Modifiche dello Statuto. (19A07632)(GU n.287 del 7-12-2019)
IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 relativa all'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» in particolare l'art. 2; Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2011 - Supplemento ordinario n. 275 e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le delibere del Senato accademico del 20 settembre 2019 e del consiglio di amministrazione in data 26 settembre 2019, con le quali i predetti Organi hanno approvato alcune modifiche allo Statuto dell'Ateneo; Dato atto che le suddette modifiche statutarie sono state trasmesse, con nota rettorale prot. n. 107639 del 26 settembre 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il controllo di legittimita' e di merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 9 e 10 della legge n. 169/89; Viste le delibere del Senato accademico del 12 novembre 2019 e del consiglio di amministrazione del 14 novembre 2019, con le quali i predetti organi hanno rimodulato a seguito di rilievi da parte del MIUR, le modifiche agli articoli 32, 45, 47 e 48 dello Statuto dell'Ateneo e trasmesse al MIUR con nota rettorale prot. n. 128664 del 15 novembre 2019; Vista la nota ministeriale, prot. n. 17072 del 20 novembre 2019, con la quale il MIUR ha comunicato che nulla osta alla loro approvazione e successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Decreta: Lo Statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2011 - Supplemento ordinario n. 275 e successive modificazioni, e' cosi' modificato: Titolo II GOVERNO DELL'ATENEO Capo II Organi di gestione, di controllo, consultive e di garanzia (Omissis). Sezione II Organi di controllo, consultivi e di garanzia (Omissis). Art. 32. Collegio di disciplina e procedimento disciplinare (Omissis). Al comma 2, secondo rigo, dopo le parole «e altrettanti supplenti» sono aggiunte le parole «e anche da membri esterni, ove possibile...». Al comma 2, il secondo capoverso e' modificato nel modo seguente: I membri interni sono designati a seguito di elezione; l'elettorato attivo e' composto da professori ordinari, associati e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo. Sono nominati con decreto del Rettore, restano in carica per tre anni e possono essere immediatamente riconfermati alla scadenza per un solo mandato. Al comma 2, e' stato aggiunto un terzo capoverso: Qualora il procedimento disciplinare riguardi il Rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e' del Decano dei professori ordinari dell'Ateneo. (Omissis). Titolo III ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE Capo I Dipartimenti (Omissis). L'art. 45 viene modificato e sostituito dal seguente: Art. 45. Scuola di dottorato di ricerca 1. E' istituita la scuola di dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Sassari, con lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attivita' dei corsi di dottorato di ricerca. Alla scuola afferiscono tutti i corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Ateneo. Ad essa fanno riferimento anche i corsi consorziati. 2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti su proposta della scuola, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico. 3. La denominazione, l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca sono stabiliti con appositi regolamenti, approvati dal Senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione. 4. Gli organi della scuola e le relative competenze sono disciplinati da regolamenti interni. L'art. 46 dell'attuale Statuto rimane invariato. (Omissis). Si inseriscono due nuovi articoli che diventano gli articoli 47 e 48, con relativo slittamento degli articoli successivi. Art. 47. Scuola superiore di Sardegna 1. E' istituita la Scuola superiore di Sardegna, struttura didattica speciale dotata di autonomia gestionale. 2. La scuola persegue l'obiettivo di sviluppare la formazione universitaria e post-universitaria in raccordo con la ricerca scientifica, l'innovazione, la valorizzazione ed il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie al contesto esterno. 3. La scuola si prefigge l'obiettivo di valorizzare la collaborazione interdisciplinare ed il rapporto tra la formazione universitaria e la ricerca scientifica di eccellenza, e indirizza il proprio operato alla ricerca e allo sviluppo del talento e delle qualita' degli allievi, garantendo attivita' che promuovono le loro potenzialita', capacita' individuali e inclinazioni. 4. La scuola promuove la cooperazione internazionale nello svolgimento delle attivita' formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilita' dei propri allievi, la partecipazione a gruppi di ricerca internazionali e l'attrattivita' di studenti dall'estero. Art. 48. Disposizioni normative di riferimento 1. Le attivita' di selezione e formazione degli allievi sono disciplinate dal regolamento della scuola, nel rispetto delle disposizioni relative all'accreditamento. 2. La costituzione e il funzionamento della scuola sono disciplinati da regolamenti interni. 3. L'Ateneo rilascia il diploma finale agli allievi che completino i percorsi formativi programmati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sassari, 20 novembre 2019 Il Rettore: Carpinelli