Misure di salvaguardia per garantire l'attuazione del progetto di piano per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno.(GU n.180 del 4-8-1997)
L'AUTORITA' DI BACINO Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", ed in particolare gli articoli 12 e 17; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Minstri del 10 agosto 1989, recante "Costituzione dell'Autorita' di Bacino del Fiume Arno"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citata legge n. 183 / 1989; Vista la delibera del consiglio regionale della Toscana 21 giugno 1994, n. 230 "Provvedimenti sul rischio idraulico ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 74 / 1984. Adozione di prescrizioni e vincoli. Approvazione di direttive"; Visti gli obblighi di rispetto delle opere idrauliche riportate nella "Carta delle opere idrauliche presenti nel bacino dell'Arno", facente parte del progetto di piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico, adottato dal comitato istituzionale con delibera n. 95 del 17 luglio 1996; Considerato che negli ultimi anni si sono verificati nel bacino dell'Arno gravi eventi alluvionali con danni ingentissimi a persone e cose e che tale situazione ha individuato come l'intero sistema idraulico risulti attualmente inadeguato a contenere non solo le piene di carattere eccezionale, ma, soprattutto lungo gli affluenti, anche quelle prodotte da precipitazioni caratterizzate da modesti tempi di ritorno, evidenziando, al di la' dell'emergenza, la necessita' di effettuare interventi strutturali di regimazione dei corsi d'acqua; Vista la propria precedente deliberazione n. 95 del 17 luglio 1996 con la quale, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge n. 183 / 1989, si provvedeva all'adozione del progetto di piano di bacino relativo alla riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno; Attesa l'estrema rilevanza dei contenuti del progetto di piano nell'ambito della difesa del suolo e della sua finalita' primaria e ineludibile di difesa dal rischio idraulico; Considerato che la strategia del piano e' impostata, oltre che su adeguati interventi di manutenzione e di sistemazioni idraulico - forestali, sulla realizzazione di interventi strutturali (aree d'espansione, casse e serbatoi per interventi di laminazione, scolmatori di piena, etc.) da ubicarsi in aree, individuate in base ad una analisi idraulica e geomorfologica, su cui e' ancora possibile intervenire con l'obiettivo della laminazione delle piene e della salvaguardia della pubblica incolumita' delle popolazioni residenti nelle aree urbanizzate che sono soggette a inondazione; Rilevato inoltre, dalle indagini effettuate per la predisposizione del progetto di piano di bacino, come aree di pertinenza fluviale lungo l'Arno e lungo le aste dei principali affluenti e / o aree, interessate da eventi alluvionali recenti, siano tuttora oggetto di urbanizzazione con riduzione del reticolo idraulico minore, nonche' di compromissione idrogeologica con aumento del rischio di esondazione o ristagno; Visto l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, che dispone: "in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le Autorita' di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni"; Visto il protrarsi delle procedure necessarie per l'approvazione del piano di bacino, il corretto svolgimento delle quali richiede l'espressione di pareri di diversi organi collegiali e necessita pertanto di congrui tempi istruttori per addivenire alla definitiva approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, dalla cui data, in base l'art. 17, comma 5, della legge n. 183 / 1989, le disposizioni contenute nel piano medesimo avranno carattere immediatamente vincolante per le pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, nonche' per i soggetti privati, se dichiarate di tale efficacia; Rilevata, per i motivi sopradetti, la necessita' di preservare le aree destinate all'attuazione degli interventi di regimazione idraulica previsti dal progetto di piano, rappresentate nella "Carta degli interventi proposti per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno", facente parte del progetto di piano di bacino adottato, nonche' la necessita' di evitarne la compromissione nel periodo tra adozione del progetto di piano e approvazione del piano stesso, consentendo, nell'interesse pubblico, prevalente e immediato, l'attuazione dello stesso una volta approvato e, quindi, del raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia della pubblica incolumita' e della riduzione del rischio che il piano si prefigge; Rilevato che sono di interesse del piano anche le aree rappresentate negli ambiti di cui alla "Carta delle aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione dell'Arno e degli affluenti", anch'essa facente parte del progetto di piano adottato; Rilevato altresi' che il progetto di piano contiene anche la cartografia delle aree che sono state soggette ad allagamento per eventi alluvionali che si sono succeduti dal 1966 ad oggi, indicata come "Carta guida delle aree allagate"; Dato atto che l'Autorita' di bacino ha provveduto a dare ampia diffusione e pubblicita' al progetto di piano e agli interventi in esso previsti sia nella fase precedente all'adozione (si veda, tra l'altro, la conferenza regionale sul bacino dell'Arno, tenutasi a Firenze il 5 aprile 1996 e i seminari provinciali preparatori del 15, 22 e 29 marzo 1996, tenutisi rispettivamente ad Arezzo, Empoli e Pisa) sia nella fase successiva e che lo stesso e' inoltre rimasto a disposizione per la consultazione nel termini, nei modi e nelle sedi previste dall'art. 18 della legge n. 183 / 1989; Visto il verbale della seduta del 15 luglio 1997 di questo comitato istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 183 / 1989 dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei beni culturali e ambientali, dai presidenti delle giunte regionali della Toscana e dell'Umbria e dal segretario generale; Delibera: Art. 1. - Di porre sotto vincolo di non edificazione, per motivi idraulici e idrogeologici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, e quindi del comma 6-bis dell'art. 17 della legge n. 183 / 1989, secondo quanto evidenziato in premessa e per consentire l'attuazione del piano di bacino, fino alla data di approvazione dello stesso, e comunque per un periodo di un anno a decorrere dall'esecutivita' del presente provvedimento, le aree delimitate nella cartografia della "Carta degli interventi proposti per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno" del progetto di piano adottato con delibera del comitato istituzionale n. 95 del 17 luglio 1996, riferite a: aree di espansione e casse di laminazione; serbatoi di laminazione; interventi di laminazione con "bocche tarate", etc.; l'area interessata dagli attuali "Stagni di Gaine" in comune di Sesto Fiorentino; nonche' le aree golenali e di prima pertinenza fluviale, indicate come P1 e P nella legenda della "Carta delle aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione dell'Arno e dei suoi affluenti" del progetto di piano adottato. Art. 2. - Sono escluse dal vincolo di cui all'art. 1: gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico; le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di sopraelevazione, di ristrutturazione che non comportino aumenti di superficie coperta, nonche' le opere di restauro e di risanamento conservativo, riguardanti gli edifici e le infrastrutture esistenti; le opere pubbliche in corso di appalto o gia' affidate alla data della presente delibera; le opere pubbliche che si renderanno necessarie, previa concertazione tra enti e Autorita' di bacino; le opere ricadenti nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come A, B e D di completamento; le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa pubblica con piani attuativi e programmi approvati per i quali, alla data della presente delibera, siano state stipulate convenzioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva; le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa privata con piani di attuazione per i quali, alla data della presente delibera, siano state rilasciate concessioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva; Possono altresi' essere escluse dal presente vincolo, previo parere favorevole dell'Autorita' di bacino sulla marginalita' delle zone di intervento del piano attuativo rispetto alla previsione del progetto di piano e a condizione che i comuni interessati abbiano attuato il piano di protezione civile, previsto dalla legge n. 225 / 1992 e dalla legge regionale n. 46 / 1996: le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa pubblica con piani attuativi e programmi approvati per i quali, alla data della presente delibera, siano state stipulate convenzioni in misura inferiore al 50% della superficie coperta complessiva; le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa privata con piani di attuazione gia' approvati e convenzionati per i quali, alla data della presente delibera, siano state rilasciate concessioni in misura inferiore al 50% della superficie coperta complessiva. Gli interventi di cui ai commi precedenti devono intendersi equiparati a quelli regolamentati nell'articolo 93 del testo unico n. 523 / 1904 e pertanto sono assoggettati allo stesso regime autorizzativo da parte della competente autorita' idraulica secondo il disposto di cui decreto del Ministro del lavori pubblici 1 dicembre 1993, con parere vincolante da rendersi nel termine di novanta giorni. Art. 3. - I comuni devono dare notizia all'Autorita' di bacino di eventuali concessioni edilizie negli ambiti individuati nella "Carta delle aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione dell'Arno e dei suoi affluenti", fatta eccezione per le aree P1 e P gia' vincolate ai sensi dell'art. 1 analogamente gli organi statali, regionali e gli altri enti territoriali dovranno comunicare all'Autorita' di bacino eventuali previsioni o realizzazioni di nuove opere pubbliche di loro competenza nell'ambito delle stesse aree. Art. 4. - Fatto salvo quanto definito nell'art. 1 del presente provvedimento, le opere che comportano trasformazioni edilizie e urbanistiche ricadenti nelle aree inondate, rappresentate nella "Carta guida delle aree allagate", allegata al progetto di piano, potranno essere realizzate a condizione che venga documentato dal proponente ed accertato dall'autorita' amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione, il superamento delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno, o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere richieste. Art. 5. - Al fine di garantire la coerenza degli interventi da realizzarsi nel bacino dell'Arno, tutti gli interventi strutturali, anche non ricompresi nel progetto di piano, tesi alla riduzione del rischio idraulico e alla prevenzione di eventi calamitosi, possono essere realizzati previo parere dell'Autorita' di bacino. Decorso il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto, corredato dalla documentazione tecnica necessaria, senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere dell'Autorita' di bacino si intende espresso in senso favorevole. Il segretario generale e' delegato ad esprimere il suddetto parere, sentito il comitato tecnico nel casi di particolare rilievo, e relazionando al comitato istituzionale nella prima seduta utile. Art. 6. - Gli elaborati cartografici di cui agli articoli precedenti, come specificati in premessa, sono depositati ai fini della consultazione presso l'Autorita' di bacino del fiume Arno ed anche, per la parte di territorio di competenza, presso i comuni interessati. Art. 7. - La presente delibera sara' notificata agli enti locali nei confronti dei quali la misura e' destinata ad esplicare efficacia e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei bollettini regionali della Toscana e dell'Umbria. Roma, 15 luglio 1997 Il presidente: Mattioli Il segretario generale: Nardi