competenze, invadendo le competenze statali in
materia di istruzione.
    I  principi  fondamentali  e  le  norme  generali  in  materia di
istruzione, infatti, sono riservati allo Stato, che ne deve garantire
una  uniforme  disciplina  sull'intero  territorio  nazionale.  Tra i
principi   fondamentali,  primo  fra  tutti  e'  la  definizione  dei
contenuti  dell'obbligo  di istruzione, attraverso la descrizione dei
livelli  essenziali  delle  prestazioni, necessariamente uniformi sul
territorio nazionale. Gia' l'art. 1, comma 2. della legge regionale e
l'attuazione   ad   esso   data   dagli  articoli  seguenti  risulta,
conseguentemente,  in  contrasto  con  la  normativa  statale vigente
(in particolare  con  le  recenti  modifiche  apportate  dalla  legge
n. 296/2006 e dalla legge n. 40/2007).
    A  cio'  aggiungasi  che la Corte costituzionale, con la sentenza
n. 279  del  2005.  ha  affermato, in relazione ai ricorsi presentati
dalle  regioni  avverso il d.lgs. n. 59/2004 (c.d. Legge Moratti), il
necessario  rispetto  del  principio  di leale collaborazione e degli
accordi  Stato-regioni,  trattandosi  di  materie  dove  sussiste  un
inevitabile  intreccio  di  competenze  rimesse  allo  Stato  e  alle
regioni.  In  questa prospettiva si sono mosse le modifiche apportate
alla legislazione statale.
    La  legge  regionale  in  rassegna,  dunque,  presta  il fianco a
numerosi  e seri dubbi di costituzionalita'. sia per contrasto con la
normativa  statale  vigente,  che  stabilisce principi fondamentali e
norme  generali  della  materia  - istruzione, a cui tutte le regioni
sono  tenute  ad  uniformarsi,  sia per la violazione sistematica del
principio  di  leale  collaborazione,  stante  che la legge regionale
disciplina  aspetti  rimessi  dalla  normativa nazionale agli accordi
Stato-regioni.
    Piu'  precisamente, in relazione a ciascuna disposizione ritenuta
contraria alla Costituzione.
    2.1.  -  L'art. 10  disciplina il sistema di certificazione delle
competenze acquisite a seguito di frequenza ai percorsi di istruzione
e  formazione  professionale, stabilendo unilateralmente i livelli di
corrispondenza delle certificazioni rilasciate, rispetto alle diverse
tipologie di percorsi, in assenza di una previa definizione a livello
nazionale  di  regole,  standards  e  modalita'  per  effettuare tale
riconoscimento.   La  disposizione,  conseguentemente,  eccede  dalla
competenza  regionale ed incide sulla competenza riservata allo Stato
dall'art. 117.    secondo   comma,   lett. m-n)   Cost.,   circa   la
determinazione   di   standards   uniformi  su  tutto  il  territorio
nazionale.
    2.2. Gli artt. 11 e 14, comma 2, nel permettere a tutti i giovani
che  hanno  concluso  il  primo  ciclo  di  iscriversi ai percorsi di
istruzione  e  formazione  professionale  realizzati  dalle strutture
formative  accreditate  presso  la regione, eccedono dalla competenza
attribuita   alla   regione   in  materia  di  istruzione,  ai  sensi
dell'art. 117, secondo e terzo comma Cost. e in particolare:
    2.2.1.  -  sono  in contrasto con le norme generali in materia di
istruzione  di cui all'art. 1, commi 622 e 624 della legge n. 296 del
2006, secondo cui i giovani che hanno concluso il primo ciclo possono
adempiere  l'obbligo  di  istruzione  solo se frequentano, nella fase
transitoria,  i  percorsi  sperimentali  di  istruzione  e formazione
professionale  di  cui  all'art. 28  del  d.lgs. n. 226 del 2005 e, a
regime,  i  percorsi  e  progetti  realizzati (al fine di prevenire e
contrastare  la  dispersione e favorire il successo nell'assolvimento
dell'obbligo   di   istruzione)  realizzati  da  strutture  formative
inserite  in  un  elenco  predisposto  con decreto del Ministro della
pubblica istruzione;
    2.2.2. - non tengono conto di quanto disposto dall'art. 13, comma
1-quinquies,  del  d.l.  n. 7  del  2007  (aggiunto  dalla  legge  di
conversione  n. 40  del  2007),  che  modifica  la configurazione del
sistema del secondo ciclo, prevedendo l'emanazione di linee guida, da
definire  in  sede  di  Conferenza Unificata: Queste devono stabilire
raccordi  organici  tra i percorsi degli istituti tecnici e di quelli
professionali  e i percorsi di istruzione e formazione professionale,
finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di
competenza  delle  regioni,  prevedendo  l'istituzione di un apposito
repertorio nazionale;
    2.2.3.  -  disciplinano  i  percorsi  di  istruzione e formazione
professionale   in  assenza  della  previa  definizione  in  sede  di
Conferenza  Stato-regioni  degli  aspetti che, ai sensi dell'art. 27,
comma 2,  del  d.lgs.  n. 226  del  2005, costituiscono il necessario
presupposto della disciplina specifica stabilita da ciascuna regione.
    3. - L'art. 18, che riguarda la formazione abilitante, prevedendo
percorsi   formativi   regionali  validi  ai  fini  dell'abilitazione
professionale,  contrasta con l'art. 117, comma 1 e 3 Cost., violando
il  principio  fondamentale  in materia di - «professioni» secondo il
quale   la   competenza   ad  individuare  i  titoli  abilitanti  per
l'esercizio  delle  professioni  spetta esclusivamente allo Stato (in
tal  senso  si  e' pronunciata in piu' occasioni codesta ecc.ma Corte
costituzionale  - cfr., tra le altre, sentenze nn. 300/2007, 40 e 153
/2006 - e nello stesso si e' espresso il d.lgs. n. 30 del 2006).
    4.   -   L'art. 24,  che  denomina  unilateralmente  «istituzioni
formative»  determinati soggetti che erogano i percorsi di istruzione
e  formazione  professionale  ed  attribuisce  loro  la  personalita'
giuridica.  La  relativa autonomia statutaria, didattica, di ricerca,
organizzativa,  amministrativa e finanziaria risulta in contrasto con
l'art. 15, comma 4, del d.lgs. n. 226/2005, che, a tali fini, prevede
l'emanazione  di  un  regolamento  che definisca i livelli essenziali
delle  prestazioni  riguardanti  le istituzioni scolastiche. Con cio'
risulta  in  contrasto anche con il principio di leale collaborazione
tra  lo Stato e le regioni. A cio' aggiungasi che l'art. 24, comma 6,
che  stabilisce  anche  per le istituzioni scolastiche rientranti nel
sistema  di  istruzione  e  formazione  professionale una particolare
disciplina  sul  reclutamento del personale docente e non docente, si
pone  in  contrasto  con la normativa nazionale (legge 3 maggio 1999,
n. 124,  e  in  particolare  artt. 1, 2, 3, 6, 11) e con il regime di
contrattazione  collettiva, esulando tale disciplina dalla competenza
regionale.
    5.   -   L'art. 28,  che  prevede  un  meccanismo  automatico  di
determinazione   delle  risorse  in  base  al  criterio  della  quota
capitaria,  invade  la  competenza  esclusiva  statale in ordine alla
determinazione  dei criteri di ripartizione delle risorse finalizzate
all'attuazione  dell'obbligo  di  istruzione;  risultando altresi' in
contrasto  con  l'art. 137  del  d.lgs. n. 112/1998, che rimette allo
Stato  le  funzioni relative alla determinazione e assegnazione delle
risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale
alle  istituzioni  scolastiche,  nonche'  con  la  legge n. 440/1997,
recante  «Istituzione  del  Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi».
    6.  - L'art. 30, comma 3, prevedendo che i percorsi di istruzione
e  formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'art. 69 della legge
n. 144/1999   rientrino   nel  sistema  di  istruzione  e  formazione
professionale,  contrasta  con  lo  stesso  art. 69, che colloca tali
percorsi  IFTS  nell'ambito  della integrata superiore e quindi nella
formazione  post-secondaria,  sia con l'art. l, comma 631 della legge
n. 296/1996  - che richiede che il sistema IFTS sia organizzato sulla
base  di  apposite  linee  guide,  previa  intesa  con  la Conferenza
Unificata-, sia con l'art.13, comma 2 della legge n. 40/2007, secondo
cui   le   regioni   «concorrono»   alla   realizzazione   dei  «poli
tecnico-professionali»,  nel  rispetto quindi della normativa statale
in parola.
    Tutto  quanto  sopra  premesso  e  considerato,  poiche' la legge
eccede  i  limiti  di competenza assegnati alla regione in materia di
istruzione,  invadendo  la  competenza  statale,  in violazione degli
artt. 33  e  117,  commi 1,  2 e 3 Cost., nonche' in contrasto con il
principio  di  leale collaborazione che deve informare i rapporti tra
lo Stato e le regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost.
                              P. Q. M.
    Conclude  percio' l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  della legge della Regione Lombardia
6 agosto  2007,  n. 19,  recante  «Norme  sul  sistema  educativo  di
istruzione  e  formazione  della Regione Lombardia», - pubblicata nel
Bollettino  ufficiale  della  regione 9 agosto 2007, n. 32 - artt. 1,
comma 2,  10,  11,  14, comma 2, 18, 24, 28, 30, per violazione degli
artt. 33  e  117,  commi 1, 2 e 3 Cost., nonche' per contrasto con il
principio  di  leale collaborazione che deve informare i rapporti tra
lo Stato e le regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost.
        Roma, addi' 4 ottobre 2007
        Il Vice Avvocato generale dello Stato: Gaetano Zotta
07C1214