N. 181 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 1999
Ordinanza emessa il 22 settembre 1999 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Thuile Rudolf ed altro contro il comune di Terlano ed altro Espropriazione per pubblica utilita' - Espropriazione di area fabbricabile - Riduzione dell'indennita' ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta I.C.I., qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennita' di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti - Violazione dei principi di giusto indennizzo e di uguaglianza, sotto il profilo del deteriore trattamento del soggetto espropriato rispetto a quello sottoposto a occupazione appropriativa. - D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 42.(GU n.18 del 26-4-2000 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da: Thuile Rudolf, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri, 5, presso l'avvocato Manzi Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Volgeer Reinhart, giusta delega a margine del ricorso - ricorrente - contro comune di Terlano - intimato - e sul secondo ricorso n. 14920/1998 proposto da: comune di Terlano, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via E. Pimentel, 2, presso l'avvocato Michele Costa, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Barbato Mario, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale - controricorrente e ricorrente incidentale - contro Thuile Rudolf - intimato - avverso la sentenza n. 47/1998 della Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, depositata il 26 febbraio 1998; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 settembre 1999 dal consigliere dott. Pasquale Reale; Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Antonio Buonajuto che ha concluso per l'eccezione di illegittimita' cost. art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 42 Cost.; Con decreto del 17 novembre 1994, emesso ai sensi dell'art. 5, l.p. 15 aprile 1991, n. 10, il presidente della giunta provinciale di Bolzano determinava in lire 109.422.460 l'idennita' di espropriazione spettante a Rudolf Thuile proprietario pro-quota di un'area espropriata dal comune di Terlano. Il Thuile proponeva opposizione alla stima sostenendo che il valore di lire 130.000 il mq, attribuito al suolo ubicato in zona di espansione destinata all'edilizia abitativa agevolata, era inadeguato. Il comune resisteva. Con sentenza del 26 febbraio 1998 la Corte d'appello, determinava in lire 108.501.912 l'indennita' spettante al Thuile. Dopo aver accertato a mezzo di consulenza tecnica che il valore dell'area era di lire 600.000 il mq, la corte di merito, in applicazione dell'art. 16, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, determinava l'indennita' riducendola ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione presentata dell'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (lire 109.020 il mq). Il Thuile ha proposto ricorso per cassazione. Il comune di Terlano ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato. Questa corte ritiene opportuno sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, legge n. 504/1992 in riferimento agli artt. 42 e 3 Cost. Sulla rilevanza della questione si osserva: l'art. 16, d.lgs. n. 504/1992 prevede, in caso di espropriazione di area fabbricabile, la riduzione dell'indennita' in misura pari all'importo indicato nella denuncia I.C.I., qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennita' di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti. Nel caso in esame l'importo dichiarato dall'espropriato ai fini dell'I.C.I. e' notevolmente inferiore all'indennita' determinata con i criteri indicati dall'art. 5-bis, legge n. 359/1992. Le considerazioni del ricorrente, quando sostiene che la citata disposizione sanzionatoria non si applica "ai terreni siti nella provincia autonoma di Bolzano", che "gode di competenza legislativa primaria in tema di espropriazione per pubblica utilita' per tutte le materie di competenza provinciale" ai sensi dell'art. 8 n. 22 dello statuto approvato con d.P.R. n. 670/1972, non possono essere condivise. La funzione legislativa riservata alla ragione a statuto speciale deve essere svolta "in armonia ... delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica" (art. 4, primo comma, d.P.R. n. 670/1972). Il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sul "riordino della finanza degli enti territoriali" - che introduce l'imposta comunale sugli immobili e disciplina (art. 16) anche l'indennita' di espropriazione - e' indiscutibilmente legge fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, in considerazione del contenuto e degli scopi che si prefigge. La legge, pertanto - anche nella parte in cui aggancia la determinazione dell'indennita' di espropriazione alla dichiarazione del valore dell'immobile ai fini dell'imposta - trova applicazione nella regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige, ancorche' gli artt. 4 e 8 dello statuto speciale approvato con d.P.R. n. 670/1972 riservino la materia dell'espropriazione per pubblica utilita' alla potesta' legislativa della regione e delle province di Trento e Bolzano. E', pertanto, rilevante la questione di costituzionalita' dell'art. 16, legge n. 504/1992, che questa Corte - come altre corti di merito (Corte d'appello di Genova del 15 aprile 1999, Gazzetta Ufficiale - prima serie speciale - n. 27/1999 e Corte d'Appello di Trieste del 18 dicembre 1998, Gazzetta Ufficiale - prima serie speciale - n. 19/1999) - intende sollevare con riferimento agli artt. 42 e 3 Cost. E' opportuno avvertire che la norma non consente interpretazione diversa da quella risultante dalla sua univoca dizione letterale, tale da rendere il precetto legislativo conforme a Costituzione. L'art. 16, legge n. 504/1992 "indennita' di espropriazione" dispone che "in caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennita' e' ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta (I.C.I.) qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennita' di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti". Il legislatore perseguendo lo scopo di sanzionare le dichiarazioni infedeli dei contribuenti, introduce, in concreto, un differente sistema di determinazione dell'indennita' che, a giudizio di questo collegio, viola i criteri di indennizzo previsti dal terzo comma dell'art. 42 Cost. La Corte costituzionale, in tema di indennita' di espropriazione, ha affermato che l'indennizzo deve pur sempre rappresentare un serio ristoro del pregiudizio economico risultante dalla espropriazione e non puo' essere quindi fissato in misura irrisoria o meramente simbolica (n. 5/1980). Inoltre, giudicando manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della disciplina per la determinazione dell'indennita' introdotta con l'art. 5-bis, legge n. 359/1992, ha osservato che nei criteri mediati introdotti da alcune leggi (legge n. 2898/885, legge n. 981/1931) sussiste un indefettibile riferimento ... al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, con la conseguenza che risulta violato il canone di congruita' ex art. 42 Cost., ove si adotti un diverso criterio che prescinde del tutto da tale valore venale (C. cost. n. 283/1993). Orbene, ad avviso di questa Corte, non e' coerente con i riferiti principi una disposizione che, per la determinazione dell'indennita', adotti un criterio avulso dalle caratteristiche essenziali del bene senza alcun riferimento al suo effettivo valore venale e non assicuri all'espropriato un indennizzo congruo serio ed adeguato che si avvicini alla realta' ed attualita' dei valori economici (C. cost. n. 160/1981). Tale deve ritenersi un'indennita' determinata in base alla dichiarazione resa dal contribuente a fini tributari. Il dichiarante - prescindendo dall'eventuale suo proposito di denunziare un valore inadeguato - e' privo di riferimenti catastali (come si verifica per la denuncia di fabbricati) e puo', pertanto, incorrere in errore ed indicare un importo che non rappresenta l'effettivo valore del bene, necessario elemento di riferimento per la determinazione dell'indennita' di espropriazione. Al fine di qualificare la natura dell'area e di stabilirne il valore venale in comune commercio - avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (art. 5, quinto comma, della stessa legge) - e' indispensabile una competenza, propria degli uffici catastali, che non puo' essere richiesta al contribuente. Anche con riferimento all'art. 3 Cost., si rileva non manifestamente infondata la questione di legittimita' della disposizione in esame. La norma determina un'irragionevole disparita' di trattamento tra chi subisce il regolare procedimento di espropriazione - ed e' eventualmente soggetto alla riduzione stabilita dalla norma punitiva in esame prevista solo per l'indennita' di espropriazione - e chi viene privato del suolo in seguito ad irreversibile trasformazione dell'area, nei cui confronti non trova applicazione la disposizione. Altro profilo di irragionevole disparita' di trattamento tra espropriati puo' ravvisarsi tra coloro che hanno omesso di denunziare l'immobile (evasori totali per i quali la norma non trova applicazione) ed espropriati che, avendo dichiarato un valore insufficente, hanno comunque indicato un parametro cui far riferimento per la determinazione dell'indennita'. Questi ultimi subiranno un danno ulteriore rispetto a quello che la violazione di carattere tributario per infedele dichiarazione comporta (accertamento maggiorato e pagamento delle relative sanzioni).
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 1 (indennita' di espropriazione) del d.lgs. n. 504/1992 (riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4, legge 23 ottobre 1992, n. 421) in riferimento agli artt. 42 e 3 Cost., nella parte in cui prevede che "in caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennita' e' ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennita' di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti". Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il relativo giudizio. Ordina la sospensione del presente processo. Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che ne sia data comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma il 22 settembre 1999. Il presidente: Corda 00C333