N. 620 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 settembre 1999

                                N. 620
  Ordinanza  emessa  il  1 settembre 1999 dal tribunale di Bologna nel
 procedimento civile vertente tra Cooperativa Intersettoriale  Montana
 di Sassoleone e Ambito Territoriale di Caccia BO 3 ed altra
 Caccia  -  Regione  Emilia-Romagna  - Danni arrecati dalla fauna alla
    produzione agricola e alle opere su terreni coltivati a pascolo  -
    Risarcibilita',  da  parte dell'apposito fondo regionale, limitata
    ai danni prodotti da specie non cacciabili - Contrasto con  l'art.
    26  della  legge statale n. 157/1992 che prevede la risarcibilita'
    di tutti i danni in questione, senza distinzione tra i  vari  tipi
    di  fauna  selvatica  - Violazione di principio fondamentale posto
    dalla legislazione statale in materia di caccia.    Legge  regione
    Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8, artt. 17 e 18.
  Costituzione, art. 117, primo comma.
(GU n.46 del 17-11-1999 )
                               IL TRIBUNALE
   Sciogliendo la riserva che precede;
                             O s s e r v a
   La Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone in persona del
 Presidente   Giovanni   Poli,   ha  convenuto  in  giudizio  l'Ambito
 Territoriale  di  Caccia  (A.T.C.)  BO  3  in  persona   del   legale
 rappresentante  pro-tempore  e la provincia di Bologna in persona del
 Presidente, chiedendo che, accertata la  responsabilita'  dell'A.T.C.
 BO  3  e la responsabilita' concorrente o alternativa della provincia
 di Bologna, entrambi venissero condannati al risarcimento  dei  danni
 arrecati   negli  anni  1994  e  1995  agli  alberelli  di  albicocco
 impiantati dalla stessa Cooperativa nel fondo Cavezzana Grande, dalle
 lepri che avevano reciso i rametti  dei  nuovi  impianti,  rendendoli
 inservibili.
   L'A.T.C.  BO  3,  costituendosi  in  giudizio,  ha  eccepito in via
 preliminare il difetto di giurisdizione, nonche' il  proprio  difetto
 di  legittimazione  passiva,  poiche', ai sensi dell'art. 26 legge n.
 157/1992 legittimato passivo rispetto alla  domanda  di  risarcimento
 dei  danni sarebbe il Comitato di gestione del fondo regionale, unico
 organo competente a erogare, previa la procedura di cui al comma  III
 dell'art. 26 legge n. 157/1992, somme a titolo di ristoro.
   L'A.T.C.   BO   3,   ha   altresi'   prospettato   l'illegittimita'
 costituzionale degli artt. 17 e 18 legge  regione  Emilia-Romagna  15
 febbraio  1994, n. 8 per violazione dell'art. 117 della Costituzione,
 pervenendo  tuttavia  alla  conclusione  che,  malgrado   la   dubbia
 formulazione  dell'art.   18 legge reg. n. 8/1994 "un'attenta lettura
 della norma effettuata nel rispetto dei principi della legge  statale
 non  puo'  ingenerare  dubbi",  in quanto "la legge regionale con gli
 artt. 17 e 18 ha voluto  indicare  sia  i  soggetti  che  non  devono
 contribuire  al  fondo,  sia i fatti che non assumono rilievo al fine
 della determinazione dell'entita'  del  contributo",  ma  cio'  senza
 privare  il  fondo  di  cui  all'art.  26  legge  n. 157/1992, "della
 funzione che gli e' propria di unico organo  preposto  all'indennizzo
 dei danni prodotti da tutta la fauna e dall'attivita' venatoria".
   La    provincia,    costituendosi   in   giudizio,   ha   sostenuto
 l'infondatezza della domanda attorea, affermando di essere tenuta  in
 base agli artt.  17 e 18 legge regionale 15 febbraio 1994 a risarcire
 soltanto   i  danni  prodotti  da  fauna  selvatica  non  cacciabile,
 categoria alla quale sono certamente estranee le lepri.
   Ritiene  questo giudice che l'eccezione di difetto di giurisdizione
 dell'a.g.o. sollevata dall'A.T.C. - BO 3, alla quale si e'  associata
 la  provincia  di  Bologna, possa essere decisa unitamente al merito,
 essendo  necessaria  una  approfondita   riflessione   sui   principi
 affermati  dalle  sezioni  unite  della  Corte  di  cassazione  nella
 sentenza 27 ottobre 1995, n. 11173, nonche' nella precedente sentenza
 16 maggio 1991 n. 5501.
   Ritiene  invece  questo  giudice  di  dover   sollevare   d'ufficio
 questione  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 17 e 18 legge
 regionale 15 febbraio 1994, n. 8, apparendo la stessa rilevante e non
 manifestamente infondata.
   L'art. 26 legge 11 febbraio 1992  n.  157  prevede  che:  "Per  far
 fronte  ai  danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione
 agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati  e  a  pascolo
 dalla   fauna   selvatica,  in  particolare  da  quella  protetta,  e
 dall'attivita' venatoria, e' costituito a cura  di  ogni  regione  un
 fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti.
   Le  regioni  provvedono,  con  apposite disposizioni, a regolare il
 funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa
 gestione  un  comitato  in  cui  siano  presenti  rappresentanti   di
 strutture  provinciali  delle  organizzazioni  professionali agricole
 maggiormente  rappresentative  e  rappresentanti  delle  associazioni
 venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative".
   L'espressione "danni non altrimenti risarcibili" inserita nell'art.
 26   comma  1  non  puo'  che  essere  interpretata,  attesa  la  sua
 formulazione, nel senso della risarcibilita' di  tutti  i  danni  non
 previsti  dal  precedente art. 25 della stessa legge n. 157 cit. (che
 disciplina  la  risarcibilita'  di  danni   arrecati   da   esercenti
 l'attivita'  venatoria  non  identificati o non assicurati), arrecati
 alle produzioni agricole sia dalla fauna selvatica che dall'attivita'
 venatoria.
   Precisa  poi  lo  stesso  art.  26  al  successivo  comma  che  "Il
 proprietario  o  il  conduttore  del  fondo  e'  tenuto  a denunciare
 tempestivamente i danni al comitato di cui al  comma  2  che  procede
 entro   trenta   giorni   alle   relative  verifiche  anche  mediante
 sopralluogo ed ispezioni e nei  centottanta  giorni  successivi  alla
 liquidazione".
   L'art. 10 della stessa legge n. 157/1992 prevede inoltre al comma 8
 lett.  F)  che  il  piano  faunistico  venatorio,  predisposto  dalla
 provincia ai sensi  del  precedente  comma  7,  deve  comprendere  "i
 criteri   per  la  determinazione  del  risarcimento  in  favore  dei
 conduttori dei  fondi  rustici  per  i  danni  arrecati  dalla  fauna
 selvatica  alle  opere  agricole  ed  alle  opere approntate su fondi
 vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c)" dello stesso
 articolo.
   L'art. 36, comma 6 della legge n. 157/1992  stabilisce  infine  che
 "Le  regioni  adeguano  la  propria  legislazione ai principi ed alle
 norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre un anno  dalla
 entrata  in  vigore della stessa", ribadendo in sostanza il principio
 costituzionale di cui all'art 117 primo comma della Costituzione.
   La legge 15 febbraio 1994 n. 8 della  regione  Emilia-Romagna,  nel
 dare  attuazione al disposto di cui all'art. 26 legge n. 157/1992, ha
 previsto,  all'art.  17,  che:  "Gli  oneri  per  il  contributo   al
 risarcimento  dei  danni  arrecati  alle  produzioni agricole ed alle
 opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo  dalle  specie  di
 fauna selvatica, sono a carico:
     a)   delle  province,  qualora  siano  provocati  nelle  zone  di
 protezione, anche se in gestione convenzionata;
     b)  degli  ambiti  territoriali  di  caccia,  qualora  si   siano
 verificati nei fondi ivi compresi".
   L'art.  17  prosegue  quindi  elencando altri soggetti a carico dei
 quali vengono posti detti oneri, in relazione a ipotesi estranee alla
 fattispecie dedotta in giudizio e che, pertanto, non e' qui opportuno
 richiamare.
   Il successivo art. 18 l.r. n. 8/1994 prevede,  a  sua  volta,  che:
 "E' istituito, ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale,
 il fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni di
 cui  all'art. 17. L'entita' del fondo e' stabilita annualmente con la
 legge di approvazione del bilancio di previsione annuale regionale".
   L'art. 18  prosegue  al  comma  II  disponendo  che  "il  fondo  e'
 destinato  a  far  fronte agli oneri posti a carico delle province ai
 sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 17, nonche' a  far  fronte
 ai  danni  non  altrimenti risarcibili   perche' prodotti nell'intero
 territorio da specie  non  cacciabili  o  da  sconosciuti  nel  corso
 dell'attivita'  venatoria".  Il  successivo  comma  4  precisa che la
 gestione del fondo regionale di cui  all'art.  26  e'  affidata  alla
 provincia  che vi provvede, sentito un Comitato tecnico costituito ai
 sensi dell'art. 26 comma 2 legge n. 157/1992.
   Il coordinamento fra l'art. 26 legge n. 157/1992 e gli artt.  17  e
 18 legge regionale n. 8/1994 e' tutt'altro che agevole.
   Infatti  l'art. 26 legge n. 157/1992 cit. prevede la risarcibilita'
 di tutti i danni arrecati alla  produzione  agricola  ed  alle  opere
 approntate  su  terreni  coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica,
 non altrimenti risarcibili in base al disposto di cui  al  precedente
 art.  25  e senza operare alcuna distinzione fra i vari tipi di fauna
 selvatica.
   La legge regionale n. 8/1994, nel dare  attuazione  alla  legge  n.
 157/1992  si  e'  discostata dal principio posto dall'art. 26 comma 1
 legge n. 157/1992, venendo in sostanza ad escludere la risarcibilita'
 da parte del fondo regionale di cui all'art.  26  comma  1  legge  n.
 157/1992,  di  svariate tipologie di danni che invece sono certamente
 ricompresi  nell'ampia  formulazione  dei   "danni   non   altrimenti
 risarcibili" contenuta in quest'ultima norma.
   L'art.  17,    l.r.  n.  8/1994 ha infatti individuato i soggetti a
 carico dei quali vengono  posti  "gli  oneri  per  il  contributo  al
 risarcimento  dei  danni  arrecati  alle  produzioni agricole ed alle
 opere approntate  su  terreni  coltivati  e  a  pascolo  dalla  fauna
 selvatica": deve quindi desumersi a contrario che gli stessi soggetti
 che  sono  tenuti  al  "contributo" non siano i soggetti direttamente
 tenuti a risarcire i suddetti danni, poiche' e' evidente che una cosa
 e' l'essere onerato del "contributo al risarcimento" e altra cosa  e'
 l'essere  tenuto  al  risarcimento  dei  danni  arrecati  dalla fauna
 selvatica.
   Il successivo art. 18, l.r. n. 8/1994 ha, a  sua  volta,  stabilito
 che  e'  si  istituito  il fondo regionale di cui all'art. 26 comma 1
 legge n. 157/1992, ma che tale fondo, ripartito tra le province e  da
 ciascuna  di  esse gestito, sentito un Comitato tecnico costituito ai
 sensi dell'art. 26 comma 2, legge n. 157/1992, e'  destinato  a  "far
 fronte  agli oneri posti a carico delle province ai sensi della lett.
 a)  del  comma  1  dell'art.  17  nonche'  a  far fronte ai danni non
 altrimenti risarcibili perche'  prodotti  nell'intero  territorio  da
 specie  non  cacciabili  o  da  sconosciuiti nel corso dell'attivita'
 venatoria".
   Qualora  debba  escludersi  che  i  danni  sono  stati  subiti   da
 produzioni  agricole  che  si  trovano  in  zone  di protezione e non
 ricorra la fattispecie marginale di  danni  prodotti  da  specie  non
 cacciabili  o  da  sconosciuti nel corso dell'attivita' venatoria, in
 base agli artt. 17 e 18, l.r.  n. 8/1994 citata,  tutti  i  rimanenti
 danni   arrecati  dalla  fauna  selvatica  alle  produzioni  agricole
 sarebbero non risarcibili.
   Infatti non sarbbero tenuti a risarcire tali danni ne'  i  soggetti
 indicati dall'art. 17, comma 1 lett. b ), c), d),  ed e) poiche' tali
 soggetti  sono  soltanto  onerati  di un "contributo" al risarcimento
 (che l'art. 17 non stabilisce a chi debba essere versato ma che  deve
 presumersi  destinato  al fondo regionale di cui all'art. 26 legge n.
 157/1992),  ne'  la  provincia,  alla  quale  tuttavia   la   regione
 Emilia-Romagna  ha  affidato la gestione del fondo regionale previsto
 dall'art. 26 legge n. 157/1992 citato.
   Sarebbe in tali ipotesi evidente  il  contrasto  con  il  principio
 posto  dall'art.  26  legge  n. 157/1992 che ha inteso riconoscere la
 risarcibilita' di tutti i danni arrecati dalla fauna  selvatica  alle
 produzioni  agricole,  prevedendo la costituzione dell'apposito fondo
 regionale il cui funzionamento deve essere regolato dalle regioni con
 apposite disposizioni.
   Gli  artt.  17  e  18  legge  regionale  n.  8/1994,  invece,   nel
 regolamentare il funzionamento del fondo regionale previsto dall'art.
 26  legge n. 157/1992 (affidandone la gestione alla provincia), hanno
 disposto l'utilizzabilita' del medesimo, e dunque  la  risarcibilita'
 dei  danni,  soltanto per alcune particolari fattispecie anziche' per
 tutti i  danni  arrecati  dalla  fauna  selvatica  e  non  altrimenti
 risarcibili  in  base  all'art.  25  legge n. 157/1992, come e' stato
 stabilito invece dal principio posto dall'art. 26, comma 1, legge  n.
 157/1992.
   Il  contrasto  degli  articoli  17  e  18,  l.r.  n.  8/1994 con il
 principio fondamentale posto dall'art 26, comma 1, legge n.  157/1992
 emerge   anche   nell'ipotesi   di  danni  provocati  nelle  zone  di
 protezione: infatti, con riguardo a tale ipotesi, l'art. 17, comma 1,
 prevede che "gli oneri per il contributo al  risarcimento  dei  danni
 arrecati  alle produzioni agricole... dalle specie di fauna selvatica
 sono a carico: a) delle province qualora siano provocati  nelle  aree
 di  protezione";  il  successivo  art. 18 dispone, al comma 1, che il
 fondo regionale previsto dall'art.  26, comma1, legge n. 157/1992  e'
 istituito  "per  la  prevenzione  ed il risarcimento dei danni di cui
 all'art.  17",  per  poi  disporre  al  secondo  comma  (in  evidente
 contraddizione  con  la  previsione del primo comma) che "il fondo e'
 destinato a far fronte agli oneri posti a carico  delle  province  ai
 sensi  della lett. a) del comma 1 dell'art.  17, nonche' a far fronte
 ai danni non  altrimenti  risarcibili  perche'  prodotti  nell'intero
 territorio  da  specie  non  cacciabili  o  da  sconosciuti nel corso
 dell'attivita' venatoria".
   In detti limitati casi, in base all'art. 17, l.r.  cit.,  a  carico
 della  provincia  vi sarebbe un onere di contribuire al risarcimento,
 mentre in base al successivo art.  18  il  fondo  regionale  previsto
 dall'art. 26, legge n. 157/1992 non sarebbe destinato ad altro se non
 a far fronte al predetto onere della provincia (oltre che all'ipotesi
 residuale in cui i danni siano arrecati da specie non cacciabili o da
 sconosciuti nel corso dell'attivita' venatoria).
   Il  disposto  di cui agli artt. 17 e 18, l.r. n. 8/1994 sembra aver
 stravolto il principio fondamentale fissato dall'art.  26,  comma  1,
 legge n. 157/1992 che ha previsto l'istituzione di un fondo regionale
 destinato  al  risarcimento  dei  danni  non  altrimenti risarcibili,
 arrecati dalla fauna selvatica; rimane alle singole regioni il potere
 di regolare il funzionamento del fondo regionale  (e  nell'ambito  di
 tale  potere  la  regione  Emilia-Romagna  ha  disposto la preventiva
 ripartizione del fondo fra le province), ma non certo  il  potere  di
 escludere  la risarcibilita' di determinati danni, ancorche' arrecati
 alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, o  di  individuare  i
 soggetti  tenuti al  risarcimento dei danni in enti diversi da quello
 cui e' affidata la gestione del fondo  regionale  previsto  dall'art.
 26, comma 1, legge n. 157/1992.
   Ne'  puo'  affermarsi  che il disposto di cui all'art. 26, comma 1,
 legge n. 157/1992 non rientri fra i principi fondamentali  richiamati
 espressamente dall'art. 117 comma 1 della Costituzione.
   Invero  gia'  la  legge  27  dicembre  1977 n. 968, che regolava la
 stessa materia precedentemente all'entrata in vigore della  legge  11
 febbraio  1992,  n. 157, aveva riconosciuto l'esistenza di un diritto
 soggettivo del proprietario  del  fondo  al  risarcimento  del  danno
 arrecato  alle  coltivazioni da selvaggina protetta; sulla base delle
 espressioni contenute nella legge 27 dicembre  1977  n.  968,  quali:
 "danni  non  altrimenti  risarcibili" (art. 26, comma 1, legge n. 968
 cit.), "liquidazione degli effettivi danni" (art. 6, comma  1,  lett.
 g),  legge  n.  968 cit.), "criteri per la determinazione dei danni",
 nonche'  della  obbligatorieta'  della  costituzione  di   un   fondo
 regionale  integrativo  di  quello  provinciale  previsto al fine del
 ristoro dei danni eventualmente arrecati ai privati, le sezioni unite
 della  Corte  di  cassazione  avevano  fra   l'altro   affermato   la
 giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo le suddette previsioni
 normative concettualmente incompatibili con la configurabilita' di un
 potere  discrezionale  dell'amministrazione, sia in ordine all'an che
 al  quantum  debeatur  (v.  la  citata  sentenza   Cass.,   s.u.   n.
 11173/1995).
   L'attuale  legge  11  febbraio  1992,  n. 157, pur introducendo una
 normativa piu' articolata, fa anch'essa  riferimento  ai  "danni  non
 altrimenti  risarcibili",  (art.  26,  comma  1),  prevede  anch'essa
 l'obbligatorieta' della  costituzione  di  un  fondo  regionale,  pur
 demandando   alle   singole   regioni   il  compito  di  regolare  il
 funzionamento dello stesso con apposite norme (art. 26, comma  2),  e
 dispone  all'art.  10,  comma  8,  lett.  f)  che  i piani faunistico
 venatori  comprendano  "i   criteri   per   la   determinazione   del
 risarcimento  in  favore  dei conduttori di fondi rustici per i danni
 arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole".
   "Va poi osservato che appare significativo il fatto che la legge n.
 157/1992, con riferimento ai danni  arrecati  dalla  fauna  selvatica
 alle  produzioni  agricole non accenni mai ad un "indennizzo", bensi'
 utilizzi esclusivamente l'espressione "risarcimento".
   Appare   quindi   non  manifestamente  infondata  la  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 17 e  18,    l.r.  n.  8/1994
 nella  parte  in  cui escludono la risarcibilita', da parte dell'ente
 che gestisce il fondo regionale di cui all'art. 26 legge n. 157/1992,
 dei  "danni  non  altrimenti  risarcibili  arrecati  alla  produzione
 agricola  e  alle  opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo
 dalla fauna selvatica" come disposto dall'art 26, comma 1,  legge  n.
 157/1992.
   La  rilevanza della questione nella controversia da decidere appare
 evidente posto che, qualora dovesse essere disattesa  l'eccezione  di
 difetto   di   giurisdizione  sollevata  dalle  parti  convenute,  la
 controversia dovrebbe essere decisa applicando gli  artt.  17  e  18,
 l.r. n. 8/1994.
                               P. Q. M.
   Dichiara  non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  17  e  18  della  legge  della  regione
 Emilia-Romagna  15 febbraio 1994, n. 8, per contrasto con l'art. 117,
 primo comma della Costituzione;
   Dispone la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla
 Corte costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti  ed  al
 Presidente  della Giunta regionale della regione Emilia-Romagna e sia
 comunicata  al  Presidente  del  Consiglio  regionale  della  regione
 Emilia-Romagna.
     Bologna, addi' 1 settembre 1999.
                           Il giudice: Travia
 99C1117