MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 ottobre 1999 

Concessione  del  trattamento di integrazione salariale in favore dei
lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, in
Milano, unita' di Bassano del Grappa. (Decreto n. 27227).
(GU n.24 del 31-1-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
               della previdenza ed assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni:
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988 n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608  che  individua  in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3  e  4,  relativi  alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei Conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996  n.  510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  presentata  dalla societa' La Rinascente S.p.a. -
Magazzini  UPIM,  Unita'  di  Bassano del Grappa (Vicenza), inoltrata
presso  la  competente direzione regionale del lavoro e della massima
occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 24 ottobre 1995
e che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario
di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti OO.SS.
dei  lavoratori in data 15 giugno 1996, successivamente integrato con
verbale di accordo del 9 settembre 1999, stabilisce per un periodo di
12  mesi  decorrente  dal 17 giugno 1996 una riduzione dell'orario di
lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
    A) e' autorizzata, per il periodo dal 17 giugno 1996 al 16 giugno
1997  la concessione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati
a  tempo  pieno,  dipendenti  dalla  La Rinascente S.p.a. - Magazzino
UPIM, con sede in Milano, unita' di Bassano del Grappa (Vicenza), per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce  per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro  fino  ad  un  massimo  di  160  ore  di lavoro, articolate su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti di un massimo di 10 lavoratori su un organico di 18 unita';
    B) e' autorizzata, per il periodo dal 17 giugno 1996 al 16 giugno
1997  la  corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n.  863,  nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori,
occupati  a  tempo  parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. -
Magazzino  UPIM,  con  sede  in Milano e unita' di Bassano del Grappa
(Vicenza),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'   che   stabilisce  per  il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario  di  lavoro  fino  ad  un  massimo  di 96 ore,
articolate  su  settimane intere di sospensione e su singole giornate
lavorative,   riproporzionata  in  base  all'effettiva  articolazione
dell'orario  di  lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 6
lavoratori, su un organico di 18 unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto - a
corrispondere  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della
La  Rinascente  S.p.a.  Magazzini  Upim  -  il  particolare beneficio
previsto  dal  comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  nei  limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale dell'8
febbraio  1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 ottobre 1999
                                         Il direttore generale: Daddi