N. 35 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 agosto 1998
N. 35 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 agosto 1998 (della regione autonoma della Sardegna) Sanita' pubblica - Rifornimento idrico delle isole minori - Funzioni in materia esercitate dal Ministero della difesa - Trasferimento alle regioni a statuto speciale per le isole minori comprese nel territorio - Prospettazione di dubbi interpretativi, circa l'effettiva portata di tale trasferimento - Indebito ampliamento di competenze della regione Sardegna, attuato senza l'osservanza della specifica procedura stabilita dallo statuto speciale - Violazione delle competenze e dell'autonomia finanziaria regionale - Lesione, in particolare, delle competenze in materia di ordinamento degli uffici - Mancata attribuzione di mezzi finanziari per far fronte alle nuove spese - Violazione dei principi contenuti nella legge di delega. (D.Lgs. 30 giugno 1998, n. 244, artt. 1 e 2) (Statuto regione Sardegna artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 56; d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480; d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348; Cost. artt. 76, 116 e 119; legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 55, comma 5).(GU n.38 del 23-9-1998 )
Ricorso della regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della Giunta regionale pro-tempore dott. Federico Palomba, giusta deliberazione della Giunta regionale del 30 luglio 1998, rappresentata e difesa - in virtu' di procura a margine del presente atto - dal prof. avv. Sergio Panunzio, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284; Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; Per la dichiarazione d'incostituzionalita' del decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 244, recante: "Trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni del Ministero della difesa in materia di rifornimento idrico delle isole minori, a norma dell'art. 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449". 1. - Il problema del rifornimento idrico delle "isole minori" e' sempre stato, in Italia, di competenza dello Stato ed oggetto di una specifica disciplina legislativa. Si tratta infatti di isole prive di risorse idriche locali sufficienti alla vita delle popolazioni residenti, per cui il loro rifornimento idrico costituisce un interesse pubblico davvero fondamentale alla cui cura e' sempre stata preposta l'Amministrazione statale - in particolare il Ministero della difesa - essendo questa l'unica a potere disporre dei mezzi tecnici necessari a farvi fronte: in particolare a potere disporre di una flotta di navi cisterna (quelle della Marina militare) da adibire a questo scopo. La disciplina legislativa vigente in materia e' tuttora costituita, in primo luogo, dalla legge 9 maggio 1950, n. 307, il cui art. 1 stabilisce, al primo comma, che "L'approvvigionamento idrico della popolazione delle isole minori indicate nell'allegato A e' a carico dello Stato" (l'allegato A - sostituito dalla tabella A annessa alla legge 19 maggio 1967, n. 378 - indica anche diverse isole minori facenti parte della Sardegna: San Pietro, Asinara, La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Tavolara, Molara, Santa Maria, Spargi, Razzala). Il successivo secondo comma dell'art. 1, a sua volta, distingue fra la provvista ed il trasporto dell'acqua nelle isole, che e' di competenza del Ministero della difesa; ed invece la gestione del rifornimento, che in origine era affidata all'Alto Commissariato per l'igiene e sanita' pubblica, poi divenuto il Ministro della sanita'. Alla legge n. 307 del 1950 e' poi seguita la legge 19 maggio 1967, n. 378, che ne ha integrato per vari aspetti la disciplina. In particolare, ferme le competenze del Ministero della difesa e di quello della sanita' gia' stabilite dalla legge n. 307/1950, l'art. 3, della legge n. 378/1967 ha previsto che "Quando ricorrano particolari necessita', il Ministero della sanita', sentito il Ministero della difesa, demanda al Ministero della marina mercantile la stipulazione di apposite convenzioni con enti pubblici o privati con l'attuazione di tutto o parte del servizio di provvista e trasporto dell'acqua". Con la stessa legge n. 378/1967 (art. 7) venne inoltre autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni per l'acquisto o la ricostruzione di navi cisterna; spesa iscritta nello stato di previsione del Ministero della difesa, stante la sua esclusiva competenza per cio' che concerne la provvista ed il trasporto dell'acqua nelle isole minori. Ancora successivamente si e' avuta in materia la legge 21 dicembre 1978, n. 861, che in primo luogo (artt. 1 e 2) ha aumentato lo stanziamento di spesa per la costruzione di navi cisterna, sempre iscritta nello stato di previsione del Ministero della difesa. La stessa legge n. 861/1978 ha poi stabilito (all'art. 3) che "fermi restando le attribuzioni ed i compiti di provvista e di rifornimento di acqua di competenza del Ministero della difesa", la sola "gestione" del rifornimento idrico delle isole minori passava - in attuazione del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - alle regioni ad autonomia ordinaria interessate. Per il resto la legge n. 861/1976 ha integrato le competenze in materia del Ministero della difesa, cui l'art. 4, comma 1, ha attribuito il compito di predisporre e coordinare, sentite le regioni interessate, "il piano annuale di provvista dell'acqua e di rifornimento idrico a favore delle isole minori armonizzando le esigenze con le disponibilita' dei mezzi della marina militare". Inoltre, il secondo comma dello stesso art. 4 ha anche stabilito che quando ricorrono "particolari necessita'" spetta alle regioni ad autonomia ordinaria (cui il precedente art. 3 ha trasferito - come gia' detto - i compiti della sola gestione del rifornimento idrico), d'intesa con i Ministeri della difesa e della marina mercantile di stipulare le apposite convenzioni con enti pubblici e privati per la provvista ed il trasporto dell'acqua gia' previste dall'art. 3, della legge n. 378/1967 (richiamato in precedenza); mentre invece lo stesso secondo comma dell'art. 4 stabilisce che, se si trata di isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale, "In ogni caso la provvista di acqua ed il rifornimento idrico ....... sono effettuati dalla Marina militare". Dal sovrapporsi delle diverse norme risultanti dalle suddette leggi succedutesi nel tempo, ne risulta una complessiva disciplina che pone non pochi problemi di coordinamento e di interpretazione. Un dato, tuttavia, emerge con sufficiente chiarezza: il fatto, cioe', che quella disciplina non attribuisce alla regione Sardegna (come neppure alla regione siciliana, che e' l'altra regione ad autonomia speciale nel cui territorio vi sono "isole minori" alcuna competenza e responsabilita' in ordine al rifornimento idrico delle sue isole minori. Infatti sia la provvista ed il trasporto dell'acqua in tali isole, sia la gestione del rifornimento idrico, sono di competenza dell'Amministrazione dello Stato, poiche' non si applica alla regione Sardegna il trasferimento della funzione relativa alla (sola) gestione del rifornimento idrico effettuato dal gia' citato art. 3, comma 1, della legge n. 861 del 1978 nei confronti delle regioni ad autonomia ordinaria in attuazione del d.P.R. n. 616/1977 (la estraneita' della regione Sardegna rispetto a tale trasferimento e' provata dal silenzio serbato al riguardo anche dal d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento al d.P.R. n. 616/1977). Del pari la regione Sardegna e' estranea anche ai compiti relativi alle convenzioni per l'approvvigionamento dell'acqua nei casi di "particolare necessita'" di cui al secondo comma dell'art. 4, della legge n. 861/1978 (ed art. 3 della legge n. 378/1967), poiche' - come gia' si e' detto in precedenza - l'ultimo periodo del suddetto secondo comma stabilisce che, quando si tratta di isole minori di regioni ad autonomia speciale (cioe' Sardegna e Sicilia), anche in questi casi particolari ("In ogni caso....") alla provvista dell'acqua deve provvedere sempre lo Stato attraverso la Marina militare. La ragione di quanto sopra e' chiaramente legata alla particolare disciplina costituzionale delle funzioni spettanti alla regione Sardegna (come pure alla regione siciliana). Le funzioni e competenze spettanti alla regione sono quelle, e solo quelle, che risultano stabilite nello statuto speciale (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3) e dalle relative norme d'attuazione, e fra quelle non e' ricompreso il rifornimento idrico delle isole minori. Leggi ordinarie come quelle sopra ricordate - in particolare la legge n. 861 del 1978 - non avrebbero potuto trasferire alla regione le funzioni ed i compiti relativi al rifornimento idrico delle sue isole minori senza lederne le competenze e violare le norme costituzionali dello statuto speciale che tassativamente le definiscono. 2. - Cio' premesso, nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1998, n. 171, e' stato pubblicato il decreto legislativo n. 244 del 22 luglio 1998, indicato in epigrafe. Tale decreto legislativo, adottato dal Governo in base all'art. 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone - all'art. 1 - il "trasferimento" alle regioni a statuto speciale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, de "Le funzioni di rifornimento idrico delle isole minori ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale, assegnate al Ministero della difesa dall'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861". Il successivo art. 2 del decreto legislativo n. 244/1998, a sua volta, disciplina le modalita' del "concorso" del Ministero della difesa al rifornimento idrico di cui all'art. 1: concorso che si verifica solo allorquando sussistano "condizioni di particolare necessita'" (arg. anche ex art. 55, comma 5, lett. a)), della legge n. 449/1997). In particolare la lettera a) dell'art. 2 prevede la formazione di accordi di programma fra il Ministero della difesa e le regioni interessate "per definire le condizioni di particolare necessita' idrica poste alla base del concorso, nonche' le modalita' di espletamento del relativo servizio sulla base della capacita' operativa delle apposite navi cisterna costruite ai sensi dell'art. 1, della citata legge 21 dicembre 1978, n. 861, e dei relativi stanziamenti di bilancio". La disciplina stabilita dai due articoli del decreto legislativo n. 244/1998 - che come ora si dira' e' incostituzionale nella parte in cui trasferisce anche alla regione Sardegna funzioni di rifornimento idrico relative alle isole minori - non e' chiara per cio' che concerne la stessa precisa definizione delle funzioni trasferite. Su cio' conviene soffermarci ancora preliminarmente per cercare, per quanto e' possibile, di precisarne il significato. Quali sono, dunque, le funzioni statali trasferite alla regione Sardegna dall'art. 1, del decreto legislativo n. 244/1998? Per cercare di definirle conviene ricordare che, in base alla delega (lettere a e b del quinto comma dell'art. 55, della legge n. 449/1997), con il decreto legislativo in questione il Governo doveva, in primo luogo, trasferire alle regioni ad autonomia speciale "le funzioni in materia di rifornimento idrico delle isole minori, assegnate dall'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, al Ministero della difesa, fermo restando il concorso del predetto Ministero quando ricorrano particolari necessita' nello specifico settore e fermi restando la continuita' e il livello qualitativo del servizio" (cosi' la lettera a) del comma 5); ed inoltre il Governo doveva disciplinare il concorso di cui alla lettera a) "sulla base della capacita' operativa delle unita' di rifornimento idrico in dotazione al Ministero della difesa e dei relativi stanziamenti di bilancio" (cosi' la lettera b), del comma 5). Cio' premesso, vediamo dunque di chiarire quali siano le funzioni di rifornimento idrico "assegnate al Ministero della difesa dall'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861" che il decreto legislativo in questione ha trasferito alle regioni a statuto speciale. Come gia' detto in precedenza, il primo comma dell'art. 4 della legge n. 861/1978 attribuisce al Ministero della difesa il potere di predisporre e coordinare, sentite le regioni interessate, il piano annuale per il rifornimento idrico delle isole minori armonizzando le relative esigenze con la disponibilita' dei mezzi della Marina militare. Ma e' poco verosimile che il trasferimento in questione alle regioni a statuto speciale riguardi anche questo potere di pianificazione degli interventi. In primo luogo perche' quel piano ha un senso in quanto si tratti di un piano nazionale: non si vede che senso potrebbe avere un piano del genere ove fosse predisposto dalle singole regioni per il rispettivo territorio, ed oltretutto non da tutte le regioni "interessate" (perche' annoverano nel loro territorio isole minori), ma soltanto dalla regione Sardegna e dalla regione siciliana. In secondo luogo l'ipotesi non e' plausibile perche' tali regioni non potrebbero certo armonizzare le esigenze del loro eventuale piano annuale con le disponibilita' dei mezzi della Marina militare, che esse ovviamente non conoscono. Passando al secondo comma dell'art. 4 questo, nella sua prima parte, prevede le gia' ricordate convenzioni per la provvista ed il trasporto dell'acqua in situazioni di particolare necessita', che le regioni interessate possono stipulare con enti pubblici e privati, previa intesa delle regioni stesse con i Ministeri della difesa e della marina mercantile (a tali convenzioni si riferiscono, a loro volta, i restanti terzo e quarto comma dell'art. 4). Ma che il trasferimento delle funzioni del Ministero della difesa riguardi quanto previsto dalla suddetta disposizione del secondo comma dell'art. 4 sembra ancor meno plausibile. In questo caso, infatti, il potere ministeriale trasferito alle regioni a statuto speciale sarebbe, in ipotesi, quello di stabilire un'intesa con la regione che deve stiulare la convenzione: cioe' con la stesa regione che sarebbe destinataria del potere trasferito in questione³ L'evidente circolo vizioso in cui si cade dimostra l'impossibilita' della suddetta ipotesi interpretativa. Non resta, dunque, che considerare il secondo periodo del secondo comma dell'art. 4, secondo cui "In ogni caso la provvista di acqua ed il rifornimento idrico delle isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale sono effettuati dalla Marina militare". In effetti e' ragionevole ritenere che il trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni ex art. 4 riguardi appunto i compiti di provvista e di rifornimento di acqua delle isole minori ricadenti nei territori delle stesse regioni a statuto speciale di cui tratta quest'ultima disposizione. Sorge pero', anche a questo proposito, un ulteriore problema interpretativo. La prima e, almeno apparentemente, piu' logica interpretazione della suddetta disposizione sembra essere la seguente: poiche' la prima parte del secondo comma dell'art. 4 della legge n. 861/1978, come pure il terzo e quarto comma, riguardano tutti la provvista ed il trasporto dell'acqua "quando ricorrono particolari necessita'" si puo' pensare che anche la disposizione della seconda parte del secondo comma dell'art. 4 relativa alle isole ricadenti nelle regioni a statuto speciale, riguardi anch'essa il rifornimento di acqua quando ricorrono "particolari necessita'". Per tali casi la disposizione stabilisce che - diversamente da quanto accade nelle regioni a statuto ordinario - il rifornimento idrico continua ad essere di esclusiva competenza dell'Amministrazione statale della difesa (Marina militare). E pertanto le funzioni trasferite dall'art. 1, del decreto legislativo n. 244/1998, sono soltanto quelle relative ai rifornimenti straordinari, quando appunto ricorrono particolari necessita' (cioe' nelle sole ipotesi per le quali l'art. 2 del decreto legislativo n. 244, disciplina il "concorso" del Ministero della difesa); mentre resta di esclusiva competenza del Ministero della difesa il rifornimento idrico "ordinario". Ma potrebbe essere sostenuta (in ipotesi dallo Stato che potrebbe avervi interesse) anche una diversa e piu' estensiva interpretazione del secondo periodo del secondo comma dell'art. 4 della legge n. 861/1978, e quindi del trasferimento alle regioni a statuto speciale operato dal decreto legislativo n. 244/1998. Una interpretazione secondo la quale la disposizione della legge del 1978 si riferirebbe non solo al rifornimento idrico nei casi di "particolari necessita'" ma anche nelle situazioni per cosi' dire "ordinarie": tale - potrebbe sostenersi - essendo il significato delle parole "in ogni caso" con cui inizia appunto la disposizione in questione (anche se contrasta con questa ipotesi interpretativa la circostanza che essa si risolverebbe in una inutile ripetizione, la competenza del Ministero della difesa per i rifornimenti ordinari essendo, in realta', gia' stabilita dal primo comma, dell'art. 3, della stessa legge n. 861/1978). Ma se cosi' la legge viene intesa, e' chiaro che il trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni del Ministero della difesa operato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 244 del 1998, riguarderebbe la totalita' dei compiti di provvista e rifornimento dell'acqua per le isole minori: non solo quando ricorrono "particolari necessita'" (nel qual caso l'art. 2 del decreto legislativo n. 244/1998, assicura il concorso del Ministero della difesa), ma anche nella situazione di normalita' (nel qual caso spetterebbe esclusivamente alle regioni a statuto speciale il compito e l'onere del rifornimento, senza concorso da parte del Ministero della difesa). Quest'ultima interpretazione, anche se meno solida per i motivi gia' detti, potrebbe avere dalla sua la formulazione della gia' citata disposizione della lettera a) del quinto comma, dell'art. 55, della legge n. 499/1997. Infatti, come si e' visto, questa prevedeva il trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni assegnate al Ministero della difesa dall'art. 4, della legge n. 861/1978, "fermo restando il concorso del predetto Ministero quando ricorrano particolari necessita' nello specifico settore ...": una formulazione, questa, che sembrerebbe presupporre che la disciplina dell'art. 4, e comunque il trasferimento delle funzioni, riguarda tutte le ipotesi di rifornimento idrico, anche quello in situazione di "normalita'" allorquando le situazioni di particolare necessita' non sussistono. 3. - Quale che sia l'interpretazione piu' corretta da darsi all'art. 4 della legge n. 861/1978, e quindi all'ampiezza del trasferimento disposto dal decreto legislativo n. 244/1978, la disciplina da quest'ultimo stabilita e' nel suo complesso incostituzionale e lesiva delle competenze della regione autonoma della Sardegna che, pertanto, con il presente atto la impugna, per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Violazione delle competenze costituzionali di cui agli artt. da 3 a 6 dello statuto speciale per la Sardegna (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3) e relative norme d'attuazione (d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480; d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348). Violazione dell'art. 56 dello statuto; nonche' violazione dell'art. 76 della Costituzione. Per evidenti motivi di cautela, la regione ricorrente deve considerare entrambe le ipotesi interpretative sopra illustrate, formulando per esse separate censure. Conviene partire dall'ultima, non solo perche' e' quella cui corrisponde una piu' grave ed evidente lesione delle competenze regionali, ma anche perche', forse, e' quella che piu' corrisponde a cio' che realmente ha inteso fare il Governo con l'impugnato decreto legislativo. Orbene gli artt. 1 e 2, del decreto legislativo n. 244/1998, trasferendo alla regione ricorrente la totalita' dei compiti in materia di approvvigionamento e di rifornimento dell'acqua nelle isole minori della Sardegna, attribuisce alla regione stessa compiti e responsabilita' del tutto estranei alla sfera delle sue attribuzioni e competenze quali sono tassativamente stabilite dagli artt. da 3 a 6 dello statuto speciale sardo. Il decreto legislativo impugnato comporta pertanto un abusivo ampliamento delle funzioni regionali, al di la' della elencazione stabilita dalle suddette norme dello statuto speciale. Un ampliamento che, pertanto, avrebbe potuto essere validamente stabilito solo da una legge costituzionale (od almeno da una specifica norma d'attuazione emanata in base al procedimento cooperativo stabilito dall'art. 56 dello statuto). Sotto un ulteriore profilo si deve lamentare la incostituzionalita' del decreto legislativo impugnato perche' esso, mentre viola le norme costituzionali che definiscono le competenze regionali, cio' fa violando al contempo anche i principi della delega, e quindi l'art. 76 della Costituzione. Infatti la legge di delegazione aveva stabilito che il trasferimento in questione dovesse avvenire, fra l'altro, "fermi restando la continuita' ed il livello qualitativo del servizio" (cosi' la lettera a)) del quinto comma dell'art. 55, della legge n. 449/1997). Viceversa il decreto legislativo impugnato non si e' minimamente curato di garantire la continuita' ed il livello di qualita' del servizio - soprattutto del servizio di rifornimento idrico "ordinario" - fino ad oggi espletato dal Ministero della difesa e dalla Marina militare. Infatti l'art. 1, del decreto legislatvo n. 244/1998 stabilisce che il trasferimento delle funzioni di rifornimento idrico (anche di quello ordinario, per il quale non c'e' il concorso del Ministero della difesa) decorre dal giorno di entrata in vigore del decreto stesso: cioe' dal giorno 8 agosto 1998, in pieno periodo estivo³ Da tale date il rifornimento idrico dovrebbe dunque essere assicurato dalla regione Sardegna, che peraltro non e' assolutamente in grado di assicurarlo: non solo perche', ovviamente, occorre del tempo per organizzarlo; ma ancor prima perche' la regione Sardegna non dispone (cosi' come non ne dispone nessun'altra regione) di navi cisterna, navi di cui il Ministero della difesa e' l'unica amministrazione ad avere la disponibilita' (ma il cui intervento e' previsto, dall'art 2, lettera a), del decreto legislativo impugnato, solo a titolo di concorso e comunque solo quando ricorrano "condizioni di particolare necessita'". 2. - Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui alle norme statutarie e d'attuazione gia' citate, ed in particolare di quelle in materia di ordinamento degli uffici regionali (art. 3, lett. a), statuto), nonche' dell'autonomia finanziaria regionale (artt. 7 e 8 statuto, artt. 116 e 119 Cost.). 2.1. - L'esercizio da parte della regione ricorrente delle funzioni ad essa abusivamente trasferiti dal decreto legislativo impugnato si ripercuote immediatamente, come e' evidente, sulla organizzazione degli uffici regionali: la regione dovrebbe istituire nuovi uffici cui affidare i compiti relativi alla programmazione, alla organizzazione ed allo svolgimento del servizio di rifornimento idrico delle sue isole minori, ovvero dovrebbe aggiungere tali compiti a quelli di competenza degli uffici esistenti: sia nell'uno che nell'altro caso la regione dovrebbe "adeguare" l'organizzazione dei propri uffici alle nuove funzioni che le sono state trasferite dal decreto legislativo impugnato, dovrebbe spostare personale e probabilmente assumerne di nuovo per fare fronte ai nuovi compiti. E' palese come cio' costituisca una grave ed inammissibile interferenza nelle competenze (legislative ed amministrative) di rango esclusivo in materia di ordinamento dei propri uffici e del personale, che alla regione sono attribuite dagli artt. 3, lettera a), e 6, dello statuto. 2.2. - Per i motivi anzidetti, il suddetto abusivo trasferimento alla regione di funzioni ad essa costituzionalmente non spettanti determina anche una lesione della sua autonomia finanziaria e di bilancio. Il decreto legislativo impugnato aggiunge nuovi compiti a quelli gia' spettanti alla regione in base alle competenze statutarie sue proprie, ma senza che vi sia (neppure prevista) una corrispondente integrazione delle entrate finanziarie regionali. Pertanto la regione ricorrente, per fare fronte ai nuovi compiti ed ai corrispondenti oneri, dovrebbe ridurre i finanziamenti destinati all'esercizio delle competenze sue proprie in base allo statuto. E si tratta di oneri assai ingenti, poiche' non sono soltanto quelli relativi ai problemi di riorganizzazione degli uffici e del personale di cui si e' gia' detto; ma si tratta soprattutto degli oneri relativi alla provvista dell'acqua ed al suo trasporto, fra cui, particolarmente rilevanti, quelli relativi alla acquisizione ed utilizzazione delle apposite navi cisterna. Di qui, appunto, la dedotta violazione anche della autonomia finanziaria e di bilancio della regione ricorrente. 2.3. - Il decreto legislativo impugnato ha inteso "trasferire" alla regione ricorrente le funzioni in questione: cioe' ha inteso attribuirne alla regione la titolarita', originariamente dello Stato. Ma se anche, in ipotesi subordinata ed assai improbabile (dato il chiaro tenore delle disposizioni), il decreto legislativo impugnato avesse inteso soltanto delegare alla regione ricorrente le funzioni in questione - ai sensi dell'art. 6 dello statuto - egualmente esso sarebbe incostituzionale per il fatto che esso avrebbe scaricato sulla regione l'esercizio di tali funzioni senza pero' in alcun modo preoccuparsi di fornirle i corrispondenti mezzi finanziari. Per cui anche in tal caso vi sarebbe quella lesione della autonomia finanziaria e di bilancio della regione che gia' si e' denunciata in precedenza. 3. - In subordine, violazione sotto ulteriore profilo delle medesime norme costituzionali, statutarie e d'attuazione di cui sopra. 3.1. - Dobbiamo a questo punto considerare anche l'altra soluzione interpretativa che si era ipotizzata: cioe' quella secondo cui il decreto legislativo impugnato abbia inteso trasferite alla regione ricorrente le funzioni di rifornimento idrico nei soli casi di particolare necessita', restando invece tale funzione soltanto al Ministero della difesa per cio' che concerne il rifornimento "ordinario". Ma anche in tal caso la disciplina contenuta negli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 244/1998, sarebbe incostituzionale per gli stessi motivi di cui sopra, come passiamo - sinteticamente, a questo punto - a dedurre qui di seguito. In primo luogo valgono anche in tal caso le censure gia' dedotte in precedenza con il motivo n. 1. Anche il servizio di provvista e di rifornimento dell'acqua nelle condizioni di particolare necessita' (anzi, a maggiore ragione in queste ipotesi) e' sempre stato di competenza del Ministero della difesa e non appartiene alle competenze che lo statuto (artt. 3-6), tassativamente, ha attribuito alla regione. Il trasferimento di tale funzione alla regione ricorrente incide, dunque, sulla disciplina statutaria e potrebbe essere validamente disposto solo da una legge costituzionale (o tutt'al piu' mediante una specifica norma d'attuazione emanata in base allo speciale procedimento cooperativo di cui all'art. 56 dello statuto). 3.2. - In secondo valgono anche qui le censure gia' dedotte con il precedente motivo n. 2. Anche se limitato al solo rifornimento idrico nelle situazioni di particolare necessita', il trasferimento di funzioni disposto dalla disciplina legislativa impugnata incide - sia pure in misura quantitativamente minore di quanto non sia in base alla interpretazione precedente - sulla organizzazione degli uffici regionali e del relativo personale, che dovranno appunto fare fronte ai nuovi compiti trasferiti dallo Stato. Da cui la violazione delle norme statutarie che attribuiscono alla regione una competenza esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e del personale (artt. 3, lett. a), e 6 statuto). Analogamente - ed in misura proporzionale - ne viene lesa anche l'autonomia finanziaria e di bilancio della regione ricorrente, sia in relazione ai costi di riorganizzazione degli uffici e del personale; sia, soprattutto in relazione ai costi della provvista e del trasporto dell'acqua gravanti sulla regione (nonostante il "concorso" del Ministero della difesa) come e' del resto previsto specialmente dalla disciplina contenuta nell'art. 2, primo comma, lettera a), del decreto legislativo n. 244/1988. E cio', come gia' si era detto in precedenza, anche nella assai dubbia ipotesi che le funzioni in questione siano state in realta' solo delegate alla regione.
P. Q .M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare incostituzionali in parte qua gli artt. 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 244. Roma, addi' 3 agosto 1998 Prof. avv. Sergio Panunzio 98C0982