MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

              Provvedimenti concernenti il trattamento
                      di integrazione salariale
(GU n.102 del 4-5-1999)

  Con decreto ministeriale n. 25944 del 18 marzo 1999 e' autorizzata,
per  il  periodo  dal  1  febbraio   1999  al  31  gennaio  2000,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  Reagens, con
sede in  San Giorgio di  Piano (Bologna) e  unita' di San  Giorgio di
Piano  (Bologna), per  i quali  e'  stato stipulato  un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro da  39  ore  settimanali  a 19,50  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
28 unita', su un organico complessivo di 181 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Reagens,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 25945 del 18 marzo 1999 e' autorizzata,
per  il periodo  dal  29  settembre 1998  al  27  settembre 1999,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  Adriatrica
Peltro,  con sede  in Teramo  e unita'  di Zona  Industriale S.  Atto
(Teramo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti
di un numero  massimo di lavoratori pari a 35  unita', su un organico
complessivo di 35 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Adriatica Peltro, a corrispondere
il  particolare  beneficio   previsto  dal  comma  4,   art.  6,  del
decreto-legge 1  ottobre 1996,  n. 510 convertito  con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio  1996, registrato alla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 25946 del 18 marzo 1999 e' autorizzata,
per il periodo dal 1 luglio 1998 al 30 giugno 1999, la corresponsione
del  trattamento di  integrazione  salariale di  cui  all'art. 1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  International Letterfix, con sede
in  Genova e  unita' di  Genova, per  i quali  e' stato  stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 30  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
19 unita', su un organico complessivo di 23 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.  International   Letterfix,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 25947 del 18 marzo 1999 e' autorizzata,
per  il  periodo  dal  2  febbraio  1995  al  31  dicembre  1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 primo e secondo  comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla  S.c.r.l. N.U.I.  - Nuova utensileria  italiana, con
sede in Genova e unita' di Genova,  per i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
25 unita', di  cui 7 unita' lavorative in  regime parttime, applicano
una riduzione di  orario: da 20 a 10 ore  medie settimanali; 2 unita'
da 25  a 13  ore medie  settimanali; 1 unita'  da 30  a 15  ore medie
settimanali, su un organico complessivo di 63 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.r.l. N.U.I.  -  Nuova  utensileria
italiana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai comma 2
e  4, nei  limiti  di cui  al  successivo comma  13  dell'art. 5  del
decreto-legge 20 maggio 1993,  n. 148, convertito, con modificazioni,
nella  legge 19  luglio 1993,  n. 236,  tenuto conto  dei criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale del  25 ottobre 1994,
registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n.
1, foglio n. 237.
  Il presente decreto  annulla e sostituisce il D.M. n.  25229 del 20
ottobre 1998.
  Con  decreto   ministeriale  n.  25961   del  23  marzo   1999,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 13 ottobre 1998 al  12 ottobre 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Val
d'Aso, con  sede in Comunanza  (Ascoli Piceno) e unita'  di Comunanza
(Ascoli  Piceno), per  i quali  e'  stato stipulato  un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  25  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
40 unita', su un organico complessivo di 43 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.   Manifattura  Val   d'Aso,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 25962 del 23 marzo 1999 e' autorizzata,
per  il  periodo   dal  2  maggio  1998  al  31   dicembre  1998,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Rhibo Ruggero
Hilbe dall'8  maggio 1998 Italpres,  con sede in Pianoro  (Bologna) e
unita'  di Radicofani  (Siena), per  i  quali e'  stato stipulato  un
contratto di  solidarieta' che stabilisce,  per 8 mesi,  la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
24 unita', su un organico complessivo di 27 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Rhibo Ruggero Hilbe dall'8 maggio
1998 Italpres, a corrispondere  il particolare beneficio previsto dal
comma  4,  art.  6,  del   decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato alla Corte dei  conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 25963 del 23 marzo 1999 e' autorizzata,
per il periodo dal 1 luglio 1997 al 30 giugno 1998, la corresponsione
del  trattamento di  integrazione  salariale di  cui  all'art. 1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  Edinform, con  sede in  Napoli e
unita' di Napoli e Roma, per  i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta'  che stabilisce,  per 12  mesi, la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  36   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
15 unita', su un organico complessivo di 22 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, ove interessato,
sono altresi'  autorizzato, nell'ambito  di quanto sopra  disposto in
favore   dei  lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.  Edinform,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre   1996,  n.   510,  convertito   con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 25964 del 23 marzo 1999 e' autorizzata,
per il periodo dal 1 luglio 1996 al 30 giugno 1997, la corresponsione
del  trattamento di  integrazione  salariale di  cui  all'art. 1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  Edinform, con  sede in  Napoli e
unita' di Napoli e Roma, per  i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta'  che stabilisce,  per 12  mesi, la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  36   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
13 unita', di cui un parttime da  24 ore medie settimanali a 10,5 ore
medie settimanali, su un organico complessivo di 20 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, ove interessato,
sono altresi'  autorizzati, nell'ambito  di quanto sopra  disposto in
favore   dei  lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.  Edinform,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 25965 del 23 marzo 1999 e' autorizzata,
per il periodo dal 6 luglio  1998 al 5 luglio 1999, la corresponsione
del  trattamento di  integrazione  salariale di  cui  all'art. 1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Atlantide editoriale, con sede in
Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di lavoro  da 38,5  ore  settimanali a  25,10 ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5
unita', impiegati grafici, su un organico complessivo di 25 unita'.
  Il presente decreto annulla e' sostituisce il D.M. 4 marzo 1999, n.
25872.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, ove interessato,
sono  altrei' autorizzati,  nell'ambito di  quanto sopra  disposto in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantide editoriale, a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.