MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 ottobre 1999 

Concessione  del  trattamento di integrazione salariale in favore dei
lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, in
Milano, unita' di Conegliano. (Decreto n. 27226).
(GU n.24 del 31-1-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
               della previdenza ed assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  presentata  dalla societa' La Rinascente S.p.a. -
Magazzini  UPIM, unita' Conegliano Veneto (Treviso), inoltrata presso
la   competente  direzione  regionale  del  lavoro  e  della  massima
occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 21 marzo 1996 e
che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di orario
di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti OO.SS.
dei lavoratori il data 30 gennaio 1996, successivamente integrato con
verbale di accordo del 9 settembre 1999, stabilisce per un periodo di
dodici mesi decorrente dal 5 febbraio 1996, una riduzione dell'orario
di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
    A)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  5 febbraio  1996  al
4 febbraio  1997  la  concessione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984,  n.  863,  nella misura ivi prevista in favore dei
lavoratori,  occupati  a  tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  -  Magazzini  UPIM, con sede in Milano e unita' di Conegliano
(Treviso),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'   che   stabilisce  per  il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario  di  lavoro  fino  ad un massimo di 416 ore di
lavoro,  articolate  su  settimane intere di sospensione e su singole
giornate lavorative, nei confronti di un massimo di undici lavoratori
su un organico di 17 unita';
    B)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  5 febbraio  1996  al
4 febbraio  1997  la  corresponsione  del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984,  n.  863,  nella misura ivi prevista in favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente
S.p.a.  -  Magazzini  UPIM, con sede in Milano e unita' di Conegliano
(Treviso),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'   che  stabilisce,  per  il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario  di  lavoro  fino  ad  un  massimo di 250 ore,
articolate  su  settimane intere di sospensione e su singole giornate
lavorative,   riproporzionata  in  base  all'effettiva  articolazione
dell'orario  di  lavoro  individuale,  nei confronti di un massimo di
quattro lavoratori, su un organico di 17 unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto disposto dal presente decreto, a
corrispondere  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della
La  Rinascente  S.p.a.,  Magazzini  UPIM,  il  particolare  beneficio
previsto  dal  comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  nei  limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei
criteri   di   priorita'   individuati   nel   decreto   ministeriale
dell'8 febbraio  1996,  in  premessa indicato, registrato dalla Corte
dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 ottobre 1999
                                         Il direttore generale: Daddi