N. 917 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 novembre 1997
N. 917 Ordinanza emessa il 5 novembre 1997 della pretura di Roma sezione distaccata di Tivoli nel procedimento penale a carico di Morresi M. Grazia ed altri Paesaggio (Tutela del) - Realizzazione di opere in zone assoggettate a vincolo paesaggistico senza autorizzazione - Lamentata individuazione delle aree protette in via legislativa e per categorie anziche' con provvedimenti amministrativi e nelle forme del "giusto procedimento" - Asserita indeterminatezza della condotta vietata nonche' della sanzione da applicare - Lesione del principio di legalita' - Incidenza sul diritto di proprieta'. (Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies (recte: d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-sexies, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 341)). (Cost., artt. 9, 25, secondo comma, 27 e 42).(GU n.3 del 21-1-1998 )
IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza, visti gli atti del procedimento penale contro Morresi Maria Grazia, Simoncelli Massimo e Simoncelli Stefano imputati per i reati di cui: A) art. 20 lett. c) legge 47/1985 e 110 codice penale; B) artt. 1, 2, 13, legge 1086/1971 e 110 codice penale; C) artt. 1, 4, 14, legge 1086/1971 e 110 codice penale; D) art. 1-sexies, legge 8 agosto 1985 n. 431 e art. 110 codice penale; E) artt. 734 e 110 codice penale; F) artt. 1, 3, 17, 18 e 20, legge 64/1974, 81 e 110 codice penale. Il giudice remittente e' chiamato ad applicare, tra l'altro l'art. 1-sexies, legge 431/1985 in merito al quale si sospetta l'incostituzionalita' come da motivazione che di seguito si esprime. Tanto premesso in punto di rilevanza sulla non manifesta infondatezza. O s s e r v a La norma incriminatrice di cui all'art. 1-sexies, legge 431/1985 richiamato rimanda ad aree considerate protette, desumibili dalla espressa elencazione normativa di cui all'art. 1. L'individuazione dei beni oggetto di tutela per categorie - quale presupposto normativo, che attraverso il meccanismo della incorporazione concorre ad identificare la fattispecie incriminatrice - confligge, gia' di per se', con i parametri costituzionali contenuti negli artt. 42 e 97 della Costituzione. In effetti la proclamazione di principio secondo cui la proprieta' e' inviolabile - salvo le limitazioni nei modi e forme previsti dalla legge - postula che, se e' vero che esistono beni con naturale attitudine al vincolo, con conseguenti limitazioni al diritto di disposizione e godimento, cio' non di meno la loro individuazione deve avvenire attraverso le forme del giusto procedimento, la cui rilevanza e necessarieta' si desume dal generale canone del buon andamento amministrativo codificato all'art. 97 della Costituzione. Cio' al duplice fine di rendere conoscibile, attraverso procedure di esternazioni ad evidenza pubblica, le ragioni che connotano il particolare pregio di un determinato bene e di consentire parallelamente ai privati di poter introdurre nel procedimento medesimo le loro osservazioni e istanze. Cio' e' evidentemente precluso qualora il vincolo risulti introdotto per via legislativa anziche' provvedimentale. Ulteriore negativo riflesso di tale situazione e' la sostanziale perdita di concretezza della stessa ratio punitiva sottesa alle speciali norme incriminatrici introdotte proprio per assicurare protezione accentuata a beni e valori di particolare considerazione. Conseguentemente le stesse norme incriminatrici solo apparentemente risultano rispettose del principio di tipicita' inteso nella sua stretta correlazione con l'interesse o bene da salvaguardare che, in tali eventualita', giova ribadirlo, solo in termini assiomatici e senza alcun riscontro di concretezza, se non in via di vera e propria astrazione, risulta sussistente. In questa ottica, in cui la tutela del valore ambientale e' affidata piuttosto a illusioni repressive che non a concreti atti della pubblica autorita' di individuazione del bene da tutelare, viene ad essere inciso lo stesso principio di ragionevolezza, atteso che si introduce un regime particolarmente afflittivo senza alcuna certezza che lo stesso sia in rapporto di sintonia con interessi effettivamente sussistenti. Di tale disarmonia del sistema e' espressione la norma richiamata nella rubrica del presente processo, come puo' evincersi dalla irragionevole e non giustificabile maggiore afflittivita' della predetta norma incriminatrice, che presenta un carattere prevalentemente formale, quale risposta punitiva per la mancata acquisizione del titolo autorizzatorio da parte degli Enti preposti alla tutela del vincolo, rispetto alla previsione di cui all'art. 734 codice penale, che considera la deturpazione di fatto ed in concreto del bene ambientale, con evidente maggior spregio del valore paesaggistico ed ambientale. Ne' puo' pretermettersi la sospetta incostituzionalita' dell'art. 1-sexies, legge 431/1985, in se' considerato, in raffronto con l'art. 25, secondo comma della Costituzione per violazione del principio di legalita' essendo indeterminata la pena da applicare. Al riguardo non appaiono persuasive le precisazioni giurisprudenziali che individuano in quella riportata dall'art. 20, lett. c), legge 47/1985, fondando sull'argomento che soltanto l'art. 20, lett. c), richiamato si riferisce a zone vincolate. Tale argomentazione non incide affatto sulla problematica di fondo concernente la mancanza, nel testo della norma incriminatrice, di una specifica sanzione tra quelle gradatamente riportate nell'art. 20 richiamato e, da qui, la palese indeterminatezza della previsione sanzionatoria. A tacere del rinvio, qualora volesse condividersi la richiamata impostazione giurisprudenziale, alla gia' cennata problematica insistente sulla irragionevole concentrazione di previsioni sanzionatorie distinte per un medesimo fatto e a salvaguardia dello stesso interesse. Neppure puo' dirsi rispettato, sempre nel caso dell'art. 1-sexies, l'obbligo di specificazione della condotta incriminata, che, nel testo della norma in discorso, viene individuata con generico riferimento alla violazione delle disposizioni della stessa legge 431/1985. Come autorevolmente osservato in dottrina, infatti non e' sempre chiara l'individuazione della condotta vietata, in quanto, esaminando le disposizioni degli artt. 1/1-quinquies, solo in alcuni casi si possono identificare norme a contenuto precettivo. Come si puo' notare, infatti, nella legge 431/1985 non e' compresa una specifica disposizione che pone l'obbligo della autorizzazione per ogni opera realizzata in zona vincolata in base alla stessa legge o, comunque, soggetta a vincolo paesaggistico, e non sembra che una soluzione interpretativa assai disinvolta, che si fondi sul richiamo ad un presupposto logico della disciplina in questione, vale a dire l'obbligo della autorizzazione di cui alla legge 1497/39, sarebbe del tutto corretta dal punto di vista del gia' citato principio di legalita' di rango costituzionale. In altre parole, se si interpretasse rigorosamente la disposizione in parola, l'art. 1-sexies non sarebbe applicabile in caso di realizzazione di opere in zone vincolate senza autorizzazione per mancanza dell'estremo delle condotte vietate, stante la gia' ricordata carenza di norme, nel corpo della legge medesima, a contenuto precettivo.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 1-sexies, legge n. 431/1985 con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 9, 25, secondo comma, 27, 42, della Costituzione; Sospende il processo in corso; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. In Tivoli, addi' 5 novembre 1997. Il pretore: Croce 98C0036