MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 ottobre 1999 

Corresponsione  del  trattamento  di integrazione salariale in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  La  Rinascente S.p.a. - Magazzino
Upim, in Milano, unita' di Matera. (Decreto n. 27238).
(GU n.24 del 31-1-2000)

                        IL DIRIGENTE GENERALE
               della previdenza ed assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma 35,  del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito,  con modificazioni, nella legge28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3  e  4,  relativi  alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma 4,  dell'art.  6,  del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma
stesso;
  Vista  l'istanza  presentata  dalla societa' La Rinascente S.p.a. -
Magazzini  Upim,  unita'  di  Matera,  inoltrata presso la competente
direzione  regionale  del  lavoro  e  massima  occupazione,  come  da
protocollo dello stesso, in data 11 dicembre 1996 e che unitamente al
contratto   di  solidarieta'  per  riduzione  di  orario  di  lavoro,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data 29 ottobre 1996,
successivamente  integrato  con  verbale  di  accordo del 9 settembre
1999,  stabilisce  per  un  periodo di dodici mesi decorrente dall'11
novembre  1996  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  previsto dal
contratto nazionale del settore commercio;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
    A) e'  autorizzata,  per  il  periodo  dall'11 novembre  1996  al
10 novembre  1997  la  corresponsione del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre  1984,  n.  726, convertito con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei
lavoratori,  occupati  a  tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  - Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Matera, per i
quali  e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo di quattrocentotrentacinque ore di lavoro, articolate
su  settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative,
nei  confronti  di  un  massimo di 18 lavoratori su un organico di 24
unita';
    B) e'  autorizzata,  per  il  periodo  dall'11 novembre  1996  al
10 novembre  1997  la  corresponsione del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre  1984,  n.  726, convertito con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente
S.p.a.  - Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Matera, per i
quali  e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo  di  duecentosessantuno  ore, articolate su settimane
intere   di   sospensione   e   su   singole   giornate   lavorative,
riproporzionata  in  base  all'effettiva articolazione dell'orario di
lavoro  individuale,  nei confronti di un massimo di 5 lavoratori, su
un organico di 24 unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale   e'  altresi
autorizzato,  nell'ambito  di quanto disposto dal presente decreto, a
corrispondere  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della
La  Rinascente  S.p.a.  -  Magazzini  Upim,  il particolare beneficio
previsto  dal  comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  nei  limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale dell'8
febbraio  1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 ottobre 1999
                                         Il direttore generale: Daddi