Maggiorazione forfettaria da riconoscersi, per l'anno 2000, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero.(GU n.15 del 20-1-2000)
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera; Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Vista la delibera del CIPE in data 3 marzo 1994; Sentita la Banca d'Italia; Attesa la necessita' di determinare per l'anno 2000 la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla normativa sopra citata; Decreta: La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa e' fissata per l'anno 2000 nella misura dell'1,10 per cento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 gennaio 2000 Il Ministro: Amato