Variazione dell'importo dei diritti e delle indennita' di accesso spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati.(GU n.8 del 11-1-1996)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la facolta' di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni, secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennita' spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati; Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1993; Visto l'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che sancisce espressamente che nel triennio 1994-1996 le misure delle indennita' di missione e di trasferimento nonche' quelle aventi natura di rimborso spese e, pertanto anche quelle concernenti i diritti spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati, non possono subire incrementi oltre il tasso programmato di inflazione che per il 1994 e' del 3,5% e per il 1995 e' del 2,5% per un complessivo tasso del 6%; Ritenuto che appare necessario il detto adeguamento; Decreta: Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennita' di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, comma 1, e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1993, sono fissati secondo i seguenti importi: 1) diritto di protesto: minimo: L. 2.600 + 156 = 2.756 arr. 2.800; massimo: L. 59.000 + 3.540 = 62.540 arr. 62.600; 2) indennita' di accesso: a) fino a 3 km: L. 2.300 + 138 = 2.438 arr. 2.500; b) fino a 5 km: L. 2.800 + 168 = 2.968 arr. 3.000; c) fino a 10 km: L. 5.200 + 312 = 5.512 arr. 5.600; d) fino a 15 km: L. 7.400 + 444 = 7.844 arr. 7.900; e) fino a 20 km: L. 9.200 + 552 = 9.752 arr. 9.800. Oltre i 20 km, per ogni percorso di 6 km o frazione superiore a 3 km di percorso successivo, l'indennita' prevista dalla lettera e) e' aumentata di lire 2.300 + 138 = 2.438 arr. 2.500. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 gennaio 1996 Il Ministro: DINI