N. 665 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 luglio 1997
N. 665 Ordinanza emessa il 18 luglio 1997 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Zineddine Mohamed Processo penale - Capacita' del giudice - Previsione che le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici non attengono alla capacita' del giudice - Conseguente esclusione di nullita' (ai sensi dell'art. 178 del c.p.p.) per inosservanza di tali disposizioni - Lesione del princio del giudice nautrale precostituito per legge. (C.P.P. 1988, art. 33, comma 2). (Cost., art. 25, comma primo).(GU n.41 del 8-10-1997 )
IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 287/1997 nei confronti di Zineddine Mohamed, nato a Khourigba (Marocco) il 28 gennaio 1958, difeso dall'avv. Lorenzo Trucco del foro di Torino; Premesso che: con decreto in data 18 febbraio 1997 il g.i.p. disponeva il rinvio a giudizio dello Zineddine davanti alla prima sezione penale di questo tribunale per il reato di millantato credito e fissava all'uopo udienza al 7 dicembre 1997; la sezione veniva individuata sulla base di un'indicazione in pari data del presidente del tribunale; si trattava di un'applicazione della distribuzione di competenze secondo le tabelle approvate con delibera 15 maggio 1996 del Csm: infatti la I sezione penale aveva, alla data del 18 febbraio 1997, la competenza a giudicare i reati contro la pubblica amministrazione in alternativa con la II sezione penale; la scelta della I sezione anziche' la II, in assenza nelle tabelle di un'indicazione del criterio di ripartizione degli affari inerenti una stessa materia tra le diverse sezioni ed in assenza di una specifica motizione nel provvedimento d'individuazione del 18 febbraio 1997, trovava implicitamente una sua giustificazione con il fatto che la II sezione svolgeva all'epoca in via esclusiva la funzione di "tribunale distrettuale della liberta'" e, percio', non poteva assicurare una sollecita definizione del giudizio; in realta' l'assegnazione del procedimento alla I sezione discendeva da un'altra ragione che solo occasionalmente coincideva con quella sopraenunziata: a seguito di accordi intervenuti tra la presidenza del tribunale e la procura della Repubblica (che hanno privilegiato, sopra ogni altra esigenza e regola processuale, il disposto dell'art. 3 delle disp. att. c.p.p.), tutti i sostituti procuratori sono stati ripartiti in cinque gruppi (pari al numero delle sezioni penali del tribunale) ed ogni gruppo e' stato destinato in via esclusiva ad una determinata sezione (con la conseguenza per esempio che a partire dal 16 settembre 1997 questa sezione non giudichera' i reati per i quali e' tabellarmente competente ma quelli la cui indagine e' stata affidata - con provvedimento interno del procuratore della Repubblica - ai sostituti Barbieri, Bianconi, Corsi, Daloiso, Ferrando, Gabetta, Masia e Stupino); poiche' dopo il periodo feriale la competenza a giudicare nei procedimenti incidentali ex artt. 309, 310 e 324 c.p.p. passera' dalla Il alla I sezione penale, dovendosi alleggerire il carico di lavoro di quest'ultima, il presidente del tribunale: a) provvedeva con il decreto n. 15 del 21 marzo 1997 ad attribuire anche alla III sezione penale la competenza a giudicare i reati contro la pubblica amministrazione; b) concordava con la procura della Repubblica un diverso abbinamento dei sostituti alle sezioni, riducendo a soli due sostituti quelli destinati alla I sezione penale; c) trasferiva con il decreto n. 31 del 2 giugno 1997 - avvalendosi dei poteri riconosciuti espressamente dall'art. 7-ter, comma 1, del regio decreto n. 12/1941 - 46 processi, gia' assegnati alla I sezione, alle altre (28 alla II, 13 alla III, 2 alla IV e 3 alla V); la nuova assegnazione e' collegata alla nuova distribuzione dei sostituti presso le sezioni ("al fine di garantire - si legge infatti nel decreto n. 31/1997 - che alla trattazione del procedimento provveda il sostituto originariamente designato in ottemperanza al disposto dell'art. 3 del decreto-legislativo n. 271/1989"); tanto e' vero che alcuni processi pendenti avanti la II sezione sono stati trasferiti ad altre in conseguenza di una diversa assegnazione dei p.m. disposta dalla procura della Repubblica; in particolare il procedimento contro Zineddine Mohamed e' ora nel ruolo della II sezione penale; Rilevato che, sorgendo la necessita' di trasferire il processo Zineddine ad altra sezione, occorreva decidere se affidarlo ad una delle due, la II oppure la III, entrambe tabellarmente competenti a giudicare i reati contro la pubblica amministrazione; Ritenuto che, in assenza di altri parametri, l'unico criterio obiettivo fosse quello di assegnare il processo alla sezione che avrebbe potuto - per il minore carico di lavoro - assicurarne la definizione entro i tempi piu' brevi; Rilevato, a questo fine, che la II sezione - impegnata nella funzione di T.L. distrettuale - ha potuto riservare alle udienze dibattimentali soltanto un giorno alla settimana per il periodo 16 settembre 1996-20 luglio 1997 determinando cosi' un notevole rallentamento nella celebrazione dei processi ordinari ed un accumulo di arretrato con la conseguenza che il procedimento contro Zineddine non potrebbe essere fissato prima della primavera del 1998 e, in ogni caso, in epoca piu' lontana di quella in cui sarebbe fissato da altra sezione (attualmente la II sezione ha in carico 145 procedimenti contro i 72 della III): da cio' consegue la rilevanza della eccezione che si solleva con la presente ordinanza; Considerato invece che il procedimento contro Zineddine e' stato assegnato alla II sezione perche' il p.m. originariamente assegnato alla I sezione (dott. Daloiso) e' stato trasferito alla II sezione portandosi con se' i processi della cui inchiesta era titolare; Ritenuto che l'assegnazione del procedimento contro Zineddine alla II sezione non sia che l'applicazione del principio generale che regola l'organizzazione del lavoro nel tribunale di Torino: ciascuna sezione non giudica i reati per i quali e' competente tabellarmente ma giudica i reati portati dai sostituti assegnati a quella determinata sezione (valga l'esempio tratto dagli anni scorsi quanto questa sezione pur essendo competente in via esclusiva per i reati sessuali non ebbe a giudicarne alcuno perche' i sostituti ad essa assegnati non avevano avuto occasione di indagare su alcuno di essi); Considerato che il Csm - anche nell'ultima circolare del 19 giugno 1997 sulla formazione delle tabelle per il biennio 1998-1999 - ha ribadito che: "il principio del giudice naturale (art. 25 della Costituzione) non puo' essere vanificato con sistemi discrezionali e personalistici di distribuzione degli affari", che "occorre impedire la scelta del magistrato ad opera delle parti" (e, con il sistema in vigore, non puo' negarsi che la procura si scelga il giudice oppure, ma e' lo stesso, appare che si scelga il giudice; e cio' ha maggior valore se si tiene presente che la procura della Repubblica - con una scelta strategica criticabile - ha abolito di fatto, ance nei casi, v. per esempio l'art. 12-bis della legge n. 356/1992, in cui sarebbe obbligatorio, il rito alternativo del giudizio direttissimo che comporterebbe l'automatica assegnazione del processo alla sezione a cui, per turni settimanali, e' attribuita la competenza per questo rito); anche nel caso di competenza di piu' sezioni su una stessa materia dovra' "essere indicato il criterio di ripartizione degli affari della materia tra le diverse sezioni risolvendosi, altrimenti, in un criterio soggettivo che affida alla incontrollabile discrezionalita' la concreta ripartizione degli affari tra le sezioni"; Ritenuto che il sistema di scelta della sezione, applicato nel procedimento contro Zineddine, contrasti con il principio costituzionale della precostituzione per legge del gudice (art. 25, comma 1, della Costituzione); Rilevato pero' che la verifica se l'assegnazione del presente procedimento alla II sezione collide con il dettato costituzionale e' impedita dall'art. 33, comma 2, c.c.p. che ritiene non attinenti alla capacita' del giudice le disposizioni sulle assegnazioni dei processi alle sezioni (v. sul punto Cass. 4 luglio 1992 n. 1947, imp. Nardino) e cio' impedisce di sanzionare, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., l'inosservanza delle norme che debbono presiedere alla distribuzione dei processi fra le varie sezioni;
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2, del c.p.p., nella parte in cui non considera attinenti alla capacita' del giudice le disposizioni sulla assegnazione dei processi alle sezioni, in relazione all'art. 25, comma primo, della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del presente processo nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso il 18 luglio 1997 Il presidente estensore: Malchiodi 97C1100