UNIVERSITA' DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 10 febbraio 1997 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.59 del 12-3-1997)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836
e successive modificazioni ed  integrazioni,  ed  in  particolare  la
parte   riguardante   la  scuola  superiore  di  lingue  moderne  per
interpreti e traduttori;
  Visto  l'art.   38,   comma   2,   dello   statuto   di   autonomia
dell'Universita'   degli   studi  di  Trieste,  emanato  con  decreto
rettorale n. 943 del 30  settembre  1996  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996;
  Considerato  che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e
delle scuole di specializzazione  vengono  operate  sul  preesistente
statuto  emanato  ai  sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n.  1836
e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
 Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1995 (Gazzetta  Ufficiale  2
maggio   1996,  n.  101)  relativo  a  modificazioni  all'ordinamento
didattico  universitario  relativamente  al  corso   di   laurea   in
traduzione e interpretazione;
  Viste   le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1996;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Trieste, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Gli  articoli  dal  n.  226  al  n. 237 compreso, norme transitorie
incluse,  relativi  alla  scuola  superiore  di  lingue  moderne  per
interpreti  e  traduttori,  sono  soppressi e sostituiti dai seguenti
nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione:
                 SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE
                     PER INTERPRETI E TRADUTTORI
         CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE E IN INTERPRETAZIONE
  Art. 226. - Ammissione al corso di laurea.
  Titoli e iscrizioni - I titoli di ammissione al corso di laurea  in
traduzione  e  in  interpretazione  e le iscrizioni sono stabiliti in
base alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari
e vengono indicati nel manifesto annuale.
  L'esame  di ammissione al primo anno - L'accesso al corso di laurea
e' condizionato dal superamento di un esame di  ammissione  al  primo
anno,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto  del  Presidente della
Repubblica 102 del 6 marzo  1978  e  ai  successivi  paragrafi  dello
stesso  articolo, il quale accerta l'idoneita' dei candidati al corso
di laurea in traduzione e in interpretazione, ossia  accerta  che  il
livello di competenza linguistica dello studente nella lingua base di
iscrizione  e  nella prima lingua straniera sia tale da poter seguire
con profitto i corsi previsti nel piano di studio.
  Il  consiglio  della  SSLMIT  nomina   annualmente   una   apposita
commissione  per  l'esame di ammissione al primo anno, composta da un
presidente, un vicepresidente e una sottocommissione di non  meno  di
tre membri effettivi per ciascuna prima lingua straniera attivata nel
piano  di studi. La sottocommissione di norma e' composta dal docente
di lingua, dal docente di traduzione verso la prima lingua  straniera
e  dal docente di traduzione verso la lingua base di iscrizione. Alla
delibera finale  della  commissione  partecipano  il  presidente,  il
vicepresidente e un rappresentante di ciascuna sottocommissione.
  Le modalita' dell'esame di ammissione vengono stabilite annualmente
dal  consiglio  della  SSLMIT  e  consistono  in almeno 1) un test di
competenza linguistica nella prima lingua straniera; 2)  un  test  di
traduzione  dalla  prima  lingua  straniera  verso  la lingua base di
iscrizione e 3) un test di traduzione dalla lingua base di iscrizione
verso la prima lingua  straniera  e/o  altra  forma  di  accertamento
ritenuta  opportuna  per la valutazione dell'idoneita' dei candidati.
Le modalita' di iscrizione all'esame di ammissione  vengono  indicate
con  apposito  bando  emesso  dalla  stessa SSLMIT, il cui termine e'
fissato annualmente dal consiglio della scuola.
  I candidati dichiarati  idonei  in  base  all'esame  di  ammissione
possono immatricolarsi anche nell'anno accademico successivo.
  Trasferimenti  e  riconoscimenti  - Al fine del proseguimento degli
studi, il corso di laurea in traduzione e in interpretazione, secondo
quanto previsto dalla tabella IX-quinquies (decreto ministeriale  del
2 ottobre 1995), e' dichiarato affine ai diplomi e ai corsi di laurea
delle facolta' di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere
e scienza della formazione (ex magistero).
  Nell'ambito   dei  corsi  affini,  e  comunque  previo  superamento
dell'esame di ammissione al primo anno,  il  consiglio  della  SSLMIT
potra'  riconoscere  gli  insegnamenti  seguiti con esito positivo in
altra universita' italiana e straniera, tenuto conto della  validita'
culturale,  propedeutica  e professionale per la formazione specifica
del corso  di  studio  al  quale  sono  chiesti  il  trasferimento  o
l'iscrizione.  Per  tale  trasferimento  il  consiglio  della  SSLMIT
determinera' le modalita' d'iscrizione ai diversi anni di corso.
  Per quanto concerne i trasferimenti nell'ambito della CIUTI,  hanno
l'esonero  dall'esame  di  ammissione  gli  studenti che abbiano gia'
superato analogo accertamento d'idoneita' nella scuola di provenienza
e il consiglio della SSLMIT determinera' automaticamente le modalita'
d'iscrizione ai diversi anni di corso.
  Esame di ammissione al biennio di specializzazione - Hanno  accesso
al  biennio  di  specializzazione,  al  fine  del proseguimento degli
studi, i laureati e diplomati provenienti da corsi affini (di cui  al
paragrafo  precedente)  previo  esame  di  ammissione  al terzo anno,
previsto  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 102 del 6
marzo 1978, il quale  provvede  all'accertamento  dell'idoneita'  dei
laureati  e  diplomati al biennio di specializzazione in traduzione e
in interpretazione,  ossia  accerta  che  il  livello  di  competenza
linguistica  dello  studente  nella lingua base di iscrizione e nella
prima lingua straniera e nella seconda lingua straniera sia  tale  da
poter seguire con profitto i corsi previsti.
  Il  consiglio  della  SSLMIT  nomina  un'apposita  commissione  per
l'esame di ammissione al terzo anno composta  da  un  presidente,  un
vicepresidente  e  una  sottocommissione  di  non  meno di tre membri
effettivi   per   la   prima   lingua   straniera   e   una   seconda
sottocommissione  per  la  seconda lingua straniera dei candidati che
hanno presentato domanda. La sottocommissione di  norma  e'  composta
dal  docente  di  lingua,  dal  docente di traduzione verso la lingua
straniera e dal  docente  di  traduzione  verso  la  lingua  base  di
iscrizione.  Alla  delibera  finale  della commissione partecipano il
presidente,  il  vicepresidente  e  un  rappresentante  di   ciascuna
sottocommissione.
  Le  modalita'  dell'esame  di  ammissione  al  terzo  anno  vengono
stabilite  annualmente  dal  consiglio  della  SSLMIT  e   di   norma
consistono in 1) una o piu' prove di prima lingua straniera; 2) una o
piu'  prove  di  seconda  lingua  straniera; 3) un test di traduzione
dalla prima lingua straniera verso la lingua base di  iscrizione;  4)
un  test di traduzione dalla lingua base di iscrizione verso la prima
lingua straniera; 5) un  test  di  traduzione  dalla  seconda  lingua
straniera  verso  la  lingua  base  di  iscrizione  e  6)  un test di
traduzione dalla lingua base di iscrizione verso  la  seconda  lingua
straniera.
  Le  modalita'  di  iscrizione all'esame di ammissione al terzo anno
vengono indicate con apposito bando emesso dalla  stessa  SSLMIT,  il
cui termine e' fissato annualmente dal consiglio della scuola.
  I  candidati  dichiarati  idonei  in  base  all'esame di ammissione
possono immatricolarsi anche nell'anno accademico successivo.
  Art. 227. - Articolazione degli insegnamenti.
  Premessa - Il corso di laurea in traduzione e in interpretazione si
articola in  due  bienni:  il  primo  comune  a  tutti  gli  studenti
comprende    14    annualita',   mentre   il   secondo   biennio   di
specializzazione, che si articola  in  due  indirizzi  (traduzione  -
interpretazione),  comprende  18  annualita'.  Il  corso ufficiale di
insegnamento si basa sull'unita' di misura che e' l'annualita'  e  il
docente    ufficiale    della   materia   garantisce   la   validita'
didattico-formativa e  propedeutica  di  tale  unita'  con  l'impegno
previsto dalla normativa vigente.
  Secondo   gli   indirizzi   attivati,  il  consiglio  della  SSLMIT
individuera' curricula didattici specifici, sulla base di criteri  di
coerenza  e  funzionalita',  tenuto  conto  delle risorse umane e del
mercato del lavoro. Lo studente ha comunque facolta' di  proporre  un
percorso  formativo  individuale,  sempre  all'interno  del  piano di
studio.
  Nell'ambito  della  sperimentazione  didattica,  e  allo  scopo  di
utilizzare  esperienze  e  professionalita'  multidisciplinari, nella
predisposizione  dei  curricula  il  consiglio  della   SSLMIT   puo'
prevedere  moduli  didattici  quali  corsi, seminari ed esercitazioni
interdisciplinari,  il  teamteaching,  corsi intensivi, quotandoli in
frazioni di annualita'.
  Lingue straniere - Le lingue straniere di studio sono  almeno  due:
una  prima  e una seconda lingua straniera. Allo studente puo' essere
concesso  di  seguire  un'ulteriore  o  piu'  lingue  straniere   con
curriculum   determinato   dal  consiglio  della  scuola.  Esse  sono
sovrannumerarie, e risultano sulle attestazioni di studio. Qualora lo
studente ne completi  il  curriculum,  esse  vengono  menzionate  sul
diploma di laurea.
  Al  momento della redazione del presente ordinamento, sono attivate
le seguenti lingue:
   inglese, francese, tedesco, italiano come lingue base d'iscrizione
e prime lingue;
   inglese,   francese,   tedesco,    spagnolo,    russo,    sloveno,
serbo-croato,   olandese,  portoghese,  cinese  come  seconde  lingue
straniere; ulteriori lingue possono  essere  scelte  fra  le  seconde
lingue attivate.
  Compatibilmente  con  le  risorse  disponibili  e in considerazione
degli sbocchi professionali dei laureati, il consiglio  della  scuola
puo':
   attivare l'insegnamento di altre lingue;
   rideterminare  quali  lingue vengono attivate come prima, seconda,
lingua base d'iscrizione o lingua aggiuntiva.
  Biennio comune  -  Il  biennio  comune  comprende  le  seguenti  14
annualita':
  I Anno - 6 esami:
   1. Prima lingua;
   2. Seconda lingua;
   3. Traduzione in italiano dalla prima lingua (*);
   4. Traduzione in italiano dalla seconda lingua;
   5. Linguistica generale;
   6. Filologia della prima lingua o disciplina affine.
  II Anno - 8 esami:
   1. Prima lingua;
   2. Seconda lingua;
   3. Traduzione dall'italiano nella prima lingua (*);
   4. Traduzione dall'italiano nella seconda lingua;
   5. Filologia della seconda lingua o disciplina affine;
   6. Etnolinguistica, sociolinguistica o disciplina affine;
   7.  Interpretazione di trattativa tra l'italiano e la prima lingua
straniera (*);
   8. Opzionale.
  (*) Nel caso di  studenti  iscritti  al  corso  di  italiano  prima
lingua,   al   posto  di  lingua  italiana  leggasi  lingua  base  di
iscrizione.
  Biennio di specializzazione - Il  biennio  di  specializzazione  si
articola nei seguenti indirizzi:
   Traduzione;
   Interpretazione di conferenza.
  Nell'ambito   della   programmazione,   la  SSLMIT  puo'  istituire
ulteriori indirizzi basati sugli insegnamenti gia' attivati,  secondo
le proprie specifiche esigenze e tenuto conto del mercato di lavoro e
delle risorse disponibili.
  Gli indirizzi attivati comprendono le seguenti 18 annualita':
  III Anno - 9 esami:
   1. Lingua e linguistica della prima lingua;
   2. Lingua e linguistica della seconda lingua;
   3. Lingua e linguistica della lingua base.
               Corso di specializzazione in traduzione
   4. Traduzione specializzata in italiano dalla prima lingua (*);
   5. Traduzione specializzata in italiano dalla seconda lingua;
   6. Letteratura della prima lingua;
   7. Letteratura della seconda lingua;
   8. Letteratura della lingua base;
   9. Opzionale.
     Corso di specializzazione in interpretazione di conferenza
   4. Interpretazione consecutiva in italiano dalla prima lingua (*);
   5.  Interpretazione  consecutiva  dall'italiano nella prima lingua
(*);
   6. Interpretazione consecutiva in italiano dalla seconda lingua;
   7. Opzionale;
   8. Opzionale;
   9. Opzionale.
  IV Anno - 9 esami:
   1. Lingua e linguistica della prima lingua;
   2. Lingua e linguistica della seconda lingua;
   3. Lingua e linguistica della lingua base.
               Corso di specializzazione in traduzione
   4. Traduzione specializzata dall'italiano nella prima lingua (*);
   5. Traduzione specializzata dall'italiano nella seconda lingua;
   6. Letteratura della prima lingua;
   7. Letteratura della seconda lingua;
   8. Opzionale;
   9. Opzionale.
     Corso di specializzazione in interpretazione di conferenza
   4. Interpretazione simultanea in italiano dalla prima lingua (*);
   5. Interpretazione simultanea  dall'italiano  nella  prima  lingua
(*);
   6. Interpretazione simultanea in italiano dalla seconda lingua;
   7. Opzionale;
   8. Opzionale;
   9. Opzionale.
  (*)  Nel  caso  di  studenti  iscritti  al  corso di italiano prima
lingua,  al  posto  di  lingua  italiana  leggasi  lingua   base   di
iscrizione.
  Gli esami opzionali hanno la funzione di completare la preparazione
culturale  e  professionale  dello  studente,  orientandola  verso un
percorso formativo coerente.
  La  Scuola  attivera'  annualmente  degli  insegnamenti   opzionali
afferenti  alle  seguenti  aree,  individuate come principali ai fini
degli sbocchi occupazionali degli studenti:
   scienze della traduzione e dell'interpretazione;
   scienze linguistiche e letterarie;
   scienze storiche;
   scienze geografiche;
   scienze glottodidattiche;
   scienze informatiche;
   lingue e letterature straniere;
   scienze giuridiche;
   scienze economiche;
   scienze matematiche e naturali;
   scienze mediche;
   scienze politiche e diplomatiche.
  Qualora  non  sia  possibile  attivare  tali insegnamenti presso la
scuola, il consiglio, nel Manifesto  degli  studi,  indichera'  quali
insegnamenti   impartiti   presso  altre  facolta'  dell'Ateneo  sono
consigliati. Lo studente ha comunque facolta' di proporre un percorso
formativo individuale, predisponendo un piano di studi da  sottoporre
all'approvazione del consiglio della scuola.
  Art. 228. - Frequenza, esami di profitto e propedeuticita'.
  Frequenza  -  Secondo  quanto  previsto  dalle  norme  vigenti,  la
frequenza ai singoli corsi  ufficiali  che  compongono  il  corso  di
laurea in traduzione e in interpretazione e' obbligatoria.
  Esami di profitto - Per essere ammesso a sostenere l'esame finale e
l'esame  di  laurea,  lo  studente deve aver seguito gli insegnamenti
ufficiali, in conformita' con quanto  stabilito  al  precedente  art.
227, e aver superato i relativi esami.
  Nel  primo  anno  di  corso,  gli  studenti stranieri sono tenuti a
sostenere una prova scritta di composizione italiana.
  Il  voto  finale  dell'esame  di  profitto  e'   deliberato   dalla
commissione  d'esame,  tenuto  conto  di  eventuali  prove parziali e
intermedie sostenute durante l'anno di corso.
  Propedeuticita' - Gli esami di 1a e 2a lingua straniera 1 e 2 (1  e
2  anno) sono propedeutici agli esami di 1a e 2a lingua e linguistica
straniera 1 e 2 (3 e 4 anno).
  Inoltre, per  lo  studente  che  vorra'  optare  per  il  corso  di
specializzazione  in  traduzione,  l'esame di traduzione dalla lingua
straniera verso la lingua base d'iscrizione (1 anno) e'  propedeutico
alla  traduzione specializzata dalla lingua straniera verso la lingua
base d'iscrizione (3 anno). Allo stesso modo, l'esame  di  traduzione
dalla  lingua base d'iscrizione verso la lingua straniera (2 anno) e'
propedeutico  alla  traduzione  specializzata   dalla   lingua   base
d'iscrizione verso la lingua straniera (4 anno).
  Per  il  corso  di  specializzazione in interpretazione, invece, e'
l'esame di interpretazione di trattativa tra la lingua straniera e la
lingua base d'iscrizione che e' propedeutico a  tutti  gli  esami  di
interpretazione del 2 biennio di specializzazione.
  Il  consiglio  della  SSLMIT  ha  comunque  facolta'  di  stabilire
annualmente ulteriori propedeuticita' ove lo ritenga opportuno.
  Art. 229. - L'esame finale.
  Dopo aver seguito tutte  le  annualita'  prescritte,  di  cui  agli
articoli  226 e 227, e superato tutti gli esami di profitto relativi,
lo studente deve superare un esame finale, preliminare  all'esame  di
laurea,  che  consiste  in  prove  di  accertamento  della competenza
linguistica e della preparazione professionale proprie del  corso  di
specializzazione seguito, di cui le modalita' ai successivi commi del
presente articolo.
  Il   consiglio   della   SSLMIT   nomina   annualmente  un'apposita
commissione per l'esame finale che  consta  di  un  presidente  e  di
almeno   quattro  membri  effettivi  i  quali,  una  volta  stabilita
all'unanimita' l'esito positivo della prova, esprimono un giudizio di
"ottimo",  "buono",  "discreto"  o  "sufficiente". Il giudizio finale
espresso dalla commissione,  di  cui  l'ottimo  deve  essere  unanime
mentre  gli  altri  vengono stabiliti con la semplice maggioranza dei
membri della commissione, e' tradotto in un valore numerico nel  modo
seguente:
   ottimo = 4 punti;
   buono= 3 punti;
   discreto = 2 punti;
   sufficiente = 1 punto.
  Questo  valore  numerico e' da aggiungere alla media degli esami di
profitto espressa in centodecimi prima dell'esame di laurea.
  L'esame  finale  in  traduzione  -  L'esame  finale  in  traduzione
consiste  in  una  traduzione  specializzata  di un numero di battute
compreso tra le 9000 e 12000 o l'equivalente per lingue  con  sistemi
di  scrittura  diverse  e,  di  norma,  si svolge dalla prima o dalla
seconda lingua straniera verso  la  lingua  base  di  iscrizione.  La
traduzione   sara'  corredata  da  una  presentazione  dell'approccio
metodologico utilizzato e delle problematiche  affrontate.  La  prova
potra' essere integrata da una discussione orale.
  Il  consiglio  della  SSLMIT  puo',  a  richiesta  dello  studente,
autorizzare la traduzione verso la prima o seconda  lingua  straniera
invece  della  lingua base di iscrizione, dopo aver sentito il parere
della commissione dell'esame finale e  del  docente  ufficiale  della
traduzione specializzata della lingua straniera richiesta.
  L'esame   finale   in   interpretazione   -   L'esame   finale   in
interpretazione consta di  cinque  parti  che  vengono  sostenute  in
un'unica sessione:
   interpretazione  consecutiva dalla prima lingua straniera verso la
lingua base d'iscrizione;
   interpretazione consecutiva dalla seconda lingua  straniera  verso
la lingua base d'iscrizione;
   interpretazione  simultanea  dalla prima lingua straniera verso la
lingua base d'iscrizione;
   interpretazione simultanea dalla seconda lingua straniera verso la
lingua base d'iscrizione;
   interpretazione  consecutiva  o  simultanea  dalla   lingua   base
d'iscrizione verso la prima lingua straniera.
  Il  consiglio  della  SSLMIT  puo',  a  richiesta  dello  studente,
autorizzare l'interpretazione dalla seconda lingua straniera verso la
prima lingua straniera, dopo aver sentito il parere della commissione
dell'esame finale e del docente ufficiale dell'interpretazione  nella
prima lingua straniera richiesta.
  Con  le stesse modalita' gli studenti iscritti al corso di italiano
prima  lingua  straniera  possono  assere  autorizzati  a   sostenere
l'interpretazione dalla seconda lingua straniera verso la lingua base
di iscrizione.
Art. 230. - Esame di laurea.
  L'esame  di  laurea consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su un argomento coerente con il  piano  degli  studi  seguito
dallo  studente,  svolta  sotto  la  guida  di  un  relatore  e di un
correlatore.
  Relatore  e correlatore sono, di norma, membri interni della SSLMIT
anche se il direttore ha facolta' di nominare un docente esterno come
relatore o correlatore qualora le precise competenze  in  materia  di
questi  manchino  all'interno  della  propria  struttura.  Sono i due
relatori, in quanto membri effettivi della commissione dell'esame  di
laurea,   a   proporre  il  voto  finale  della  laurea  espresso  in
centodecimi,  tenuto  conto  delle  risultanze  dell'intera  carriera
universitaria  e  dell'esame  finale  e in conformita' alle modalita'
fissate dal consiglio della SSLMIT.
  Eventuali secondi correlatori esterni possono  essere  invitati  ad
essere  presenti alla discussione della tesi di laurea e ad esprimere
parere sull'elaborato del candidato, ma  non  possono  essere  membri
effettivi della commissione dell'esame di laurea ne' possono proporre
un voto finale.
  La "lode" viene aggiunta al massimo voto numerico di 110 su 110 con
giudizio  unanime della Commissione tenuto conto di tutta la carriera
di studi del candidato.
  Il diploma di laurea menzionera' il corso di  specializzazione,  la
prima  e la seconda lingua straniera ed eventuali ulteriori lingue di
studio.
  Art. 231. - Il manifesto degli studi.
  Il consiglio della SSLMIT, nel predisporre annualmente il manifesto
degli studi, delibera su quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della
legge n. 341/1991 e, in modo particolare, circa i corsi ufficiali  di
insegnamento,   le  denominazioni  delle  discipline  dei  corsi  con
riferimento  ai  settori  scientifico-disciplinari,   gli   indirizzi
attivati,  il  piano  di  studi  per  ogni  anno  di corso e per ogni
indirizzo attivato,  le  eventuali  propedeuticita'  degli  esami  di
profitto e le modalita' dell'esame finale preliminare alla laurea.
  Il consiglio della SSLMIT predispone il manifesto degli studi entro
il  mese  di giugno di modo che esso venga pubblicato e diffuso entro
il mese di agosto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Trieste, 10 febbraio 1997
                                                           Il rettore