N. 663 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 ottobre 1999
N. 663 Ordinanza emessa il 5 ottobre 1999 dalla Corte di appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Fruet Mario e comune di Pergine Valsugana Espropriazione per pubblica utilita' - Norme della provincia autonoma di Trento - Indennita' di esproprio per le aree non edificabili - Determinazione - Riferimento esclusivo ai valori agricoli tabellari determinati per zone omogenee - Omessa considerazione del valore venale del fondo - Irragionevole assimilazione di realta' oggettivamente diverse - Incongruita' del sistema tabellare e dell'indennizzo calcolato in base ad esso. Legge provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, art. 13. Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, e 42, terzo comma; statuto Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1.(GU n.50 del 15-12-1999 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo in data 23 ottobre 1995 al n. 469/95 r.g. promossa con atto di citazione in opposizione notificato in data 16 ottobre 1995 da Fruet Mario rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Benanti di Trento, domiciliatario per delega a margine dell'atto di citazione in opposizione, attore; Contro il comune di Pergine Valsugana rappresentato e difeso dall'avv. Sergio D'Amato ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Franco Busana di Trento, convenuto; Oggetto: opposizione ad indennita' espropriativa; Causa ritenuta in decisione all'udienza camerale del 5 ottobre 1999; F a t t o Con citazione notificata il 16 ottobre 1995 Mario Fruet proponeva opposizione avverso il decreto di fissazione dell'indennita' di esproprio del fondo di sua proprieta' determinata in L. 9.000 a metro quadrato assumendo che i valori stimati dalla provincia non rispondevano assolutamente al valore di mercato dei beni espropriati ne' costituivano serio ristoro della perdita della sua proprieta'. Si costituiva in giudizio il comune di Pergine Valsugana che precisava che la indennita' di esproprio era stata calcolata secondo i parametri previsti dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6. Nel corso della fase istruttoria veniva disposta consulenza tecnica accertativa della consistenza e del valore del fondo espropriato. All'udienza del 28 maggio 1999 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe. Motivazione Va innanzitutto premesso che ai fini del presente giudizio irrilevante si appalesa la disciplina introdotta con la legge provinciale di Trento 27 agosto 1999, n. 3, art 28 che ha riaperto, fino al 30 giugno 2000, i termini per la rideterminazione dell'indennita' di esproprio siccome modificati con l'art. 41 legge provinciale di Trento 11 settembre 1998, n. 10. Ed infatti, come correttamente sottolineato dalla difesa della parte opponente, le modifiche al sistema provinciale di esproprio dei fondi destinati all'esecuzione di opere pubbliche introdotte con la legge provinciale 10/1998 hanno riguardato esclusivamente i fondi edificabili e non i fondi agricoli (come nella specie). Deriva da tale considerazione che appare inutile (ed irrilevante) attendere lo spirare dell'indicato termine del 30 giugno 2000 atteso che la nuova legge non ha introdotto nuovi parametri alla stregua dei quali procedere alla rideterminazione della indennita' di esproprio. In altre parole il Fruet non puo' richiedere alla pubblica amministrazione la rideterminazione dell'indennita' di esproprio non essendo stati in alcun modo variati i criteri di determinazione dell'indennita' per i fondi agricoli. Cio' premesso, questa Corte condivide l'opinione dell'espropriato in merito alla questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni della legge provinciale 6/1993 relative al calcolo dell'indennita' di esproprio per i fondi agricoli. Si tratta infatti di un sistema fondato su un meccanismo tutto tabellare (o categoriale). Esso vincola il giudice ad un predeterminato iter di ragionamenti e restringe la sua cognizione meritoria al solo interno di predeterminati classi legali. E cio' anche in quei casi (come il presente) in cui ne derivino conclusioni palesemente avulse dalla realta' oggettiva. Le classificazioni legali portano necessariamente a giudizi di uguaglianza pure nelle diseguaglianze (impossibili da precatalogare) cosa questa inammissibile (art. 3 Cost.) in una materia tanto incisiva sui diritti del cittadino quale quella afferente alle espropriazioni (art. 42 Cost.). In particolare la legge provinciale de qua viene a basare il calcolo dell'indennita' di espropriazione, sulla base di "perimetrazioni" cartografiche che, in termini economici sul terreno non esistono o meglio, che esistono in ben altre e meno rigide e piu' variegate forme rispetto a quelle fissate in base ai criteri previsti dall'art. 13 legge 6/1993. Secondo i criteri fissati dalla legge provinciale (art. 13) le categorie tengono in considerazione esclusivamente la vocazione culturale dei fondi della zona nella quale si inserisce quello espropriato secondo parametri medi che naturalmente non tengono conto delle peculiarita' delle singole realta'. E' chiaro che la convenzionalita' e', nella logica, l'esatto contrario della liberta'. Difatti, un conto e' mediare le stime libere attraverso semisomme dei valori liberi con quelli catastali o tabellari, salvaguardando in tal modo la proporzionalita' tra caso e caso ed un conto e', invece, convenzionare le stime, mediante astrazioni legali. Il collegio giudicante ritiene di dover ribadire, dunque, che la realta' delle stime immobiliari non puo' essere racchiusa in categorie legali, ma deve rimanere, secondo la sua propria natura, il risultato di una improgrammabile e ben piu' vasta e composita varieta' di fattori, a loro volta interdipendenti fra loro caso per caso. Vale la pena di osservare che non sarebbe sufficiente la pura e semplice disapplicazione degli atti amministrativi di fissazione delle tabelle in quanto oggetto della censura proposta da questo giudice non e' tanto la fissazione dei valori medi da parte dell'autorita' amministrativa quanto il fatto che tali valori medi siano utilizzati come unico parametro nella determinazione dell'indennita' di esproprio senza considerazione del valore venale del fondo. L'incongruita' del sistema indicato per la determinazione dell'indennita' di esproprio per i terreni agricoli appare tanto piu' evidente ove si consideri che il nuovo sistema di indennizzo previsto dalla riforma del 1998, abbandona il rigido sistema tabellate per i fondi aventi destinazione edificiale mediandolo proprio con il valore venale del bene oggetto del provvedimento ablativo. In altre parole solo per i fondi agricoli la legge rimane ancorata al sistema tabellare oramai abbandonato per i fondi destinati all'edilizia. Soltanto un sistema, dunque, che direttamente consenta di tenere in considerazione il valore venale del fondo espropriato (ancorche' unitamente ad altri parametri pure, in ipotesi, tabellari), puo' sottrarsi al sospetto di incostituzionalita'. La questione oltreche' non manifestamente infondata e' rilevante nel presente giudizio. Infatti, secondo il C.T.U. i beni oggetto dell'esproprio hanno una valutazione di libero mercato di L. 75.000 al mq (in ragione della vicinanza - anzi limitrofita' alla zona edificata che si estende dall'altro lato della strada sulla quale si affaccia il fondo espropriato) anzicche' lire 9.000 al mq che costituisce il valore tabellare. Il C.T.U. ha anche chiarito che secondo la legge n. 865/1971 l'indennita' di esproprio risulterebbe pari a L. 14.280.000 a fronte di una indennita' liquidata in base alla legge provinciale di sole L. 3.570.000. La grave sperequazione indicata mostra quindi con assoluta evidenza la rilevanza della questione di costituzionalita' ai fini della definizione del presente giudizio.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 42, terzo comma della Costituzione e art. 8 primo comma dello statuto regione Trentino-Alto Adige la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge provinciale di Trento 19 febbraio 1993, n. 6; Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonche' al Presidente della Giunta provinciale di Trento e che sia comunicata al Presidente del consiglio provinciale di Trento. Trento, addi' 5 ottobre 1999. Il presidente: Ciciretti Il consigliere relatore: Platania 99C1186