N. 335 ORDINANZA 10 - 14 novembre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Incompatibilita'  del giudice, pronunciatosi con
 sentenza sulla  richiesta  di  patteggiamento  nei  confronti  di  un
 imputato, a celebrare il dibattimento nei confronti di altro imputato
 di reato strettamente connesso - Omessa previsione - Riferimento alla
 sentenza  della  Corte  n.  371/1996 dichiarativa dell'illegittimita'
 dell'art.  34, secondo comma, c.p.p.  -  Innovazione  richiedente  un
 nuovo  esame  circa la rilevanza della questione da parte del giudice
 rimettente - Restituzione degli atti al giudice a quo.
 
 (C.P.P., art. 34, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 25, 76 e 77).
 
(GU n.47 del 19-11-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO,   avv.  Massimo  VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,    prof. Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,   prof. Carlo  MEZZANOTTE,    prof.
 Guido NEPPI MODONA,  prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2,
 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa  il  17
 luglio  1996  dal  tribunale  di  Lagonegro,  iscritta al n. 1137 del
 registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  18 giugno 1997 il giudice
 relatore Carlo Mezzanotte;
   Ritenuto che il tribunale di Lagonegro con ordinanza del 17  luglio
 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  34,
 comma  2,  del  codice  di  procedura  penale, nella parte in cui non
 prevede l'incompatibilita' del giudice,  pronunciatosi  con  sentenza
 sulla  richiesta  di  applicazione  della pena ai sensi dell'art. 444
 cod. proc.  pen.  nei  confronti  di  un  imputato,  a  celebrare  il
 dibattimento  nei  confronti  di altro imputato di reato strettamente
 connesso;
     che, in particolare, il  giudice  remittente  riferisce  di  aver
 applicato  la  pena  su  richiesta  a  persona  alla  quale era stata
 contestata "l'emissione di fattura per operazione inesistente" e  che
 si  trova ora a celebrare il dibattimento nei confronti della persona
 a cui e' stata contestata l'annotazione della medesima fattura;
     che, ad avviso del giudice  a  quo,  nell'applicare  la  pena  su
 richiesta  egli  ha  valutato  ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
 insussistenti le condizioni per il  proscioglimento  nel  merito  del
 patteggiante   ed   avrebbe   in   tal   modo  espresso  un  giudizio
 contenutistico e di valore sul medesimo fatto che, sotto  un  profilo
 diverso, viene contestato all'altro imputato non patteggiante, il cui
 diritto di difesa risulterebbe nella specie "compromesso e menomato";
   Considerato   che,  successivamente  all'ordinanza  di  rimessione,
 questa  Corte  con  sentenza  n.   371   del   1996   ha   dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
 procedura penale "nella parte  in  cui  non  prevede  che  non  possa
 partecipare  al  giudizio nei confronti di un imputato il giudice che
 abbia pronunciato o concorso a pronunciare  una  precedente  sentenza
 nei  confronti  di altri soggetti, nella quale la posizione di quello
 stesso imputato in ordine alla sua responsabilita'  penale  sia  gia'
 stata comunque valutata";
     che   l'intervenuta  innovazione  rende  necessario  disporre  la
 restituzione degli atti al giudice remitttente  per  un  nuovo  esame
 della  questione  nel  quadro  complessivo della giurisprudenza della
 Corte.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Lagonegro.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 97C1280