AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

COMUNICATO

 Capitolati d'oneri e documenti complementari Spese di riproduzione
(GU n.24 del 31-1-2000)

    Con esposto in data 14 settembre 1999, la Societa' E.G. informava
l'Autorita' che un bando di gara di appalto di lavori pubblici per un
importo a base d'asta di circa 7 MLD, faceva obbligo ai concorrenti -
tra cui l'impresa esponente - di acquistare, a pena di esclusione, la
documentazione   tecnica,   verso   il   prezzo   di   L.  2.700.000.
    L'impresa esponente lamentava che tale condizione poneva un onere
eccessivo  a  carico  dei  partecipanti  e  concretava,  inoltre, una
situazione   discriminatoria  a  favore  delle  imprese  con maggiori
disponibilita'  fmanziarie,  con violazione della "par condicio tra i
concorrenti e con pregiudizio della libera concorrenza.
    La stazione appaltante, su richiesta dell'Autorita', giustificava
l'inserimento  della  clausola nel bando, sostenendo che l'obbligo di
acquisto  della documentazione derivava dalla complessita' dei lavori
da  realizzare  che  imponeva  la perfetta conoscenza degli elaborati
progettuali  a garanzia della corretta riuscita delle opere. Inoltre,
il  rimborso  delle  spese  per  le  copie  della  documentazione  si
giustificava  sulla  base  del  principio  del  buon  andamento della
pubblica amministrazione, la quale non puo' conseguire una efficiente
gestione se obbligata a sostenere un inutile aggravio di costi.
    La  questione  prospettata presenza rilievo di carattere generale
che richiede uno specifico esame.
    Va specificato che il bando in esame e relativa clausola che pone
a carico dei concorrenti l'obbligo: di aver "acquistato e ritirato la
documentazione  di  appalto  e precisa che "l'acquisto e il ritiro di
tale    documentazione,    analiticamente    descritta    nell'elenco
predisposto,  sono  obbligatori,  pena  esclusione  dalla  gara: tali
adempimenti dovranno effettuarsi perentoriamente entro il 2 settembre
1999  presso  ditta  U.B.  - previa prenotazione telefonica. Il costo
della documentazione in questione e' pari a nette L. 4.500.000, oltre
IVA  al  20%:  il  committente  stabilisce peraltro di addebbitare ai
partecipanti  esclusivamente L. 2.250.000, oltre a L. 450.000 per IVA
al  20%  e  cosi'  per  complessive L. 2.700.000, assumendo a proprio
carico il costo della copia del progetto costruttivo, che fa parte di
detta documentazione.
    Cio'  premesso, si ricorda che la direttiva comunitaria 93/37/CEE
che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori  disciplina,  all'art.  12,  la  procedura  di ricezione delle
offerte  nelle  procedure aperte, quale la procedura in argomento. La
norma  prevede  che  l'amministrazione  aggiudicatrice  e'  tenuta ad
inviare i capitolati d'oneri ed i documenti complementari, sempre che
richiesti  dai  concorrenti.  La  stessa, quindi, pone a carico della
stazione   appaltante   l'obbligo  di  fornire  ai  richiedenti  ogni
documento  od  atto di gara che possa essere necessario per formulare
l'offerta.
    Lo  schema  di  regolamento di attuazione della legge 11 febbraio
1994,   n.  109,  e  successive  modifiche,  all'art.  79,  recepisce
integralmente le disposizioni dell'anzidetta direttiva e all'art. 71,
comma 2,  dispone,  inoltre,  che  l'offerta che i concorrenti devono
presentare  per l'affidamento di appalti, deve essere accompagnata da
una dichiarazione con la quale gli stessi attestino di aver esaminato
gli  elaborati  progettuali  e  di  aver preso piena cognizione dello
stato  dei  luoghi  e  di  tutte  le  condizioni che possono influire
sull'offerta. In coerenza dispone anche l'articolo 90, comma 5, dello
stesso  regolamento  per il caso di appalto integrato ovvero nel caso
di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo,
ovvero a corpo e a misura, con una significativa previsione di "esame
degli  elaborati  progettuali,  "posti  in  visione (ovviamente dalla
stazione appaltante e "acquisibili ).
    Da  queste  indicazioni  normative  emerge, con evidenza, che non
puo'  essere  imposto  al concorrente l'obbligo di acquistare, per di
piu'  a  pena  d'esclusione  dalla  gara,  la documentazione inerente
l'appalto.  Al contrario vi e' l'obbligo della stazione appaltante di
fornire  ogni  informazione utile per la presentazione dell'offerta e
sempre   che   il   concorrente  ne  faccia  espressa  richiesta,  di
rilasciarne  copia  con  rimborso  dei costi sostenuti dalla pubblica
amministrazione. Il che e', inoltre, conforme alla normativa generale
in  materia di accesso alla documentazione amministrativa di cui alla
legge 7 agosto 1991, n. 241.
    All'elemento di contrasto con le regole dell'ordinamento italiano
della  suriportata clausola del bando se ne accompagna uno ulteriore.
Questa  scelta  amministrativa di sancire l'obbligo per i concorrenti
di acquistare la documentazione di gara, pena l'esclusione dalla gara
stessa,  contraddice  il  principio  della  concorrenza,  sancito dal
diritto comunitario.
    Ne'  la  fondata  esigenza che si abbia perfetta conoscenza degli
elaborati  progettuali  puo' giustificare la imposizione di modalita'
di   adempimento   onerose,   imposte   dalla   stazione   appaltante
dell'obbligo  imposto  dalla legge di avere detta conoscenza da parte
dei  partecipanti  alle  gare  e  che  si collega gia' ad effetti che
gravano su questi nel caso di inesatto adempimento.
    Non   e'   consentito,  pertanto,  alle  stazioni  appaltanti  di
prevedere  nel bando di gara clausola che, a pena di esclusione fissi
modalita'   di  esame  vincolante  degli  atti  relativi,  con  oneri
economici  che  si concretino in pagamenti a terzi e non nel rimborso
delle  spese  per  le  copie  degli  atti  stessi,  ove richieste dai
concorrenti alla gara.