Integrazione dell'art. 22 della legge regionale 18/72. Norme per il funzionamento del CO.RE.CO e delle sue sezioni decentrate.(GU n.51 del 17-12-1988)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 42 del 20 luglio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Al 2 comma dell'art. 22 della legge regionale 6 luglio 1972, n. 18 si aggiunge il seguente: "Al fine di consentire il debito supporto tecnico-operativo all'azione di coordinamento di cui al precedente art. 19, il coordinatore dell'ufficio del comitato regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 26 agosto 1987, n. 48, convoca, con scadenza periodica e comunque in corrispondenza con le conferenze dei presidenti degli organi di controllo, apposite riunioni dei dirigenti responsabili gli uffici di controllo delle sezioni decentrate. Nell'esercizio di tale attivita' il predetto coordinatore risponde al presidente del comitato regionale. Il presidente della giunta regionale, nell'ambito delle prerogative di cui all'art. 21 u.c. della legge regionale 6 luglio 1972, n. 18, puo' demandare a tale funzionario lo studio e l'acquisizione dei dati inerenti l'attivita' del comitato di controllo e delle sue sezioni decentrate. Anche a tal fine il coordinatore di cui sopra si avvale dell'opera dei dirigenti responsabili gli uffici di controllo che sono tenuti, ognuno per quanto di competenza, a fornire la dovuta collaborazione ed i dati richiesti". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 15 luglio 1988 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 7 giugno 1988 ed e' stata vistata dal commissario del Governo l'11 luglio 1988.