N. 93 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 dicembre 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 dicembre 2014 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente - Norme della Regione Veneto - Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 (Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt) - Modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 metri, trasformazione di linee con conduttori nudi in linee con cavo aereo, adeguamenti alle tensioni di esercizio normalizzate e sostituzioni dei componenti - Estensione a tali interventi dell'obbligo di autorizzazione a condizione che gli stessi non comportino variazioni alla natura del progetto precedentemente approvato ne' incremento della potenza gia' autorizzata e non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni - Prevista salvezza dell'obbligo di progettazione tecnica e relativo collaudo - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, per la mancata previsione della salvaguardia della normativa in materia di VIA. - Legge della Regione Veneto 22 ottobre 2014, n. 30, art. 1, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).(GU n.5 del 4-2-2015 )
Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; Contro la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore perche' sia dichiarata l'incostituzionalita' della Legge Regionale della Regione Veneto n. 30 del 22 ottobre 2014 pubblicata sul BUR n. 103 del 28 ottobre 2014 recante: «Modifica della Legge regionale 6 settembre 1991 n. 24 «Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt» Motivi Con la legge regionale 22 ottobre 2014, n. 30, recante «Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 «Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt» la Regione Veneto ha dettato disposizioni in materia linee e impianti elettrici. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, che sostituisce il comma 6, dell'articolo 2, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 («Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt») presenta profili di incostituzionalita'. Ed invero, la nuova formulazione del comma 6 dell'articolo 2, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 stabilisce che: «6. Non sono soggette all'obbligo dell'autorizzazione le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m., le trasformazioni di linee con conduttori nudi in linee con cavo aereo, gli adeguamenti alle tensioni di esercizio normalizzate e le sostituzioni dei componenti, a condizione che tali interventi non comportino variazioni alla natura del progetto precedentemente approvato ne' incremento della potenza gia' autorizzata e non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. E' in ogni caso fatto salvo l'obbligo di progettazione tecnica e relativo collaudo.» La nuova disposizione regionale inserisce, quindi, nella previgente disciplina relativa a tutte le linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt, una esenzione dall'autorizzazione, oltre che per interventi di manutenzione o sostituzione di componenti, anche per tutte la varianti di tracciato che non superino i 500 metri. La norma regionale non specifica se nella fattispecie «linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt» siano inclusi anche gli elettrodotti facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). Vanno, conseguentemente, distinte due diverse ipotesi: 1. ove la Legge regionale denunciata includa gli elettrodotti facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) si evidenzia che l'art. 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29/8/2003 n. 239, stabilisce che la competenza a rilasciare l'autorizzazione e' dell'autorita' nazionale e non di quella regionale, e prevede inoltre (comma 4-quinquies,) l'esenzione dall'autorizzazione per alcune fattispecie di interventi sostitutivi e di manutenzione degli elettrodotti «consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche», senza estendere tale esenzione alle varianti di tracciato degli stessi; 2. se, invece, la norma regionale in esame si riferisce unicamente agli elettrodotti non facenti parte della RTN, essa, comunque, viola la normativa ambientale. In particolare, per cio' che concerne la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), le linee (elettrodotti) non facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) con potenza superiore a 100.000 volt rientrano nei progetti di competenza regionale da assoggettare a VIA o a verifica di assoggettabilita' a VIA, a seconda della lunghezza del tracciato (rispettivamente > 10 km e > di 3 km), ai sensi dell'Allegato III, lettera z), e dell'Allegato IV, punto 7, lettera z), alla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale). Inoltre, per quanto qui di interesse, ai sensi della lettera ag) dell'Allegato III e ai sensi del punto 8, lettera t) dell'Allegato IV alla Parte II del citato decreto legislativo n. 152/2006, le modifiche o estensioni dei progetti sopra citati sono soggetti rispettivamente a VIA, se conformi a eventuali limiti stabiliti oppure, nel caso in cui non rientrassero in tali limiti, a verifica di assoggettabilita' a VIA qualora la loro realizzazione possa potenzialmente produrre effetti negativi sull'ambiente. Ne consegue che le variazioni di tracciato, seppur di scarsa entita' (inferiori a 500 metri), non possono essere aprioristicamente escluse da qualsiasi forma di valutazione ambientale, in quanto lo specifico contesto localizzativo oggetto della variante di tracciato puo' determinare situazioni di incompatibilita' con la tutela ambientale [ad es.: siti di importanza comunitaria (SIC) e zone speciali di conservazione (ZSC)]. Di contro, le disposizioni regionali, che qui si denunciano, dispongono una generalizzata deroga all'obbligo di autorizzazione per le modifiche di tracciato inferiori a 500 metri a condizione che «tali interventi non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni», senza tuttavia prevedere la necessaria norma di salvaguardia della normativa in materia di VIA, operando cosi' una indebita restrizione del campo di applicazione della disciplina in materia di Valutazione di Impatto Ambientale. Pertanto, l'art. 1 della legge regionale n. 30/2014, dettando disposizioni difformi rispetto alla normativa statale vigente in materia, viola l'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.
P.T.M. Si confida che la disposizione regionale in epigrafe venga dichiarata costituzionalmente illegittima. Unitamente alla copia notificata del presente ricorso sara' depositata nei termini copia conforme della determinazione del 12 dicembre 2014 del Consiglio dei Ministri con allegata relazione. Roma, 18 dicembre 2014 L'avvocato dello Stato: Bucalo