MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 settembre 2000 

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
dei  prodotti della vendemmia destinati a dare vini v.q.p.r.d. per la
campagna vitivinicola 2000/2001 della regione Toscana.
(GU n.220 del 20-9-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999 ed in particolare l'allegato V, lettera h), punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per le quali sia giusti-ficato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni  climatiche  lo  richiedano,  e  secondo  le condizioni da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  "cuve'e"  nel  luogo di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999,  ed  in  particolare  l'allegato  VI,  lettera f), punto 2, che
prevede  che,  qualora  le  condizioni  climatiche lo richiedano, gli
Stati  membri  interessati  possono  autorizzare l'aumento del titolo
alcolometrico  volumico  naturale  (effettivo  o potenziale) dell'uva
fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del
vino  nuovo  ancora  in  fermentazione  e  del  vino  atto  a dare un
v.q.p.r.d.;
  Visto   il   regolamento   del  Consiglio  C.E.  n.  1622/00  della
commissione  del  24 luglio  2000,  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento C.E. n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  sta'to adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel  suo ambito del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto  l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della
regione  Toscana  del  5 settembre  2000,  con  il quale la stessa ha
certificato  che  nel  proprio  territorio  si sono verificate per la
vendemmia  2000  condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha  chiesto
l'emanazione   del  provvedimento  che  autorizza  le  operazioni  di
arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ispettorato centrale
repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Nella  campagna  vitivinicola  2000/2001 e' consentito aumentare il
titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in
premessa,  ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione
Toscana.
  Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le
modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 14 settembre 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio