N. 665 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 luglio 1997

                                N. 665
  Ordinanza  emessa  il  18  luglio  1997  dal tribunale di Torino nel
 procedimento penale a carico di Zineddine Mohamed
 Processo  penale  -  Capacita'  del  giudice  -  Previsione  che   le
    disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari
    e  alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione
    dei processi a sezioni,  collegi  e  giudici  non  attengono  alla
    capacita'  del  giudice  -  Conseguente esclusione di nullita' (ai
    sensi  dell'art.  178  del  c.p.p.)  per  inosservanza   di   tali
    disposizioni   -   Lesione   del   princio  del  giudice  nautrale
    precostituito per legge.
 (C.P.P. 1988, art. 33, comma 2).
 (Cost., art. 25, comma primo).
(GU n.41 del 8-10-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha pronunziato la seguente ordinanza  nel  procedimento  penale  n.
 287/1997  nei  confronti  di  Zineddine  Mohamed,  nato  a  Khourigba
 (Marocco) il 28 gennaio 1958, difeso  dall'avv.  Lorenzo  Trucco  del
 foro di Torino;
   Premesso che:
     con  decreto  in  data  18  febbraio  1997 il g.i.p. disponeva il
 rinvio a giudizio dello Zineddine davanti alla prima  sezione  penale
 di  questo  tribunale  per  il  reato di millantato credito e fissava
 all'uopo udienza al 7 dicembre 1997;
     la sezione veniva individuata sulla  base  di  un'indicazione  in
 pari data del presidente del tribunale;
     si  trattava di un'applicazione della distribuzione di competenze
 secondo le tabelle approvate con delibera 15  maggio  1996  del  Csm:
 infatti la I sezione penale aveva, alla data del 18 febbraio 1997, la
 competenza  a giudicare i reati contro la pubblica amministrazione in
 alternativa con la II sezione penale;
     la scelta della I  sezione  anziche'  la  II,  in  assenza  nelle
 tabelle  di  un'indicazione del criterio di ripartizione degli affari
 inerenti una stessa materia tra le diverse sezioni ed in  assenza  di
 una  specifica  motizione  nel  provvedimento d'individuazione del 18
 febbraio 1997, trovava implicitamente una sua giustificazione con  il
 fatto  che  la  II  sezione  svolgeva  all'epoca  in via esclusiva la
 funzione di "tribunale distrettuale della liberta'" e,  percio',  non
 poteva assicurare una sollecita definizione del giudizio;
     in   realta'  l'assegnazione  del  procedimento  alla  I  sezione
 discendeva da un'altra ragione che  solo  occasionalmente  coincideva
 con  quella  sopraenunziata:  a seguito di accordi intervenuti tra la
 presidenza del tribunale e la procura  della  Repubblica  (che  hanno
 privilegiato,  sopra  ogni  altra  esigenza  e regola processuale, il
 disposto dell'art.  3 delle disp. att.  c.p.p.),  tutti  i  sostituti
 procuratori  sono  stati  ripartiti  in cinque gruppi (pari al numero
 delle sezioni penali del tribunale) ed ogni gruppo e' stato destinato
 in via esclusiva ad una determinata sezione (con la  conseguenza  per
 esempio  che  a  partire  dal  16  settembre  1997 questa sezione non
 giudichera' i reati per i quali e' tabellarmente competente ma quelli
 la cui indagine e' stata affidata -  con  provvedimento  interno  del
 procuratore  della  Repubblica  -  ai  sostituti  Barbieri, Bianconi,
 Corsi, Daloiso, Ferrando, Gabetta, Masia e Stupino);
     poiche' dopo il periodo feriale la  competenza  a  giudicare  nei
 procedimenti  incidentali  ex  artt.  309,  310 e 324 c.p.p. passera'
 dalla Il alla I sezione penale, dovendosi alleggerire  il  carico  di
 lavoro di quest'ultima, il presidente del tribunale:
      a)  provvedeva  con  il  decreto  n.  15  del  21  marzo 1997 ad
 attribuire anche alla III sezione penale la competenza a giudicare  i
 reati contro la pubblica amministrazione;
      b)  concordava  con  la  procura  della  Repubblica  un  diverso
 abbinamento  dei  sostituti  alle  sezioni,  riducendo  a  soli   due
 sostituti quelli destinati alla I sezione penale;
      c)  trasferiva  con  il  decreto  n.  31  del  2  giugno  1997 -
 avvalendosi dei poteri riconosciuti  espressamente  dall'art.  7-ter,
 comma  1,  del regio decreto n. 12/1941 - 46 processi, gia' assegnati
 alla I sezione, alle altre (28 alla II, 13 alla III, 2 alla  IV  e  3
 alla V);
     la  nuova  assegnazione e' collegata alla nuova distribuzione dei
 sostituti presso le sezioni ("al fine di garantire - si legge infatti
 nel decreto n.  31/1997  -  che  alla  trattazione  del  procedimento
 provveda  il  sostituto  originariamente designato in ottemperanza al
 disposto  dell'art. 3 del decreto-legislativo n. 271/1989"); tanto e'
 vero che alcuni processi pendenti avanti la  II  sezione  sono  stati
 trasferiti  ad  altre  in conseguenza di una diversa assegnazione dei
 p.m. disposta dalla procura della Repubblica;
     in particolare il procedimento contro Zineddine  Mohamed  e'  ora
 nel ruolo della II sezione penale;
   Rilevato  che,  sorgendo  la  necessita'  di trasferire il processo
 Zineddine ad altra sezione, occorreva decidere se  affidarlo  ad  una
 delle  due,  la II oppure la III, entrambe tabellarmente competenti a
 giudicare i reati contro la pubblica amministrazione;
   Ritenuto che, in  assenza  di  altri  parametri,  l'unico  criterio
 obiettivo  fosse  quello  di  assegnare  il processo alla sezione che
 avrebbe potuto - per il minore carico  di  lavoro  -  assicurarne  la
 definizione entro i tempi piu' brevi;
   Rilevato,  a  questo  fine,  che  la  II  sezione - impegnata nella
 funzione di T.L. distrettuale -  ha  potuto  riservare  alle  udienze
 dibattimentali  soltanto  un  giorno alla settimana per il periodo 16
 settembre  1996-20  luglio  1997  determinando  cosi'   un   notevole
 rallentamento nella celebrazione dei processi ordinari ed un accumulo
 di  arretrato con la conseguenza che il procedimento contro Zineddine
 non potrebbe essere fissato prima della primavera del 1998 e, in ogni
 caso, in epoca piu' lontana di quella in cui sarebbe fissato da altra
 sezione (attualmente la II sezione  ha  in  carico  145  procedimenti
 contro  i  72  della  III):    da  cio'  consegue  la rilevanza della
 eccezione che si solleva con la presente ordinanza;
   Considerato invece che il procedimento contro  Zineddine  e'  stato
 assegnato  alla  II sezione perche' il p.m. originariamente assegnato
 alla I sezione (dott. Daloiso) e' stato trasferito  alla  II  sezione
 portandosi con se' i processi della cui inchiesta era titolare;
   Ritenuto  che l'assegnazione del procedimento contro Zineddine alla
 II sezione non sia che  l'applicazione  del  principio  generale  che
 regola  l'organizzazione del lavoro nel tribunale di Torino: ciascuna
 sezione non giudica i reati per i quali e'  competente  tabellarmente
 ma   giudica  i  reati  portati  dai  sostituti  assegnati  a  quella
 determinata sezione (valga l'esempio tratto dagli anni scorsi  quanto
 questa  sezione  pur  essendo competente in via esclusiva per i reati
 sessuali non ebbe a giudicarne alcuno perche'  i  sostituti  ad  essa
 assegnati non avevano avuto occasione di indagare su alcuno di essi);
   Considerato  che il Csm - anche nell'ultima circolare del 19 giugno
 1997 sulla formazione delle tabelle per il  biennio  1998-1999  -  ha
 ribadito che:
     "il  principio  del giudice naturale (art. 25 della Costituzione)
 non puo' essere vanificato con sistemi discrezionali e personalistici
 di distribuzione degli affari", che "occorre impedire la  scelta  del
 magistrato  ad  opera  delle parti" (e, con il sistema in vigore, non
 puo' negarsi che la procura si scelga il giudice  oppure,  ma  e'  lo
 stesso,  appare che si scelga il giudice; e cio' ha maggior valore se
 si tiene presente che la procura della Repubblica -  con  una  scelta
 strategica  criticabile  - ha abolito di fatto, ance nei casi, v. per
 esempio l'art.  12-bis  della  legge  n.  356/1992,  in  cui  sarebbe
 obbligatorio,  il  rito  alternativo  del  giudizio  direttissimo che
 comporterebbe l'automatica assegnazione del processo alla  sezione  a
 cui,  per  turni  settimanali, e' attribuita la competenza per questo
 rito);
     anche  nel  caso  di  competenza  di  piu'  sezioni su una stessa
 materia dovra' "essere indicato il  criterio  di  ripartizione  degli
 affari della materia tra le diverse sezioni risolvendosi, altrimenti,
 in   un   criterio   soggettivo   che   affida  alla  incontrollabile
 discrezionalita'  la  concreta  ripartizione  degli  affari  tra   le
 sezioni";
   Ritenuto  che  il  sistema  di  scelta della sezione, applicato nel
 procedimento   contro   Zineddine,   contrasti   con   il   principio
 costituzionale  della  precostituzione per legge del gudice (art. 25,
 comma 1, della Costituzione);
   Rilevato pero' che  la  verifica  se  l'assegnazione  del  presente
 procedimento alla II sezione collide con il dettato costituzionale e'
 impedita dall'art. 33, comma 2, c.c.p. che ritiene non attinenti alla
 capacita' del giudice le disposizioni sulle assegnazioni dei processi
 alle sezioni (v. sul punto Cass. 4 luglio 1992 n. 1947, imp. Nardino)
 e  cio'  impedisce  di  sanzionare,  ai  sensi  dell'art. 178 c.p.p.,
 l'inosservanza delle norme che debbono presiedere alla  distribuzione
 dei processi fra le varie sezioni;
                                P. Q. M.
   Visti  gli  artt. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della
 legge n. 87/1953;
   Dichiara rilevante  nel  presente  giudizio  e  non  manifestamente
 infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33,
 comma 2, del c.p.p., nella parte in cui non considera attinenti  alla
 capacita' del giudice le disposizioni sulla assegnazione dei processi
 alle   sezioni,   in   relazione  all'art.  25,  comma  primo,  della
 Costituzione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
   Sospende il procedimento in corso;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti del presente processo nonche' al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente  del  Senato  della
 Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.
     Cosi' deciso il 18 luglio 1997
                  Il presidente estensore: Malchiodi
 97C1100