Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.108 del 11-5-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 concernente modificazioni alla tabella XIX dell'ordinamento didattico universitario, corso di laurea in chimica; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali nella riunione del 18 dicembre 1990; Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 21 gennaio 1991 e dal consiglio di amministrazione riunione del 13 febbraio 1991; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 14 giugno 1991; Viste le delibere di adeguamento adottate dal consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali nella riunione del 17 dicembre 1991, dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 14 gennaio 1992 e dal senato accademico nell'adunanza del 13 gennaio 1992; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 102 relativo alla facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali, sede di Alessandria, corso di laurea in chimica e' soppresso. Dopo l'art. 101 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento del corso di laurea in chimica, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Alessandria): 1) Corso di laurea in chimica Art. 102. - La durata del corso di studi in chimica e' di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti piu' specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo. L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle disposizioni di legge. Art. 103. - Il numero di esami e' non meno di ventitre. Nel caso di verifiche di profitto contestuali - accorpamento di piu' insegnamenti nello stesso anno accademico - il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto il 4 giugno 1938, n. 1269. La didattica del corso di laurea in chimica e' organizzata per ciacun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane. L'intervallo fra i due semestri deve essere almeno di quattro settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e cio' nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal R.S. n. 1269/1938. Il totale delle ore di insegnamento e' nel triennio di 1680 ore, suddivise in ventisei corsi e sedici esami e nel biennio di cinquecentoquaranta ore suddivise in nove corsi e sette esami; lo studente dovra' inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque di cui almeno i 2/3 di esercitazioni pratiche. L'accertamento finale del profitto, secondo le modalita' previste dai consigli di corso di laurea, avverra' per singolo insegnamento tranne nei casi elencati piu' avanti in cui e' prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area. I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti. Il consiglio del corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri. Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quello di facolta' per le rispettive competenze stabiliscono le modalita' di coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea puo' definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi. Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 20 novembre 1970, n. 924, lo studente puo' presentare un piano di studio diverso da quello consigliato dalla facolta' e previsto dal manifesto degli studi, purche' nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativi a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio. Il consiglio di corso di laurea valutera' la congruita' del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella. Art. 104 (Triennio propedeutico). - L'attivita' didattica del triennio e' articolata in aree, ciascuna comprende i corsi fondamentali indicati. A) Area matematica (240 ore totali) istituzioni di matematiche (primo corso); istituzioni di matematiche (secondo corso); calcolo numerico; laboratorio di programmazione e calcolo. B) Area fisica (180 ore totali): fisica generale (primo corso); fisica generale (secondo corso); laboratorio di fisica generale. C) Area di chimica analitica (270 ore totali): chimica analitica (primo corso); laboratorio di chimica analitica (primo corso); laboratorio di chimica analitica (secondo corso); laboratorio di chimica analitica (terzo corso). D) Area di chimica fisica (270 ore totali): chimica fisica (primo corso); chimica fisica (secondo corso); laboratorio di chimica fisica (primo corso); laboratorio di chimica fisica (secondo corso); E) Area di chimica organica (270 ore totali): chimica organica (primo corso); chimica organica (secondo corso); laboratorio di chimica organica (primo corso); laboratorio di chimica organica (secondo corso). F) Area di chimica inorganica (270 ore totali): chimica generale ed inorganica; chimica inorganica (primo corso); laboratorio di chimica generale ed inorganica; laboratorio di chimica inorganica (primo corso). G) Area di chimica biologica (60 ore totali): chimica biologica (primo corso). Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali (60 ore ciascuno) scelti tra quelli proposti dal consiglio di corso di laurea. Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio su richiesta viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica. I seguenti insegnamenti comportano una prova unica per i due corsi: calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo; chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale ed inorganica; fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale; laboratorio di chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (secondo corso); chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (terzo corso); chimica fisica (primo corso) e laboratorio di chimica fisica (primo corso); chimica fisica (secondo corso) e laboratorio di chimica fisica (secondo corso); chimica organica (primo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso); chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica (secondo corso); chimica inorganica (primo corso) e laboratorio di chimica inorganica (primo corso). I corsi e laboratori possono essere svolti, per necessita' didattiche, in due semestri successivi; in tal caso l'esame relativo sara' sostenuto alla fine della seconda parte. Lo studente sara' tenuto a dimostrare di aver appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verra' verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Art. 105 (Biennio). - Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. E' comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che dovranno essere peraltro sostenuti prima di quelli del biennio. Il biennio si articola in indirizzi. Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede. Sono previsti i seguenti indirizzi: Indirizzo: chimica dei materiali I corsi fondamentali sono: 1) chimica dei materiali; 2) laboratorio di chimica dei materiali; 3) chimica macromolecolare; 4) laboratorio di chimica macromolecolare. I corsi di chimica dei materiali e laboratorio di chimica dei materiali danno luogo ad una prova di accertamento unica cosi' come i corsi di chimica macromolecolare e laboratorio di chimica macromolecolare. Indirizzo: applicativo ambientale I corsi fondamentali sono: 1) chimica analitica (secondo corso); 2) laboratorio di chimica analitica (quarto corso); 3) chimica fisica ambientale; 4) laboratorio di chimica fisica ambientale. I corsi di chimica analitica (secondo corso) e di laboratorio di chimica analitica (quarto corso) danno luogo ad una prova di accertamento unico, cosi' come i corsi di chimica fisica ambientale e di laboratorio di chimica fisica ambientale. Prova di accertamento unica - Il preside della facolta' per la prova di accertamento unica, prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi di indirizzo del biennio, costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dell'art. 42 del regolamento studenti n. 1269/1938. Art. 106. - L'elenco dei corsi opzionali tra cui possono essere scelti i corsi da attivare e' costituito dall'elenco nazionale, riportato qui di seguito: analisi chimica spettroscopica; biochimica applicata; biochimica cellulare; biochimica industriale; biocristallografia; biologia cellulare; biologia generale; biopolimeri; chemiometria; chimica dell'ambiente; chimica analitica clinica; chimica analitica dei beni culturali; chimica analitica dei processi industriali; chimica analitica delle superfici e delle interfasi; chimica analitica strumentale; chimica bioinorganica; chimica bioorganica; chimica bromatologica; chimica computazionale; chimica dei composti di coordinazione; chimica metallorganica; chimica dei composti eterociclici; chimica dei metalli e delle leghe; chimica del suolo; chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale; chimica macromolecolare; chimica delle sostanze coloranti; chimica delle sostanze organiche naturali; chimica dello stato solido; chimica e tecnologia dei polimeri; chimica elettroanalitica; chimica farmaceutica e tossicologica; chimica fisica ambientale; chimica fisica biologica; chimica fisica dei fluidi; chimica fisica dei materiali; chimica fisica dello stato solido e delle superfici; chimica fisica industriale; chimica fisica organica; chimica industriale; chimica inorganica industriale; chimica merceologica; chimica organica fisica; chimica organica industriale; chimica per la conservazione dei beni culturali; chimica teorica; cinetica chimica e dinamica molecolare; cristallochimica; cromatografia; didattica della chimica; elettrochimica; fotochimica; genetica; geochimica; meccanismi di reazioni in chimica inorganica; meccanismi di reazioni in chimica organica; metodi analitici in chimica industriale; metodi fisici in chimica inorganica; metodi fisici in chimica organica; microbiologia generale; mineralogia; radiochimica; sintesi e tecniche speciali inorganiche; sintesi e tecniche speciali organiche; spettroscopia molecolare; stereochimica; storia della chimica; strutturistica chimica; termodinamica chimica. Corsi opzionali: i corsi opzionali potranno essere scelti dallo studente fra quelli indicati in un apposito elenco predisposto dalla sede, fra le discipline attivate. Possono anche essere inserite a statuto, con la procedura prevista dall'art. 17 del testo unico n. 1592/1933, ed utilizzate, nel rispetto del limite numerico previsto dalle norme vigenti, come corsi opzionali tutte le discipline fondamentali dell'ordinamento nazionale. Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali con i relativi laboratori, di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono stati sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti. Art. 107 (Esame e diploma di laurea). - Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studio approvato dalla facolta' e superato i relativi esami. Lo studente deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale. L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalita' stabilite dal consiglio del corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti. Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato, fara' menzione dell'indirizzo seguito. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, 26 febbraio 1992 Il rettore: DIANZANI