COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 19 luglio 2013 

Atti aggiuntivi alle convenzioni uniche  stipulate  da  Anas  S.p.a.,
rispettivamente  con  A.T.I.V.A.   S.p.a.,   societa'   di   progetto
«Autostrada Asti - Cuneo», «Milano Serravalle - Milano  Tangenziali»,
Satap S.p.a.  tronco  A4  e  Satap  tronco  A21  P.A.:  requisiti  di
solidita' patrimoniale. (Delibera n. 31/2013). (13A10327) 
(GU n.298 del 20-12-2013)

 
 
 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a
questo Comitato l'emanazione di direttive per  la  concessione  della
garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti  convenzionali
e, a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la  revisione  delle  tariffe
autostradali; 
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  che  reca
ulteriori  disposizioni  in   tema   di   concessioni   autostradali,
proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle Autorita' di settore; 
  Visto l'art.  21  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  355,
convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante  disposizioni
in  materia  di  concessioni  autostradali,  cosi'  come   modificato
dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
appresso menzionato; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito  nella  legge
24 novembre 2006, n. 286, e in particolare l'art. 2, che: 
    al comma 82 e seguenti, reca disposizioni in tema di  concessioni
autostradali, successivamente modificate  dall'art.  1,  comma  1030,
della legge 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007); 
    al comma 85, rimette l'individuazione dei requisiti di  solidita'
patrimoniale, che le societa' concessionarie autostradali sono tenute
a mantenere, a un decreto emanato dal Ministro dell'economica e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito  dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «misure urgenti per il  sostegno
a famiglie, lavoro,  occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in
funzione anticrisi il quadro strategico nazionale» e che, all'art. 3,
comma 7, ha disposto che i requisiti di solidita' patrimoniale  delle
concessionarie debbano essere definiti non piu' autoritativamente con
decreto  interministeriale,  bensi'  convenzionalmente   tra   l'ente
concedente e la concessionaria interessata; 
  Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214  (cd  «decreto
Salva Italia»), che prevede vengano sottoposti al  parere  di  questo
Comitato, che si pronunzia sentito il NARS, gli  aggiornamenti  o  le
revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata
in  vigore  del  decreto  stesso,  qualora  comportino  variazioni  o
modificazioni al piano degli investimenti o ad aspetti  di  carattere
regolatorio a tutela della finanza pubblica; 
  Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (c.d. «decreto  Crescltalia»),  che,
al  comma  6-ter,  conferma  le  competenze   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia  e  delle
finanze e di questo Comitato in materia di approvazione di  contratti
di  programma,  nonche'  di  atti  convenzionali,   con   particolare
riferimento ai profili di finanza pubblica; 
  Vista la delibera 24 aprile 1996, n. 65 (G.U. n. 118/1996), recante
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica  utilita'  non
gia' diversamente regolamentati ed in materia di determinazione delle
tariffe, che ha previsto l'istituzione, presso questo Comitato, di un
Nucleo di consulenza per l'attuazione di dette  linee  guida  (NARS),
istituzione poi disposta con delibera 8 maggio 1996, n. 81  (G.U.  n.
138/1996); 
  Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (G.U. n. 305/1996),  con
la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore
autostradale e in particolare viene indicata  nella  metodologia  del
price-cap  il  sistema  di  determinazione  delle   tariffe   nonche'
stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39  (G.U.  n.  197/2007),  che
detta  criteri  in  materia  di  regolazione  economica  del  settore
autostradale; 
  Vista la delibera 21 marzo 2013, n. 27 (G.U. n. 120/2013),  recante
criteri per l'aggiornamento del piano  economico-finanziario  di  cui
alla sopra citata delibera n. 39/2007; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre  2008  e  s.m.i.,  con  il  quale  si  e'   proceduto   alla
riorganizzazione del NARS e che, all'art.  1,  comma  1,  prevede  la
verifica, da parte dello stesso  Nucleo,  dell'applicazione  -  negli
schemi di convenzione sottoposti a questo Comitato - dei principi  in
materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato; 
  Vista la nota 26 aprile 2012, n. 15742, con la quale  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso per  il  parere  di
competenza di questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 43, comma
1, del decreto-legge n. 201/2011, gli atti  aggiuntivi  alle  vigenti
convenzioni stipulati il 7 marzo 2011 dall'ANAS, rispettivamente, con
la  Societa'  per  azioni  «Torino-Ivrea-Valle  d'Aosta»  (A.T.I.V.A.
S.p.A.), la Societa' di progetto «Autostrada Asti -  Cuneo»,  «Milano
Serravalle - Milano Tangenziali p.A.», SATAP S.p.A.  -  Tronco  A4  e
SATAP Tronco A21 p.A.  per  disciplinare  i  requisiti  di  solidita'
patrimoniale ai sensi del citato decreto-legge n. 185/2008; 
  Viste le delibere 11 luglio 2012, nn. 69, 70, 71, 72 e 73,  con  le
quali questo Comitato ha espresso  parere  favorevole  in  ordine  ai
suddetti  atti  aggiuntivi   subordinatamente   al   recepimento   di
prescrizioni intese  ad  assicurare  una  piu'  efficace  tutela  dei
requisiti di finanza pubblica; 
  Vista la delibera 3  agosto  2012,  n.  86,  con  la  quale  questo
Comitato ha,  tra  l'altro,  approvato  il  progetto  definitivo  del
«Completamento Corridoio Tirrenico Meridionale A12 -  Appia  Bretella
Autostradale Cisterna Valmontone:  tratto  A12  Roma-Civitavecchia  -
Roma (Tor de Cenci)» e ha espresso parere favorevole in  merito  allo
schema  di  convenzione  per  l'affidamento  in   concessione   delle
attivita' di progettazione, realizzazione e  gestione  del  corridoio
intermodale   Roma-Latina   e    collegamento    Cisterna-Valmontone,
estendendo all'allegato sui requisiti di  solidita'  patrimoniale  le
prescrizioni formulate con le citate delibere nn.  69/2012,  70/2012,
71/2012, 72/2012 e 73/2012; 
  Rilevato che, nelle more del  perfezionamento  delle  procedure  di
approvazione degli atti aggiuntivi di cui  alle  menzionate  delibere
adottate l'11 luglio 2012, la Corte dei Conti, con  deliberazione  n.
7/2013, ha ricusato il «Visto» e la conseguente  registrazione  della
delibera n. 86/2012 in considerazione, tra l'altro,  dell'assenza  di
una regolazione generale, da parte di questo Comitato, dei  requisiti
di solidita' patrimoniale delle concessionarie autostradali; 
  Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
con nota 18 giugno 2013,  n.  4051,  ha  formulato  una  proposta  di
disciplina dei predetti requisiti; 
  Considerato che, con nota 3 luglio  2013,  n.  2809,  la  Struttura
Tecnica  di  Missione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti ha confermato la documentazione a suo tempo  trasmessa  con
la citata nota n. 15742 del 26 aprile 2012; 
  Considerato che, con  nota  9  luglio  2013,  n.  2907,  il  citato
Ministero  ha  chiesto  di  iscrivere  l'esame  dei   predetti   atti
aggiuntivi all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo
Comitato; 
  Considerato che, con delibera  n.  30  adottata  in  data  odierna,
questo Comitato ha approvato il  documento  intitolato  «Integrazione
della delibera n. 39/2007 relativa  alla  regolazione  economica  del
settore   autostradale:   requisiti   di   solidita'   patrimoniale»,
disponendo - per le motivazioni esposte nella  «presa  d'atto»  della
delibera stessa - l'applicazione della direttiva cosi'  emanata  alle
«nuove concessioni in relazione alle quali, alla  data  odierna,  non
sia stato ancora pubblicato il bando di gara ovvero, nei casi in  cui
e' previsto, non si sia ancora proceduto all'invio delle  lettere  di
invito»; 
  Considerato che l'allegato sui requisiti di solidita'  patrimoniale
accluso agli atti  aggiuntivi  sopra  menzionati  presenta  contenuto
analogo all'allegato di cui si sono in precedenza dotate, con la sola
eccezione della SITAF S.p.A., le  altre  concessionarie  titolari  di
«convenzioni uniche»; 
  Considerato che gia' nella «presa d'atto» della delibera n. 30/2013
questo Comitato, con riferimento alle convenzioni vigenti  alla  data
odierna, ha sottolineato la  rilevanza  delle  argomentazioni  svolte
dalle amministrazioni di settore in merito alle  implicazioni,  anche
in  termini   di   parita'   di   trattamento,   che   scaturirebbero
dall'eventuale adozione di una disciplina sui requisiti di  solidita'
patrimoniale significativamente differente rispetto a  quella  sinora
concordata, ai sensi del richiamato decreto-legge  n.  185/2008,  tra
ANAS ed i concessionari titolari di «convenzioni  uniche»  che  hanno
sottoscritto apposito allegato; 
  Ritenuto di dover contemperare la rilevata  esigenza  di  garantire
parita' di trattamento,  tra  concessionarie  che  si  trovino  nelle
stesse condizioni, con l'esigenza di assicurare forme di tutela  piu'
stringenti della finanza pubblica, in relazione all'attenzione sempre
crescente dedicata dal legislatore a tali profili; 
  Ritenuto quindi di dettare prescrizioni  intese  a  un  progressivo
adeguamento delle convenzioni  vigenti  alla  nuova  regolamentazione
prevista dalla direttiva di cui alla richiamata delibera n. 30/2013; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 19 luglio 2013, n. 3059,  predisposta  congiuntamente
dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle  finanze
e posta a  base  dell'odierna  seduta  del  Comitato,  contenente  le
valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  1. E' formulato parere favorevole in ordine  agli  atti  aggiuntivi
alle vigenti  «convenzioni  uniche»  stipulati  tra  ANAS  S.p.A.  e,
rispettivamente,  A.T.I.V.A.  S.p.A.,   la   Societa'   di   progetto
«Autostrada Asti - Cuneo», «Milano Serravalle  -  Milano  Tangenziali
p.A.», SATAP S.p.A.- Tronco A4 e SATAP Tronco A21 p.A.  a  condizione
che l'allegato a detti atti aggiuntivi, concernente i  «requisiti  di
solidita' patrimoniale», recepisca le seguenti prescrizioni: 
    1.1 applicare, per quanto concerne  il  trattamento  delle  poste
figurative,  le  indicazioni  di  cui  alla  richiamata  delibera  n.
30/2013, eliminando quindi il riferimento all'inclusione delle  poste
figurative dal calcolo del flusso di cassa operativo disponibile  per
il servizio del debito (FCO) nel numeratore della  formula  riportata
nel citato allegato, utilizzata  per  verificare  la  permanenza  dei
requisiti in questione, e prevedendo che il  saldo  di  dette  poste,
risultante a fine periodo nel  piano  economico-finanziario  allegato
alla convenzione, venga portato a incremento/decremento  del  «debito
finanziario netto» (DN); 
    1.2 prevedere che il «debito finanziario netto» (DN)  di  ciascun
anno venga decurtato del «valore di subentro» secondo le modalita' di
cui alla delibera n. 30/2013, cioe' per la quota non  ammortizzata  a
fine concessione dell'ammontare cumulato degli investimenti  previsti
dall'atto convenzionale, realizzati fino a  tale  anno,  attualizzato
all'anno di calcolo secondo il medesimo tasso cui viene  attualizzato
il (DN); 
    1.3 non stralciare dal computo del valore del «debito finanziario
netto» (DN) di fine esercizio «le forme di finanziamento non bancarie
erogate da enti o societa' statali a condizioni diverse  (e.g.  ANAS,
ecc.)». 
  2. Le sopracitate delibere n. 69/2012, 70/2012, 71/2012, 72/2012  e
73/2012 non avranno ulteriore corso. 
    Roma, 19 luglio 2013 
 
                                                 Il Presidente: Letta 
Il Segretario: Girlanda 

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 32