LEGGE 10 febbraio 1982, n. 34
Modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita.(GU n.43 del 13-2-1982)
Vigente al: 28-2-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Le annotazioni concernenti gli atti di matrimonio di cui e' stata pronunciata la nullita' con sentenza eseguibile nello Stato, gli atti di matrimonio per i quali la corte di appello ha emesso i provvedimenti previsti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e gli atti di matrimonio celebrati dinanzi ad un ministro del culto cattolico per i quali e' stata pronunciata sentenza di annullamento della trascrizione non debbono essere riportate nell'estratto per riassunto dell'atto di nascita. L'estratto rilasciato per la richiesta di pubblicazione ai sensi dell'articolo 97 del codice civile deve contenere le annotazioni di cui al comma precedente e la menzione che esso e' rilasciato ai fini delle pubblicazioni matrimoniali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 febbraio 1982 PERTINI SPADOLINI - DARIDA - ROGNONI Visto, il Guardasigilli: DARIDA