N. 436 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 2007

Ordinanza  emessa  il  12  gennaio  2007 dal tribunale amministrativo
regionale  della  Puglia  -  Sezione di Lecce sul ricorso proposto da
Torre Pizzo Investimenti S.r.l. contro Regione Puglia ed altri

Parchi  e  riserve naturali - Regione Puglia - Istituzione del «Parco
  Naturale  Regionale Isola di S. Andrea - Litorale di Punta Pizzo» -
  Approvazione  con  legge  provvedimento  di atti amministrativi del
  propedeutico  provvedimento  amministrativo  -  Irragionevolezza ed
  incidenza  sul  principio di buon andamento della P.A. - Violazione
  delle  regole adottate dal Tribunale amministrativo regionale nelle
  sentenze  nn. 1184,  1185 e 1186 /2006, in particolare in relazione
  al  contraddittorio  con  gli  interessati  e  alla  unanimita' dei
  consensi  delle pubbliche amministrazioni presenti nella Conferenza
  dei Servizi.
- Legge  della  Regione  Puglia  10 luglio  2006,  n. 20,  artt. 1  e
  seguenti.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.24 del 20-6-2007 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 1067/2006
presentato  dalla  Torre  Pizzo  Investimenti  S.r.l., in persona del
legale  rappresentante  sig.ra  Maria Concetta Patti, rappresentata e
difesa dall'avv. Gianluigi Pellegrino, presso il cui studio in Lecce,
via Augusto Imperatore n. 16, e' elettivamente domiciliata;
    Contro  la  Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore
della  giunta  regionale,  rappresentata  e  difesa  dall'avv. Fulvio
Mastroviti;  il  Comune  di  Gallipoli,  in  persona  del sindaco pro
tempore,   rappresentato  e  difeso  dall'avv. Francesca  Traldi;  la
Provincia  di  Lecce,  in  persona  del  presidente  pro tempore, non
costituita   in   giudizio;   per  l'annullamento  degli  atti  della
conferenza  di servizi per l'istituzione dell'area naturale protetta,
ex  art. 6  l.r.  n. 19/1997, «Parco regionale Isola di Sant'Andrea -
Litorale  di  Punta  Pizzo», svoltasi il 15 maggio 2006; di tutti gli
atti preparatori e consequenziali alla predetta conferenza di servizi
e,  tra  i secondi, la determinazione adottata dalla Giunta regionale
Pugliese  in  data  23  maggio 2006, ai fini della presa d'atto dello
schema del disegno di legge istitutiva del Parco, schema corredato da
una  relazione  del  dirigente  l'Ufficio  regionale parchi e riserve
naturali,  e  del  loro  successivo  invio al consiglio regionale per
l'approvazione della legge istitutiva dell'area naturale protetta; di
tutti   gli   atti  presupposti  che  formano  oggetto  del  relativo
procedimento,   tra  cui:  le  preconferenze,  le  deliberazioni  del
Consiglio  comunale  di  Gallipoli  e l'atto della giunta regionale 5
ottobre 2004.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia,
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato  alla  pubblica udienza del 10 gennaio 2007 il relatore
cons.  dott.  Enrico  d'Arpe;  e  uditi,  altresi',  l'avv. Gianluigi
Pellegrino  per  la societa' ricorrente, l'avv. Fulvio Mastroviti per
l'amministrazione  regionale resistente e l'avv. Francesca Traldi per
il Comune di Gallipoli.
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                     F a t t o  e  d i r i t t o

    La  Societa' ricorrente - proprietaria di una vasta area agricola
in  Gallipoli, ricompresa nel perimetro del Parco regionale «Isola di
Sant'Andrea  -  Litorale  di  Punta  Pizzo»  -  impugna  gli atti del
procedimento   amministrativo   finalizzato   all'istituzione   della
predetta area naturale protetta ex art. 6, legge regionale n. 19/1997
e,  precisamente,  il verbale del 15 maggio 2006 della Conferenza dei
servizi  tenuta  ai  sensi  del  comma quinto dell'art. 6, della l.r.
n. 19/1997,  nonche' tutti gli atti preparatori e consequenziali: tra
cui la determinazione adottata (ai sensi del sesto comma dell'art. 6,
l.r.  n. 19/1997)  dalla  Giunta regionale pugliese in data 23 maggio
2006  ed  il  suo successivo invio al consiglio regionale (unitamente
allo   schema  di  d.d.l.  ed  all'allegata  planimetria  recante  la
perimetrazione  del  parco  naturale)  per l'approvazione della legge
istitutiva  dell'area  naturale  protetta;  e  le  preconferenze,  le
deliberazioni  del  Consiglio  comunale  di  Gallipoli e l'atto della
giunta regionale 5 ottobre 2004.
    Osserva   il   collegio   che   l'impugnativa  dei  provvedimenti
amministrativi  interposta  con  il ricorso introduttivo del presente
giudizio  dovrebbe  essere  dichiarata  improcedibile, poiche' (nelle
more  della  definizione del processo) e' stata approvata, promulgata
ed  e'  entrata  in vigore (a seguito della rituale pubblicazione nel
Bollettino  ufficiale  della Regione Puglia n. 87 del 12 luglio 2006)
la   legge   regionale   10  luglio  2006  n. 20  (avente  natura  di
legge-provvedimento  di  approvazione) istitutiva del «Parco naturale
regionale  Isola  di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo» (confronta:
Tribunale  amministrativo  regionale  Puglia,  I  Sezione di Lecce, 7
novembre  2006,  n. 5188;  Consiglio  di Stato, IV Sezione, 10 agosto
2004, n. 5499; 24 marzo 2004, n. 1559).
    E'   noto,   infatti,   che   -  alla  stregua  dell'insegnamento
giurisprudenziale  prevalente e condivisibile la sopravvenienza della
«legge-provvedimento»  (e  cioe',  di un atto formalmente legislativo
che tiene, tuttavia, luogo di provvedimenti amministrativi, in quanto
dispone,  in  concreto,  su  casi  e  rapporti  specifici)  determina
l'improcedibilita'  del  ricorso  proposto  contro  l'originario atto
amministrativo,  in  quanto  il  sindacato del giudice amministrativo
incontra  un limite insormontabile nell'intervenuta legificazione del
provvedimento  amministrativo  (Consiglio  di  Stato,  IV Sezione, 23
settembre 2004, n. 6219).
    D'altra  parte,  i  diritti  di  difesa del cittadino, in caso di
approvazione  con  legge  di  un  atto amministrativo lesivo dei suoi
interessi,  non  vengono sacrificati, ma si trasferiscono (secondo il
regime di controllo proprio del provvedimento normativo medio tempore
intervenuto)   dalla   giurisdizione  amministrativa  alla  giustizia
costituzionale.
    In  altri  termini,  il  sistema  di  tutela giudiziaria segue la
natura     giuridica     dell'atto     contestato,     sicche'     la
legge-provvedimento, ancorche' approvativa di un atto amministrativo,
puo'  essere  (eventualmente)  sindacata,  previa intermediazione del
giudice  rimettente,  solo  dal  suo  giudice naturale, e cioe' dalla
Corte costituzionale (Consiglio di Stato, IV Sezione, 19 ottobre 2004
n. 6727).
    Quindi,   l'attenzione  del  tribunale  deve  concentrarsi  sulle
questioni  di  legittimita' costituzionale sollevate dalla ricorrente
(anche nella memoria difensiva finale).
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 6 e 8
della  legge  regionale  24  luglio 1997, n. 19, nelle parti relative
alle  misure  di  salvaguardia,  non  puo' - ad avviso del Collegio -
essere   ritenuta  (attualmente)  rilevante  nel  presente  giudizio,
poiche'  le  predette  misure  di salvaguardia hanno cessato di avere
efficacia all'atto dell'approvazione della legge regionale n. 20/2006
istitutiva del Parco naturale regionale di che trattasi.
    Appare,  invece,  rilevante  e  non  manifestamente  infondata la
prospettata  questione di legittimita' costituzionale di quest'ultima
legge   regionale,   per   l'allegata   irragionevolezza   delle  sue
disposizioni e perche' la stessa non avrebbe tenuto conto del mancato
rispetto  delle  regole  dettate  da  questo Tribunale amministrativo
regionale  (nelle  sentenze  numeri  1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in
relazione  alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in
particolare  per  cio'  che attiene al (corretto) contraddittorio con
gli  interessati  ed  al  carattere  necessariamente  decisorio della
conferenza  dei  servizi  di cui all'art. 6, quinto comma della legge
regionale pugliese 24 luglio 1997, n. 19.
    In via preliminare, il tribunale ritiene sussistente il requisito
della  rilevanza  della  predetta  questione di costituzionalita' nel
presente giudizio.
    Occorre in proposito tener conto della complessa problematica dei
rapporti  con le garanzie di tutela giurisdizionale della particolare
tipologia di legge-provvedimento de qua (c.d. legge di approvazione),
che  si  caratterizza  per  il  vincolo  funzionale  che  la  lega ai
provvedimenti amministrati in precedenza adottati e si connota per il
concorso  della  volonta' legislativa con quella amministrativa nella
definizione  del  contenuto  dispositivo  sostanziale definitivamente
descritto  dalla legge e si risolve, quanto al rapporto degli effetti
prodotti   dai   due   atti  ed  al  relativo  regime  degli  stessi,
nell'assorbimento degli atti amministrativi approvati nella legge che
li  approva,  della  quale  acquistano il valore e la forza formale e
sostanziale.
    Pertanto - da un lato - l'incidentale eccezione di illegittimita'
costituzionale  e'  (a  ben  vedere)  l'unico strumento processuale a
disposizione  della  ricorrente  per  tutelare  la  propria posizione
giuridica  soggettiva  nei  confronti  degli  impugnati provvedimenti
amministrativi,   «assorbiti»   dalla   Legge  regionale  che  li  ha
«approvati»;  e  - dall'altro - e' evidente che, solo nell'ipotesi in
cui  la  Consulta  dichiarasse  l'illegittimita' costituzionale della
legge  regionale  n. 20/2006,  il  ricorso  introduttivo del presente
processo non andrebbe incontro alla declaratoria di improcedibiita'.
    Il  Collegio  e',  poi,  dell'avviso  che  i  sollevati  dubbi di
costituzionalita'  in  ordine  al  contenuto  dispositivo della legge
regionale  pugliese  10  luglio  2006,  n. 20,  istitutiva del «Parco
naturale regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo», non
risultano manifestamente infondati.
    E'   opportuno,   sul  punto,  premettere  che  corollario  della
soprariportata ricostruzione concettuale dell'assetto di tutela delle
posizioni incise dalla legge-provvedimento e' la valorizzazione della
pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge,
sino  a  renderlo  ancor  piu'  incisivo  di  quello  giurisdizionale
sull'eccesso  di  potere,  in  modo da riconoscere al privato, seppur
nella  forma indiretta della rimessione della questione alla Consulta
da  parte  del  giudice  amministrativo,  una  forma di protezione ed
un'occasione   di   difesa   pari  a  quella  offerta  dal  sindacato
giurisdizionale  degli  atti  amministrativi  (Consiglio di Stato, IV
Sezione, 19 ottobre 2004, n. 6727).
    In  altri termini, il riconoscimento in capo al legislatore di un
vasto   ambito   di   discrezionalita'   deve  essere  opportunamente
bilanciato  attraverso  la  sottoposizione  del  relativo  potere  di
apprezzamento  al  vaglio di costituzionalita' sotto il profilo della
non  arbitrarieta'  e  della  ragionevolezza  delle scelte: sindacato
tanto  piu' rigoroso quanto piu' marcata e' la natura provvedimentale
dell'atto  sottoposto  a controllo, e che investe - in considerazione
della   natura   di   atto   sostanzialmente   amministrativo   della
legge-provvedimento  -  anche  gli atti amministrativi che ne sono il
presupposto.
    Tanto  premesso,  si  osserva che le disposizioni degli artt. 1 e
seguenti  della  legge  regionale  pugliese  10  luglio  2006, n. 20,
istitutiva  del  «Parco  naturale  regionale  Isola  di  S.  Andrea e
Litorale di Punta Pizzo», sembrano al Collegio porsi in contrasto con
gli  artt. 3  e  97  della  Costituzione per l'irragionevolezza delle
disposizioni   stesse,   anche   perche'   il   consiglio   regionale
(nell'approvare  la predetta legge-provvedimento) non ha tenuto conto
del  mancato  rispetto  delle  regole  dettate  da  questo  Tribunale
amministrativo  regionale  (con  le  sentenze  esecutive numeri 1184,
1185,  1186  e  1187/2006)  in relazione  alla  fase del propedeutico
procedimento  amministrativo,  in particolare per cio' che attiene al
(corretto)  contraddittorio  con  gli  interessati  ed  al  carattere
necessariamente   decisorio  della  conferenza  dei  servizi  di  cui
all'art. 6,  quinto  comma  della  legge regionale pugliese 24 luglio
1997, n. 19.
    Infatti,  per un verso, la (rinnovata) Conferenza dei servizi del
15  maggio  2006  si e' tenuta (prematuramente) in una data in cui il
termine  per  la  presentazion  delle  osservazioni  da  parte  degli
intetessati  non era ancora scaduto, per altro verso, e' mancata ogni
decisione  nella competente sede amministrativa in merito alle dodici
osservazioni pervenute e, per altro verso ancora, non si e' raggiunta
l'unanimita' dei consensi delle pubbliche amministrazioni presenti in
sede  conferenziale  circa la concreta perimetrazione dell'istituenda
area protetta, avendo l'Amministrazione provinciale di Lecce espresso
parere  favorevole all'istituzione dell'area de qua solo a condizione
(poi  non  avveratasi)  che  il  perimetro del parco naturale venisse
riportato  a  quello  individuato  nella  originaria proposta da essa
redatta.
    In  conclusione, sottolineato che era, invece, indispensabile (in
forza  del combinato disposto degli artt. 6, quinto comma della legge
regionale  n.   19/1997 e 27 della legge n. 142/1990, attuale art. 34
del  t.u.  n. 267/2000)  raggiungere  l'unanimita' dei consensi delle
pubbliche  amministrazioni partecipanti nell'ambito di una conferenza
dei  servizi di carattere decisorio (e non meramente istruttorio), il
tribunale  ritiene  irragionevole  e  contraria  al principio di buon
andamento  dell'attivita'  amministrativa  la  scelta  operata  dagli
articoli  1  e seguenti della legge regionale n. 20/2006 di istituire
immediatamente  (in  tali  condizioni) il parco naturale regionale di
che  trattasi, fissandone la perimetrazione - in spregio delle regole
sulle competenze delineate dalla stessa regione nella legge regionale
n.    19/1997   (cosi'   come   interpretate   da   questo  Tribunale
amministrativo  regionale)  - direttamente nella fase legislativa del
procedimento,  di  cui  al  sesto  comma dell'art. 6 della menzionata
legge    regionale    n. 19/1997    (peraltro   disattendendo,   solo
implicitamente,   le   osservazioni  presentate  in  proposito  dagli
interessati).
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 23  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 e ritenuta la
rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione
di  legittimita'  costituzionale, dispone la sospensione del giudizio
iniziato  con  il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte
costituzionale la definizione della costituzionalita' degli artt. 1 e
seguenti  della  legge  regionale  pugliese  10  luglio  2006,  n. 20
(istitutiva  del  «Parco  naturale  regionale  Isola  di  S. Andrea e
Litorale di Punta Pizzo»), in relazione agli artt. 3 e 97 della Carta
costituzionale.
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa  ed  al  presidente  della  giunta
regionale pugliese e comunicata al presidente del consiglio regionale
pugliese.
    Cosi'  deciso  in Lecce, nella Camera di consiglio del 10 gennaio
2007.
                        Il Presidene: Ravalli
Il consigliere relatore-estensore: D'Arpe
07C0755