AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

COMUNICATO

                   Norme di sicurezza nei cantieri
(GU n.24 del 31-1-2000)

    Con  esposto  pervenuto  il  23 novembre  1999  le organizzazioni
sindacali   FILLEA/CGIL,   FENEAL/UIL,   FILCA/CISL   esponevano  una
situazione  di  mancata  osservanza  delle  norme  di  sicurezza  nei
cantieri  edili  e l'esame della normativa evidenziava una situazione
di  incertezza  circa  in  termini  in  cui  debbono essere applicate
coerenti misure, situazione che richiede un intervento dell'Autorita'
che  offra  alle  amministrazioni  appaltatrici e alle imprese chiari
elementi  di  riferimento per l'adempimento dei relativi obblighi, di
particolare significazione sociale.
    In base alla normativa vigente, e' da ritenere quanto segue:
      1. La mancata emanazione del regolamento governativo in materia
di  piani  di  sicurezza  nei  cantieri, di cui all'art. 31, comma 1,
della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109  e successive modificazioni
(legge  quadro  sui lavori pubblici), non esclude l'immediata vigenza
delle norme dettate in materia di sicurezza dalla legge stessa, quali
risultanti  dalle indicazioni contenute nella legge 18 novembre 1998,
n. 415.
      2.  Fermi  restando,  pertanto, per il periodo antecedente, gli
obblighi  in  materia di sicurezza imposti dalla normativa al momento
vigente,  a  decorrere dalla data di entrata in vigore della indicata
legge  18 novembre  1998, n. 415, le amministrazioni appaltanti hanno
l'obbligo  di  evidenziare  nei  bandi  di gara gli oneri relativi ai
piani di sicurezza, oneri da ritenersi non soggetti a ribasso d'asta.
      3.  Pur in mancanza di parametri normativi di riferimento e che
saranno   precisati   nel   regolamento  di  cui  al  punto  1,  alla
determinazione  degli  oneri  suddetti, le stazioni appaltanti devono
provvedere  caso  per caso, in maniera non elusiva delle prescrizioni
normative,  sulla  base della specificita' dei lavori ed in ogni caso
nei limiti dei contenuti minimi dei piani.
      4. Alle disposizioni vigenti, e come in precedenza individuate,
vanno  conformati  i  bandi  in  corso di definizione; laddove, per i
bandi  gia'  definiti, dovranno comunque essere adottate le opportune
misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori nelle lavorazioni
in atto.
      5.  Ne  consegue la illegittimita' dei bandi che non contengono
la  predetta indicazione o che prevedano oneri in misura inadeguata e
pertanto   comportanti   un'applicazione  elusiva  alle  prescrizioni
normative.
    Cio' in base alle seguenti considerazioni:
      1. L'obbligo di assicurare un ambiente di lavoro che garantisca
l'incolumita' fisica degli addetti, per le opere pubbliche, ha avuto,
per la prima volta, enunciazione generale con l'art. 18, commi 7 e 8,
della  legge  19 marzo 1990, n. 55. La norma ha previsto una serie di
adempimenti   a  carico  dell'appaltatore  tenuto,  tra  l'altro,  ad
adottare  un  piano  di  sicurezza  da coordinare, eventualmente, con
analoghi  piani  redatti dai possibili subcontraenti o subappaltatori
operanti nei cantieri.
    Era  previsto  un indiretto coinvolgimento e responsabilizzazione
anche    dell'amministrazione    committente,    che    era    tenuta
preventivamente  ad  acquisire  il  piano  per tenerlo a disposizione
delle autorita' preposte ai controlli.
    Responsabile  diretto della attuazione del piano di sicurezza era
il direttore tecnico di cantiere.
    Il  coinvolgimento  del  committente  in materia di sicurezza nei
cantieri  veniva,  peraltro,  accentuato  con  l'art.  24  del decito
legislativo  19 dicembre  1991,  n.  406,  attuativo  della direttiva
comunitaria  89/440/CEE  relativa  alle  procedure  di aggiudicazione
degli  appalti  di  importo  superiore  ai 5 milioni di ECU. Con tale
disposizione  si  stabiliva,  infatti,  che  le  stazioni  appaltanti
dovessero richiedere ai partecipanti alle gare di dichiarare di avere
tenuto  conto,  nella  predisposizione  delle  offerte,  degli  oneri
correlati agli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in tema
di sicurezza vigenti nei luoghi ove erano eseguiti i lavori.
      2.  Successivamente,  con  il  decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626,  veniva  emanata,  in  attuazione di alcune direttive
comunitarie  in  materia  di  sicurezza  e salute dei lavoratori, una
regolamentazione  generale  della  materia della sicurezza e che, tra
l'altro,  equiparava  i  datori  di  lavoro pubblici e privati quanto
all'osservanza degli obblighi al riguardo previsti nel decreto.
    Seguiva  il  decreto  legislativo  14 agosto  1996,  n.  494,  di
attuazione  della  direttiva  comunitaria n. 92/54/CEE concernente le
misure  minime  di  sicurezza  e  di  salute  da attuare nei cantieri
temporanei e mobili, che rinviava all'osservanza dei principi e delle
misure  generali  indicati nel precedente decreto meglio definendo la
materia  e  spostando,  tuttavia, sul committente, pubblico o privato
che  fosse,  la  principale  responsabilita' in materia di sicurezza,
imponendogli  di predisporre piani di sicurezza e di coordinamento da
elaborare unitamente alla progettazione esecutiva dell'opera ed ancor
prima  della  individuazione  delle imprese cui affidare i lavori. Il
coinvolgimento  del  committente,  poi,  non  riguardava la sola fase
della progettazione, bensi' anche quella successiva di esecuzione dei
lavori. Era prevista, infatti, l'indicazione da parte del committente
medesimo,  oltre  che  di  un coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione, anche di un coordinatore della sicurezza nella fase di
esecuzione  dell'opera;  con  attribuzione  ad entrambi di competenze
concretamente  operative  e  tese  ad individuare le effettive misure
necessarie a prevenire gli infortuni.
    In  definitiva,  pertanto,  si  puo'  dire,  che sulla base della
disciplina  contenuta  nei due indicati decreti legislativi, e' stato
ribaltato  il  principio,  in  precedenza  operante,  e  secondo  cui
responsabile  sostanziale  della  sicurezza era il solo appaltatore e
non  anche  il  committente  che  risulta, invece, ora direttamente e
specificamente   coinvolto   sin   dalla   fase  della  progettazione
dell'opera.
    Da  sottolineare  al  riguardo, poi, che, ai sensi degli art. 12,
comma 2, e art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 494/1996, per
il  settore  pubblico, le disposizioni contenute nel medesimo decreto
si applicano fino alla emanazione del regolamento in materia di piani
di  sicurezza previsto dall'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 ed attualmente, come gia' rilevato, non ancora emanato.
      3.  E'  da  ritenere  che  la  previsione  di cui agli indicati
decreti   legislativi   circa,   in  particolare,  l'obbligo  per  il
committente  (art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 494/1996) della
predisposizione  di un piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero,
per  i  lavori  particolarmente  complessi,  di  un piano generale di
sicurezza,    abbia   assorbito,   implicitamente   abrogandola,   la
disposizione  di  cui  al  menzionato  art. 18 della legge n. 55/1990
relativo  al  piano  della  sicurezza  fisica  dei lavoratori cui era
tenuto l'appaltatore (in tali sensi si e' anche espressa la circolare
del  Ministero del lavoro n. 41/1997 del 18 marzo 1997). Ed ancorche'
sia  da  precisare  che  detta  abrogazione  non  possa considerarsi,
tuttavia,   sussistente   nelle   ipotesi   in   cui   non  ricorrano
concretamente  le condizioni per l'applicazione dell'indicato decreto
legislativo  494/1996 (conforme parere del Consiglio di Stato n. 1533
del  1o luglio  1997  e circolare dello stesso indicato Ministero del
lavoro n. 30/1998 del 5 marzo 1998).
      4. Con la legge 18 novembre 1998, n. 415 sono state introdotte,
infine,  alcune  modifiche  al  delineato sistema. In particolare, e'
stata  prevista la facolta' per l'appaltatore e per il concessionario
di  redigere  e  consegnare  alla stazione appaltante e al concedente
proposte  di  integrazione del piano di sicurezza ove predisposto dal
committente,  ovvero  un suo piano di sicurezza sostitutivo di quelli
del   committente  ove  non  obbligatori  (con  implicita  confermata
reviviscenza,   in   tale   seconda   ipotesi,  dell'obbligo  di  cui
all'indicato art. 18 della legge n. 55/1990).
    E'  stato,  poi,  stabilito che l'appaltatore o il concessionario
sono  tenuti  comunque  a predisporre un piano operativo di sicurezza
complementare  e  di  dettaglio  rispetto  a quelli di competenza del
committente   e  contenente  l'indicazione  delle  concrete  proposte
operative riguardanti i singoli cantieri.
    E'  previsto,  altresi',  che  gli  indicati  atti  relativi alla
sicurezza   devono  essere  considerati  come  parti  integranti  del
contratto  di appalto; ed infine, e' stabilito che gli oneri relativi
alla  sicurezza  devono  essere indicati nel bando di gara e non sono
soggetti a ribasso.
      5.  Sulla  base  di  quanto precede, si puo' ritenere che, allo
stato  -  pur  in  mancanza  del  previsto regolamento generale sulle
misure  minime  di  sicurezza  nei  lavori pubblici - la normativa in
materia  di  sicurezza  nei cantieri appare sufficientemente chiara e
delineata anche per quanto riguarda il settore delle opere pubbliche,
dovendo  applicarsi  allo  stesso  tutte  le  disposizioni  di cui ai
menzionati  decreti legislativi n. 626/1994 e n. 494/1996 relative ai
piani  di  sicurezza.  A  tale  conclusione  induce, innanzitutto, la
considerazione  relativa  alla  data di entrata in vigore del decreto
legislativo  n.  494/1996  attuativo  della  direttiva comunitaria n.
92/57  CEE,  che  ha generalizzato l'obbligo dei piani di sicurezza e
che  e'  successiva a quella di cui alla legge 3 giugno 1995, n. 216,
che  gia'  prevedeva  il  rinvio alla disciplina regolamentare per la
parametrazione  dei  relativi costi; vale, inoltre, la considerazione
che  l'emananda disciplina regolamentare, ai sensi di quanto disposto
dal  primo  comma dell'art 31 della legge quadro sui lavori pubblici,
dovra' essere comunque adottata "in conformita' alle direttive 89/391
CEE  del  Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57 CEE del Consiglio, del
24 giugno  1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento ,
sicche' non potra' mai incidere il contenuto minimo dei piani. Al che
si  aggiunge  la  considerazione  che  trattasi di materia di elevata
rilevanza sociale oggetto di disciplina a livello comunitario, la cui
applicazione  non  puo'  essere  condizionata  da adempimenti interni
correlati ad esigenze di tipo meramente economico.
    Consegue  quindi  anche  la  necessita'  che siano attualmente le
amministrazioni  appaltanti a dover provvedere alla individuazione ed
alla  evidenziazione  nei  bandi  di  gara  degli oneri relativi alla
attuazione  degli  anzidetti  piani  di  sicurezza; oneri che saranno
determinati   dalla  amministrazione  medesima  tenendo  conto  delle
specifiche  esigenze di cantiere e che dovranno, in ogni caso, essere
fissati  in  maniera  adeguata e tale da non implicare elusione delle
prescrizioni in essi contenute.