MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 gennaio 2000 

Modificazioni  allo  statuto dell'Istituto per i servizi assicurativi
del Commercio estero (SACE).
(GU n.18 del 24-1-2000)

                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
               IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, come modificato
dal   decreto   legislativo  27  maggio  1999,  n.  170,  concernente
l'istituzione  dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio
estero (SACE);
  Visto  in  particolare  l'art.  4 del citato decreto legislativo n.
143/1998,   il   quale   prevede  che  l'ordinamento  della  SACE  e'
disciplinato  dallo  statuto,  emanato  con  decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con
il Ministro del commercio con l'estero;
  Visto  il  decreto  interministeriale n. 635568 del 10 agosto 1999,
con  il quale e' stato emanato lo statuto dell'Istituto per i servizi
assicurativi del commercio estero;
  Attesa   l'esigenza  di  modificare  lo  statuto  della  SACE,  per
migliorare la funzionalita' dell'Istituto stesso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  10  dello  statuto dell'Istituto per i servizi assicurativi
del  commercio estero (SACE), emanato con decreto del 10 agosto 1999,
e' sostituito dal seguente:
  "Il  comitato  esecutivo  e'  composto  dal  presidente,  dal  vice
presidente  e  da  due  consiglieri  del consiglio di amministrazione
scelti  dal  consiglio  stesso.  Ciascuno  dei consiglieri scelti dal
consiglio   ha   lo   stesso  supplente  nominato  nel  consiglio  di
amministrazione.  Il  presidente  ha come supplente un consigliere di
amministrazione  tra  quelli  designati  dal Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica ed il vice presidente ha
come  supplente  uno dei consiglieri di amministrazione designati dal
Ministro del commercio con l'estero.
  Alle   adunanze  del  comitato  esecutivo  partecipa  il  direttore
generale  e  possono assistere, previa autorizzazione del presidente,
dirigenti dell'Istituto.
  Il  comitato  esecutivo e' convocato e presieduto dal presidente o,
in  sua  assenza  o  impedimento,  dal  vice presidente, il quale, su
proposta  del  direttore  generale,  determina l'ordine del giorno di
ciascuna   adunanza.   La  convocazione  avviene  ogni  qualvolta  il
presidente lo ritenga opportuno e, normalmente, ogni due settimane.
  Per  la validita' delle adunanze e necessaria la presenza di almeno
due   consiglieri,   oltre   a   chi   la  presiede;  e'  ammessa  la
partecipazione  di  non piu' di due supplenti. Il comitato delibera a
maggioranza  di  voti;  in  caso  di  parita'  prevale il voto di chi
presiede.
  Il  segretario  del  consiglio di amministrazione esercita anche le
funzioni di segretario del comitato esecutivo.
  E'  applicabile  al  comitato  esecutivo  la disposizione di cui al
penultimo comma del precedente art. 8.
  I  verbali  delle adunanze del comitato esecutivo, sottoscritti dal
presidente  e  dal  segretario  e  trascritti in appositi libri, sono
tenuti a disposizione del consiglio di amministrazione".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 gennaio 2000

                                Il Ministro del tesoro, del bilancio
                                  e della programmazione economica
                                                Amato
       Il Ministro
del commercio con l'estero
         Fassino