MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 8 luglio 2014 

Inammissibilita'   dell'istanza   dell'Istituto   «CE.FI.SE    Centro
Fiorentino per lo  studio  dell'evoluzionismo»  per  istituire  e  ad
attivare nella sede  di  Firenze  un  corso  di  specializzazione  in
psicoterapia. (14A05721) 
(GU n.171 del 25-7-2014)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e  coreutica
                          e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia"; 
  Visto il decreto in data 2 aprile  2013,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia Nazionale di Valutazione  del  sistema  Universitario  e
della Ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 2 agosto 2007 di diniego dell'abilitazione
al "Centro Fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo" ad  istituire
e ad attivare nella sede di Firenze un corso di  specializzazione  in
psicoterapia; 
  Visti  gli   ulteriori   decreti   di   diniego   dell'abilitazione
all'Istituto suddetto datati 21 luglio 2008, 27 febbraio  2009  e  15
dicembre 2011; 
  Vista  la  reiterazione  dell'istanza  con  la   quale   l'Istituto
"CE.FI.SE Centro Fiorentino  per  lo  studio  dell'evoluzionismo"  ha
chiesto l'abilitazione  ad  istituire  e  ad  attivare  un  corso  di
specializzazione in psicoterapia in Firenze - viale U. Bassi, 1 - per
un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari
a 10 unita' e, per l'intero corso, a 40 unita'; 
  Visto l'art. 5, comma  1  del  Regolamento  approvato  con  decreto
ministeriale 509/98, che  prevede,  relativamente  alla  reiterazione
dell'istanza  che  "Gli  istituti  ai  quali  sia  stato  negato   il
riconoscimento  possono  produrre  nuova  istanza  nella  quale,   in
relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a  pena
di  inammissibilita',  elementi   nuovi,   idoneamente   motivati   e
documentati.  Il  relativo  provvedimento  di   inammissibilita'   e'
adottato previo parere della commissione"; 
  Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva  nella
riunione del 25 giugno 2014, ha dichiarato inammissibile l'istanza di
riconoscimento in quanto dall'esame della  documentazione  presentata
non si rileva alcun nuovo elemento idoneamente motivato e documentato
in relazione alla richiesta di ulteriore valutazione della scuola; 
  Ritenuto  che  per   i   motivi   sopraindicati   la   istanza   di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto "CE.FI.SE Centro
Fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo" con sede  in  Firenze  -
viale U. Bassi, 1 - per i fini di  cui  all'art.  4  del  regolamento
adottato  con  decreto  11  dicembre  1998,  n.  509  e'   dichiarata
inammissibile,   visto   il   motivato   parere   della   Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 luglio 2014 
 
                                    Il capo del Dipartimento: Mancini