AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

COMUNICATO

Affidamento  a  trattativa  privata  di  lotti funzionali di un'opera
                              pubblica
(GU n.24 del 31-1-2000)

    L'ingegnere  Capo  del  Consorzio  Intercomunale  per lo sviluppo
della  costa  tirrenica  richiedeva  un  intervento dell'Autorita' in
ordine  a  vari  problemi  interpretativi concernenti il ricorso alla
trattativa  privata nel caso di realizzazione per lotti successivi di
un'opera pubblica.     L'esame dei problemi stessi poneva in evidenza
il  loro  rilievo  di carattere generale e, quindi, la utilita' di un
intervento inteso a sciogliere i dubbi emergenti.
    L'art.  24  della  legge  11 febbraio  194, n. 109, stabilisce al
comma 1 i casi in cui e' ammesso l'affidamento di lavori a trattativa
privata  e  aggiunge  l'avverbio  "esclusivamente  , indicativo della
tassativita' dei casi previsti.
    Al  comma  7  dello  stesso  articolo e' previsto che "qualora un
lotto  funzionale  appartenente  ad  un'opera  sia  stato  affidato a
trattativa  privata,  non  puo'  essere  assegnato con tale procedura
altro  lotto  da  appaltare  in  tempi successivi e appartenente alla
medesima opera .
    Questa,  la disciplina normativa della legge quadro oggi vigente;
ma,  anteriormente  alle  modifiche  ad  essa  apportate  con la piu'
recente  legge  18 novembre  1998,  n.  415,  esisteva  un  complesso
normativo,  costituito da norme succedutesi nel tempo, e che aprivano
varchi all'adozione del sistema di affidamento di lavori a trattativa
privata, proprio nel caso di suddivisione dell'opera in lotti.
    L'art.  12  della  legge  3 gennaio  1978,  n.  1  consentiva  al
ricorrere  di  specifiche  condizioni, l'affidamento dell'appalto dei
lavori  relativi  a  lotti  successivi di progetti generali esecutivi
approvati  e parzialmente finanziati mediante trattativa privata alla
stessa impresa esecutrice del lotto precedente.
    L'art.  9  del  decreto  legislativo  19 dicembre  1991,  n. 406,
stabiliva  una  complessa  disciplina  di  casi in cui era consentito
l'affidamento   dei  lavori  a  trattativa  privata,  dei  quali,  in
particolare,  la  lettera e) del comma 2 era relativa a "nuovi lavori
consistenti  nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa
titolare di un primo appalto dalla medesima amministrazione.
    Va  considerato  che i casi di ricorso alla trattativa privata di
cui  all'art.  9  del decreto legislativo n. 406/1991 sono gli stessi
disciplinati  dall'articolo  5 della legge n. 584/1977. La previsione
di  cui all'art. 12 della legge n. 1/1978, riproduce l'art. 5 lettera
g)  della  legge  n.  584/1977,  ma  se  ne  discosta  per un aspetto
significativo,  vale  a dire omette la condizione "che i nuovi lavori
siano  conformi  ad  un  progetto di base che sia stato oggetto di un
primo appalto aggiudicato secondo le procedure della presente legge e
"che  la  somma  complessiva  prevista  per  i nuovi lavori sia stata
tenuta  in  considerazione  del  primo  appalto  ai  fini di cui agli
articoli 1 e 2 della presente legge.
    Infine,   nella   stessa   legge  quadro,  prima  della  modifica
introdottavi con il provvedimento legislativo del 1998, era contenuto
un  comma  (oggi  abrogato)  il  quale  stabiliva che "l'interferenza
tecnica,  o  di altro tipo, di lavori di affidare con lavori in corso
di  esecuzione  non  e'  compresa  fra  i  motivi tecnici di cui alla
lettera  b)  del  comma  2  dell'art.  9  del  decreto legislativo n.
406/1991.  In  tali  casi  il contratto in esecuzione e' risolto e si
procede  ad  affidare  i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto
del contratto risolto non ancora eseguiti.
    E'  da tener presente che il regolamento, di cui all'art. 3 della
legge  quadro, contiene l'espressa abrogazione sia dell'art. 12 della
legge  n. 1/1978 che dell'art. 9 del decreto legislativo n. 406/1991,
a  cio'  autorizzato  da  espressa disposizione contenuta nel comma 4
dello stesso art. 3.
    Questa   abrogazione   segue,  peraltro,  ad  una  situazione  di
incompatibilita',  con  la  normativa  oggi  vigente  in  materia  di
trattativa  privata, della disciplina precedente, situazione che deve
far considerare gia' priva di efficacia detta disciplina, anche prima
della  sua  espressa abrogazione. Cio' in quanto, come ha ritenuto la
Corte  costituzionale  (sentenza  n.  482  del  1995) la legge quadro
"stabilisce,  negli  appalti  di  opere pubbliche, il principio della
gara  per  la  selezione del contraente cui affidare la realizzazione
delle  opere.  L'esigenza di fondo e' quella di assicurare la massima
trasparenza  nella scelta del contraente e la concorrenza tra diverse
imprese.  La  trattativa  privata  e'  ammessa  solo  in  ambiti piu'
ristretti  e rigorosi di quanto non preveda la normativa comunitaria,
che  peraltro  configura  il  ricorso  alla "procedura negoziata come
eccezione  rispetto  alla  regola  della  "procedura  aperta  o della
"procedura  ristretta  ,  le  quali  implicano  una  gara tra imprese
concorrenti. La norma nazionale assicura il modo ancor piu' esteso la
concorrenza  e non determina una lesione del diritto comunitario, che
consente, ma non impone, la trattativa privata.
    Anche  il  giudice  amministrativo  (Consiglio  di  Stato, sez. V
18 settembre 1998, n. 1312) ha affermato, anteriormente alla legge n.
415/1998,  che  la materia della trattativa privata per l'affidamento
degli  appalti  di opere pubbliche e' stata ridisciplinata per intero
dalla  legge n. 109/1994 che ha previsto con elencazione tassativa le
ipotesi  eccezionali  in  cui  il  ricorso a tale strumento e' ancora
consentito,  implicitamente  abrogando  la  normativa  previgente che
disponeva il senso difforme.
    Comunque,  con l'abrogazione del comma 8 dell'art. 24 della legge
quadro  ad  opera  della  detta legge n. 415/1998 e' venuto meno ogni
argomento  esegetico,  quale  poteva  trarsi  dal richiamo al decreto
legislativo n. 406/1991, gia' contenuto in detta disposizione.
    Occorre  aggiungere  che  la  disposizione  contenuta nel comma 7
dell'art.  24,  sopra  integralmente  riportato,  nel  caso opposto a
quello  in essa previsto, e cioe' nel caso in cui un lotto funzionale
appartenente  ad un'opera sia stato affidato con un sistema di gara e
si  debba  appaltare  altro  lotto  successivo  e  appartenente  alla
medesima  opera,  non  puo' indurre a ritenere consentito, il ricorso
alla   trattativa   privata,  anche  in  ipotesi  diverse  da  quelle
tassativamente  elencate  al  comma 1 dello stesso art. 24. In questo
caso  devono  sempre  ricorrere i presupposti indicati nella suddetta
elencazione  tassativa  contenuta  alle  lettere a) b) e c) del detto
comma  1  perche' sia possibile applicare il nuovo lotto dei lavori a
trattativa privata.
    La  funzione della norma contenuta nel comma 7 e' diversa; quella
di  introdurre  un  rigoroso,  ulteriore  divieto. Nel caso in cui al
precedente  lotto  funzionale  (per  il  ricorrere dei presupposti di
legge)  sia  stato  affidato  a trattativa privata, non e' consentito
assegnare  con  tale  procedura  il  lotto  successivo,  anche quando
ricorrano  le  condizioni  cui  si e' subito prima fatto riferimento,
cioe' quelle del primo comma dell'art. 24.