Norme transitorie in materia di piscine ad uso natatorio. Modifiche alla l.r. 8/2006.(GU n.40 del 1-10-2016)
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 16 marzo 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Norme transitorie. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 8/2006 1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) e' sostituito dal seguente: «1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 dicembre 2016.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 9 marzo 2016 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° marzo 2016. (Omissis).