Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.59 del 12-3-1997)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori; Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1995 (Gazzetta Ufficiale 2 maggio 1996, n. 101) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in traduzione e interpretazione; Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1996; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli dal n. 226 al n. 237 compreso, norme transitorie incluse, relativi alla scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione: SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE PER INTERPRETI E TRADUTTORI CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE E IN INTERPRETAZIONE Art. 226. - Ammissione al corso di laurea. Titoli e iscrizioni - I titoli di ammissione al corso di laurea in traduzione e in interpretazione e le iscrizioni sono stabiliti in base alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari e vengono indicati nel manifesto annuale. L'esame di ammissione al primo anno - L'accesso al corso di laurea e' condizionato dal superamento di un esame di ammissione al primo anno, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 102 del 6 marzo 1978 e ai successivi paragrafi dello stesso articolo, il quale accerta l'idoneita' dei candidati al corso di laurea in traduzione e in interpretazione, ossia accerta che il livello di competenza linguistica dello studente nella lingua base di iscrizione e nella prima lingua straniera sia tale da poter seguire con profitto i corsi previsti nel piano di studio. Il consiglio della SSLMIT nomina annualmente una apposita commissione per l'esame di ammissione al primo anno, composta da un presidente, un vicepresidente e una sottocommissione di non meno di tre membri effettivi per ciascuna prima lingua straniera attivata nel piano di studi. La sottocommissione di norma e' composta dal docente di lingua, dal docente di traduzione verso la prima lingua straniera e dal docente di traduzione verso la lingua base di iscrizione. Alla delibera finale della commissione partecipano il presidente, il vicepresidente e un rappresentante di ciascuna sottocommissione. Le modalita' dell'esame di ammissione vengono stabilite annualmente dal consiglio della SSLMIT e consistono in almeno 1) un test di competenza linguistica nella prima lingua straniera; 2) un test di traduzione dalla prima lingua straniera verso la lingua base di iscrizione e 3) un test di traduzione dalla lingua base di iscrizione verso la prima lingua straniera e/o altra forma di accertamento ritenuta opportuna per la valutazione dell'idoneita' dei candidati. Le modalita' di iscrizione all'esame di ammissione vengono indicate con apposito bando emesso dalla stessa SSLMIT, il cui termine e' fissato annualmente dal consiglio della scuola. I candidati dichiarati idonei in base all'esame di ammissione possono immatricolarsi anche nell'anno accademico successivo. Trasferimenti e riconoscimenti - Al fine del proseguimento degli studi, il corso di laurea in traduzione e in interpretazione, secondo quanto previsto dalla tabella IX-quinquies (decreto ministeriale del 2 ottobre 1995), e' dichiarato affine ai diplomi e ai corsi di laurea delle facolta' di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere e scienza della formazione (ex magistero). Nell'ambito dei corsi affini, e comunque previo superamento dell'esame di ammissione al primo anno, il consiglio della SSLMIT potra' riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo in altra universita' italiana e straniera, tenuto conto della validita' culturale, propedeutica e professionale per la formazione specifica del corso di studio al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. Per tale trasferimento il consiglio della SSLMIT determinera' le modalita' d'iscrizione ai diversi anni di corso. Per quanto concerne i trasferimenti nell'ambito della CIUTI, hanno l'esonero dall'esame di ammissione gli studenti che abbiano gia' superato analogo accertamento d'idoneita' nella scuola di provenienza e il consiglio della SSLMIT determinera' automaticamente le modalita' d'iscrizione ai diversi anni di corso. Esame di ammissione al biennio di specializzazione - Hanno accesso al biennio di specializzazione, al fine del proseguimento degli studi, i laureati e diplomati provenienti da corsi affini (di cui al paragrafo precedente) previo esame di ammissione al terzo anno, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 6 marzo 1978, il quale provvede all'accertamento dell'idoneita' dei laureati e diplomati al biennio di specializzazione in traduzione e in interpretazione, ossia accerta che il livello di competenza linguistica dello studente nella lingua base di iscrizione e nella prima lingua straniera e nella seconda lingua straniera sia tale da poter seguire con profitto i corsi previsti. Il consiglio della SSLMIT nomina un'apposita commissione per l'esame di ammissione al terzo anno composta da un presidente, un vicepresidente e una sottocommissione di non meno di tre membri effettivi per la prima lingua straniera e una seconda sottocommissione per la seconda lingua straniera dei candidati che hanno presentato domanda. La sottocommissione di norma e' composta dal docente di lingua, dal docente di traduzione verso la lingua straniera e dal docente di traduzione verso la lingua base di iscrizione. Alla delibera finale della commissione partecipano il presidente, il vicepresidente e un rappresentante di ciascuna sottocommissione. Le modalita' dell'esame di ammissione al terzo anno vengono stabilite annualmente dal consiglio della SSLMIT e di norma consistono in 1) una o piu' prove di prima lingua straniera; 2) una o piu' prove di seconda lingua straniera; 3) un test di traduzione dalla prima lingua straniera verso la lingua base di iscrizione; 4) un test di traduzione dalla lingua base di iscrizione verso la prima lingua straniera; 5) un test di traduzione dalla seconda lingua straniera verso la lingua base di iscrizione e 6) un test di traduzione dalla lingua base di iscrizione verso la seconda lingua straniera. Le modalita' di iscrizione all'esame di ammissione al terzo anno vengono indicate con apposito bando emesso dalla stessa SSLMIT, il cui termine e' fissato annualmente dal consiglio della scuola. I candidati dichiarati idonei in base all'esame di ammissione possono immatricolarsi anche nell'anno accademico successivo. Art. 227. - Articolazione degli insegnamenti. Premessa - Il corso di laurea in traduzione e in interpretazione si articola in due bienni: il primo comune a tutti gli studenti comprende 14 annualita', mentre il secondo biennio di specializzazione, che si articola in due indirizzi (traduzione - interpretazione), comprende 18 annualita'. Il corso ufficiale di insegnamento si basa sull'unita' di misura che e' l'annualita' e il docente ufficiale della materia garantisce la validita' didattico-formativa e propedeutica di tale unita' con l'impegno previsto dalla normativa vigente. Secondo gli indirizzi attivati, il consiglio della SSLMIT individuera' curricula didattici specifici, sulla base di criteri di coerenza e funzionalita', tenuto conto delle risorse umane e del mercato del lavoro. Lo studente ha comunque facolta' di proporre un percorso formativo individuale, sempre all'interno del piano di studio. Nell'ambito della sperimentazione didattica, e allo scopo di utilizzare esperienze e professionalita' multidisciplinari, nella predisposizione dei curricula il consiglio della SSLMIT puo' prevedere moduli didattici quali corsi, seminari ed esercitazioni interdisciplinari, il teamteaching, corsi intensivi, quotandoli in frazioni di annualita'. Lingue straniere - Le lingue straniere di studio sono almeno due: una prima e una seconda lingua straniera. Allo studente puo' essere concesso di seguire un'ulteriore o piu' lingue straniere con curriculum determinato dal consiglio della scuola. Esse sono sovrannumerarie, e risultano sulle attestazioni di studio. Qualora lo studente ne completi il curriculum, esse vengono menzionate sul diploma di laurea. Al momento della redazione del presente ordinamento, sono attivate le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, italiano come lingue base d'iscrizione e prime lingue; inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, sloveno, serbo-croato, olandese, portoghese, cinese come seconde lingue straniere; ulteriori lingue possono essere scelte fra le seconde lingue attivate. Compatibilmente con le risorse disponibili e in considerazione degli sbocchi professionali dei laureati, il consiglio della scuola puo': attivare l'insegnamento di altre lingue; rideterminare quali lingue vengono attivate come prima, seconda, lingua base d'iscrizione o lingua aggiuntiva. Biennio comune - Il biennio comune comprende le seguenti 14 annualita': I Anno - 6 esami: 1. Prima lingua; 2. Seconda lingua; 3. Traduzione in italiano dalla prima lingua (*); 4. Traduzione in italiano dalla seconda lingua; 5. Linguistica generale; 6. Filologia della prima lingua o disciplina affine. II Anno - 8 esami: 1. Prima lingua; 2. Seconda lingua; 3. Traduzione dall'italiano nella prima lingua (*); 4. Traduzione dall'italiano nella seconda lingua; 5. Filologia della seconda lingua o disciplina affine; 6. Etnolinguistica, sociolinguistica o disciplina affine; 7. Interpretazione di trattativa tra l'italiano e la prima lingua straniera (*); 8. Opzionale. (*) Nel caso di studenti iscritti al corso di italiano prima lingua, al posto di lingua italiana leggasi lingua base di iscrizione. Biennio di specializzazione - Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi: Traduzione; Interpretazione di conferenza. Nell'ambito della programmazione, la SSLMIT puo' istituire ulteriori indirizzi basati sugli insegnamenti gia' attivati, secondo le proprie specifiche esigenze e tenuto conto del mercato di lavoro e delle risorse disponibili. Gli indirizzi attivati comprendono le seguenti 18 annualita': III Anno - 9 esami: 1. Lingua e linguistica della prima lingua; 2. Lingua e linguistica della seconda lingua; 3. Lingua e linguistica della lingua base. Corso di specializzazione in traduzione 4. Traduzione specializzata in italiano dalla prima lingua (*); 5. Traduzione specializzata in italiano dalla seconda lingua; 6. Letteratura della prima lingua; 7. Letteratura della seconda lingua; 8. Letteratura della lingua base; 9. Opzionale. Corso di specializzazione in interpretazione di conferenza 4. Interpretazione consecutiva in italiano dalla prima lingua (*); 5. Interpretazione consecutiva dall'italiano nella prima lingua (*); 6. Interpretazione consecutiva in italiano dalla seconda lingua; 7. Opzionale; 8. Opzionale; 9. Opzionale. IV Anno - 9 esami: 1. Lingua e linguistica della prima lingua; 2. Lingua e linguistica della seconda lingua; 3. Lingua e linguistica della lingua base. Corso di specializzazione in traduzione 4. Traduzione specializzata dall'italiano nella prima lingua (*); 5. Traduzione specializzata dall'italiano nella seconda lingua; 6. Letteratura della prima lingua; 7. Letteratura della seconda lingua; 8. Opzionale; 9. Opzionale. Corso di specializzazione in interpretazione di conferenza 4. Interpretazione simultanea in italiano dalla prima lingua (*); 5. Interpretazione simultanea dall'italiano nella prima lingua (*); 6. Interpretazione simultanea in italiano dalla seconda lingua; 7. Opzionale; 8. Opzionale; 9. Opzionale. (*) Nel caso di studenti iscritti al corso di italiano prima lingua, al posto di lingua italiana leggasi lingua base di iscrizione. Gli esami opzionali hanno la funzione di completare la preparazione culturale e professionale dello studente, orientandola verso un percorso formativo coerente. La Scuola attivera' annualmente degli insegnamenti opzionali afferenti alle seguenti aree, individuate come principali ai fini degli sbocchi occupazionali degli studenti: scienze della traduzione e dell'interpretazione; scienze linguistiche e letterarie; scienze storiche; scienze geografiche; scienze glottodidattiche; scienze informatiche; lingue e letterature straniere; scienze giuridiche; scienze economiche; scienze matematiche e naturali; scienze mediche; scienze politiche e diplomatiche. Qualora non sia possibile attivare tali insegnamenti presso la scuola, il consiglio, nel Manifesto degli studi, indichera' quali insegnamenti impartiti presso altre facolta' dell'Ateneo sono consigliati. Lo studente ha comunque facolta' di proporre un percorso formativo individuale, predisponendo un piano di studi da sottoporre all'approvazione del consiglio della scuola. Art. 228. - Frequenza, esami di profitto e propedeuticita'. Frequenza - Secondo quanto previsto dalle norme vigenti, la frequenza ai singoli corsi ufficiali che compongono il corso di laurea in traduzione e in interpretazione e' obbligatoria. Esami di profitto - Per essere ammesso a sostenere l'esame finale e l'esame di laurea, lo studente deve aver seguito gli insegnamenti ufficiali, in conformita' con quanto stabilito al precedente art. 227, e aver superato i relativi esami. Nel primo anno di corso, gli studenti stranieri sono tenuti a sostenere una prova scritta di composizione italiana. Il voto finale dell'esame di profitto e' deliberato dalla commissione d'esame, tenuto conto di eventuali prove parziali e intermedie sostenute durante l'anno di corso. Propedeuticita' - Gli esami di 1a e 2a lingua straniera 1 e 2 (1 e 2 anno) sono propedeutici agli esami di 1a e 2a lingua e linguistica straniera 1 e 2 (3 e 4 anno). Inoltre, per lo studente che vorra' optare per il corso di specializzazione in traduzione, l'esame di traduzione dalla lingua straniera verso la lingua base d'iscrizione (1 anno) e' propedeutico alla traduzione specializzata dalla lingua straniera verso la lingua base d'iscrizione (3 anno). Allo stesso modo, l'esame di traduzione dalla lingua base d'iscrizione verso la lingua straniera (2 anno) e' propedeutico alla traduzione specializzata dalla lingua base d'iscrizione verso la lingua straniera (4 anno). Per il corso di specializzazione in interpretazione, invece, e' l'esame di interpretazione di trattativa tra la lingua straniera e la lingua base d'iscrizione che e' propedeutico a tutti gli esami di interpretazione del 2 biennio di specializzazione. Il consiglio della SSLMIT ha comunque facolta' di stabilire annualmente ulteriori propedeuticita' ove lo ritenga opportuno. Art. 229. - L'esame finale. Dopo aver seguito tutte le annualita' prescritte, di cui agli articoli 226 e 227, e superato tutti gli esami di profitto relativi, lo studente deve superare un esame finale, preliminare all'esame di laurea, che consiste in prove di accertamento della competenza linguistica e della preparazione professionale proprie del corso di specializzazione seguito, di cui le modalita' ai successivi commi del presente articolo. Il consiglio della SSLMIT nomina annualmente un'apposita commissione per l'esame finale che consta di un presidente e di almeno quattro membri effettivi i quali, una volta stabilita all'unanimita' l'esito positivo della prova, esprimono un giudizio di "ottimo", "buono", "discreto" o "sufficiente". Il giudizio finale espresso dalla commissione, di cui l'ottimo deve essere unanime mentre gli altri vengono stabiliti con la semplice maggioranza dei membri della commissione, e' tradotto in un valore numerico nel modo seguente: ottimo = 4 punti; buono= 3 punti; discreto = 2 punti; sufficiente = 1 punto. Questo valore numerico e' da aggiungere alla media degli esami di profitto espressa in centodecimi prima dell'esame di laurea. L'esame finale in traduzione - L'esame finale in traduzione consiste in una traduzione specializzata di un numero di battute compreso tra le 9000 e 12000 o l'equivalente per lingue con sistemi di scrittura diverse e, di norma, si svolge dalla prima o dalla seconda lingua straniera verso la lingua base di iscrizione. La traduzione sara' corredata da una presentazione dell'approccio metodologico utilizzato e delle problematiche affrontate. La prova potra' essere integrata da una discussione orale. Il consiglio della SSLMIT puo', a richiesta dello studente, autorizzare la traduzione verso la prima o seconda lingua straniera invece della lingua base di iscrizione, dopo aver sentito il parere della commissione dell'esame finale e del docente ufficiale della traduzione specializzata della lingua straniera richiesta. L'esame finale in interpretazione - L'esame finale in interpretazione consta di cinque parti che vengono sostenute in un'unica sessione: interpretazione consecutiva dalla prima lingua straniera verso la lingua base d'iscrizione; interpretazione consecutiva dalla seconda lingua straniera verso la lingua base d'iscrizione; interpretazione simultanea dalla prima lingua straniera verso la lingua base d'iscrizione; interpretazione simultanea dalla seconda lingua straniera verso la lingua base d'iscrizione; interpretazione consecutiva o simultanea dalla lingua base d'iscrizione verso la prima lingua straniera. Il consiglio della SSLMIT puo', a richiesta dello studente, autorizzare l'interpretazione dalla seconda lingua straniera verso la prima lingua straniera, dopo aver sentito il parere della commissione dell'esame finale e del docente ufficiale dell'interpretazione nella prima lingua straniera richiesta. Con le stesse modalita' gli studenti iscritti al corso di italiano prima lingua straniera possono assere autorizzati a sostenere l'interpretazione dalla seconda lingua straniera verso la lingua base di iscrizione. Art. 230. - Esame di laurea. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente, svolta sotto la guida di un relatore e di un correlatore. Relatore e correlatore sono, di norma, membri interni della SSLMIT anche se il direttore ha facolta' di nominare un docente esterno come relatore o correlatore qualora le precise competenze in materia di questi manchino all'interno della propria struttura. Sono i due relatori, in quanto membri effettivi della commissione dell'esame di laurea, a proporre il voto finale della laurea espresso in centodecimi, tenuto conto delle risultanze dell'intera carriera universitaria e dell'esame finale e in conformita' alle modalita' fissate dal consiglio della SSLMIT. Eventuali secondi correlatori esterni possono essere invitati ad essere presenti alla discussione della tesi di laurea e ad esprimere parere sull'elaborato del candidato, ma non possono essere membri effettivi della commissione dell'esame di laurea ne' possono proporre un voto finale. La "lode" viene aggiunta al massimo voto numerico di 110 su 110 con giudizio unanime della Commissione tenuto conto di tutta la carriera di studi del candidato. Il diploma di laurea menzionera' il corso di specializzazione, la prima e la seconda lingua straniera ed eventuali ulteriori lingue di studio. Art. 231. - Il manifesto degli studi. Il consiglio della SSLMIT, nel predisporre annualmente il manifesto degli studi, delibera su quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1991 e, in modo particolare, circa i corsi ufficiali di insegnamento, le denominazioni delle discipline dei corsi con riferimento ai settori scientifico-disciplinari, gli indirizzi attivati, il piano di studi per ogni anno di corso e per ogni indirizzo attivato, le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto e le modalita' dell'esame finale preliminare alla laurea. Il consiglio della SSLMIT predispone il manifesto degli studi entro il mese di giugno di modo che esso venga pubblicato e diffuso entro il mese di agosto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trieste, 10 febbraio 1997 Il rettore