Sospensione del residuo carico tributario dovuto dal sig. Jagher Alberto, in qualita' di socio della ditta F.lli Jagher S.a.s., in Tonadico.(GU n.165 del 16-7-1999)
IL DIRETTORE DELLE ENTRATE per la provincia autonoma di Trento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici; Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29; Vista l'istanza prodotta in data 16 gennaio 1999 con la quale il sig. Jagher Alberto, in qualita' di socio della ditta F.lli Jagher S.a.s. con sede in Tonadico (Trento), ha chiesto ex art. 39, sesto comma, la sospensione per dodici mesi della riscossione di un carico relativo adimposte dirette afferente l'anno di imposta 1991 iscritto nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di novembre 1997 e febbraio 1998 per l'importo residuo di L. 30.738.310 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo; Vista la CIR. n. 260/E/II/3/98/157582 del 5 novembre 1998 con la quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati ad adottare i provvedimenti di sospensione della riscossione o degli atti esecutivi di cui all'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602; Considerato che nella fattispecie concreta sussiste la necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attivita' produttive della menzionata societa'; Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economicofinanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei dipendenti della ditta di cui e' socio; Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del sesto comma dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei tributi erariali in presenza delle particolari condizioni previste dal terzo comma dell'art. 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602; Vista la idonea garanzia fideiussoria prestata a copertura dell'intero debito erariale; Decreta: La riscossione del residuo carico tributario di L. 30.738.310 dovuto dal sig. Jagher Alberto, in qualita' di socio della ditta F.lli Jagher S.a.s., a titolo di Irpef anno 1991 di cui alla cartella di pagamento n. 7800001/407, e' sospesa per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del presente decreto. L'ufficio distrettuale delle II.DD. di Borgo Valsugana, con proprio decreto, determinera' l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta societa', ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In via cautelare, il concessionario manterra' in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante. La sospensione de qua sara' revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione. Nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento dell'intero debito nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il debito garantito da polizza fideiussoria verra' incamerato dall'erario. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trento, 16 giugno 1999 Il direttore: Simeone