MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 10 gennaio 2000 

Modificazione  al decreto ministeriale 13 dicembre 1999 in materia di
canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione.
(GU n.28 del 4-2-2000)

                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Visto  il  decreto  ministeriale 13 dicembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   301   del   24 dicembre   1999,   recante
determinazione   della   misura   dei   canoni  di  abbonamento  alle
radiodiffusioni per l'anno 2000;
  Vista  la  legge  23 dicembre 1999, n. 488, contenente disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e piuriennale dello Stato
(legge finanziaria 2000);
  Considerato che l'art. 16 della predetta legge 23 dicembre 1999, n.
488,  ha  fissato gli importi dei canoni di abbonamento speciale alla
radiodiffusione  per la detenzione dell'apparecchio fuori dall'ambito
familiare dovuti per l'anno 2000;
  Riconosciuta  l'opportunita'  di  adeguare  il decreto ministeriale
13 dicembre  1999,  alle  disposizioni  introdotte dall'art. 16 della
predetta legge 23 dicembre 1999 n. 488;
                              Decreta:
  1.  La  tabella 3 annessa al decreto ministeriale 13 dicembre 1999,
citato nelle premesse, e' sostituita dalla seguente:
Tabella  degli  importi  dei  canoni  di  abbonamento  speciale  alla
radiodiffusione  per la detenzione dell'apparecchio fuori dall'ambito
familiare  dovuti  per  l'anno  2000  (escluse  tassa  di concessione
                  governativa o comunale e i.v.a.).
=====================================================================
                   Categorie                   |Canone di abbonamento
=====================================================================
a) Alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con  |
un numero di camere pari o superiore a 100     |           10.000.000
---------------------------------------------------------------------
b) Alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con  |
un numero di camere inferiori a 100 e superiori|
a 25; residence turistico-alberghieri con 4    |
stelle; villaggi turistici e campeggi con 4    |
stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di   |
lusso                                          |            3.000.000
---------------------------------------------------------------------
c) Alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con  |
un numero di camere pari o inferiore a 25;     |
alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3     |
stelle con un numero di televisori superiore a |
dieci; residence turistico-„alberghieri con 3  |
stelle; villaggi turistici e campeggi con 3    |
stelle; esercizi di prima e seconda categoria; |
sportelli bancari                              |            1.500.000
---------------------------------------------------------------------
d) Alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3  |
stelle con un numero di televisori pari o      |
inferiori a dieci; alberghi, pensioni e locande|
con 2 e 1 stella; residenze turistiche         |
alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; |
campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere;      |
esercizi pubblici di terza e quarta categoria; |
altre navi; aerei in servizio pubblico;        |
ospedali; cliniche e case di cura; uffici      |              600.000
---------------------------------------------------------------------
e) Strutture ricettive di cui alle lettere a), |
b), c) e d) della presente tabella con un      |
numero di televisori non superiore ad uno;     |
circoli; associazioni; sedi di partiti         |
politici; istituti religiosi; studi            |
professionali; botteghe; negozi ed assimilati; |
mense aziendali; scuole, istituti scolastici   |
non esenti dal canone ai sensi della legge 2   |
dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla  |
legge 28 dicembre 1989, n. 421                 |              300.000
  Il  presente  decreto  sara'  registrato  alla  Corte  dei  conti e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 10 gennaio 2000
               Il Ministro: Cardinale
Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2000
Registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 357