COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DELIBERAZIONE 9 febbraio 2000 

Disciplina  dei  soggetti operanti nel settore finanziario (art. 155,
comma  6,  del testo unico bancario, come modificato dall'art. 35 del
decreto legislativo n. 342/1999).
(GU n.43 del 22-2-2000)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                    PER IL CREDITO E IL RISPARMIO
  Visto  l'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1o settembre
1993,  n.  385  (testo  unico  bancario),  secondo cui la raccolta di
risparmio  tra  il  pubblico  e l'esercizio del credito costituiscono
l'attivita' bancaria, il cui esercizio e' riservato alle banche;
  Visto  l'art.  11,  comma 2, del medesimo testo unico bancario, che
vieta  ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra
il pubblico;
  Visto  l'art.  155,  comma  6, del testo unico bancario, cosi' come
modificato  dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 342 del
4 agosto  1999,  che attribuisce al C.I.C.R. il potere di determinare
le  modalita'  operative e i limiti quantitativi entro cui i soggetti
diversi  dalle banche, gia' operanti alla data del 19 ottobre 1999, i
quali,  senza  fine  di  lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito
locale  somme  di  modesto  ammontare  ed  erogano  piccoli prestiti,
possono continuare a svolgere la propria attivita', in considerazione
del carattere marginale della stessa;
  Visto  l'art.  106,  comma  1, del testo unico bancario, cosi' come
modificato  dall'art  20,  comma 1, del citato decreto legislativo n.
342  del  4 agosto  1999,  che  impone  l'obbligo di iscrizione in un
apposito  elenco  tenuto  dall'Ufficio italiano dei cambi ai soggetti
che  esercitano, tra l'altro, nei confronti del pubblico, l'attivita'
di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
  Visto  l'art.  106,  comma 4, lettera b), del testo unico bancario,
che attribuisce al Ministro del tesoro la facolta' di consentire agli
intermediari  finanziari  che  svolgono determinati tipi di attivita'
l'assunzione  di  forme  giuridiche  e  requisiti patrimoniali minimi
diversi  da quelli di cui all'art. 106, comma 3, lettere a) e c), del
medesimo testo unico;
  Visto  l'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro del 30 dicembre
1998,  n.  516, il quale disciplina, ai sensi dell'art. 109 del testo
unico  bancario,  i  requisiti  di onorabilita' degli esponenti degli
intermediari finanziari;
  Tenuto   conto  delle  peculiarita'  strutturali  e  operative  che
connotano  i  residui  organismi  non  bancari i quali, senza fine di
lucro,  raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto
ammontare ed erogano piccoli prestiti;
  Ravvisata  la  necessita'  di disciplinare l'attivita' dei soggetti
sopra richiamati in modo coerente con la normativa vigente in materia
di raccolta dei soggetti diversi dalle banche e di prevedere, in tale
ambito, adeguate cautele in favore dei risparmiatori;
  Su  proposta  formulata  dalla  Banca  d'Italia,  sentito l'Ufficio
italiano dei cambi;
                              Delibera:
  l.  I  soggetti  diversi dalle banche e dagli intermediari iscritti
nell'elenco di cui all'art. 106, comma 1, del testo unico bancario, i
quali,  senza  fine  di  lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito
locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono
continuare  a  svolgere  la  propria  attivita'  purche'  lo  statuto
contenga le previsioni di cui al punto 2.
  2.   Lo   statuto   dei  soggetti  indicati  al  punto  1  contiene
l'indicazione  della  denominazione,  dello  scopo,  della sede e del
rappresentante  legale  dell'ente, con la specificazione dei relativi
compiti e responsabilita'. Lo statuto, inoltre, prevede che:
    il numero degli associati non sia superiore a 200;
    i fondi raccolti siano contenuti entro il limite di 3 milioni per
ciascun associato;
    i   fondi  raccolti  possano  essere  impiegati,  in  misura  non
superiore  alla  meta',  esclusivamente  per  fini  mutualistici,  in
prestiti agli associati entro il limite individuale di 6 milioni;
    i  fondi  residui  rispetto  a quelli di cui al precedente alinea
siano  investiti in titoli di Stato, obbligazioni bancarie o depositi
bancari;
    sia  preclusa  la  raccolta  di  fondi  a  vista  e ogni forma di
raccolta   collegata  all'emissione  o  alla  gestione  di  mezzi  di
pagamento a spendibilita' generalizzata;
    il  rappresentante legale dell'ente sia in possesso dei requisiti
di onorabilita' di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro
del 30 dicembre 1998, n. 516.
  3.  I  soggetti  indicati  al  punto  1 si iscrivono in un'apposita
sezione  dell'elenco  tenuto  dall'Ufficio italiano dei cambi, di cui
all'art.  106,  comma  1,  del  testo  unico  bancario. Essi svolgono
esclusivamente le attivita' indicate al medesimo punto 1.
  4.  Considerate  le  prescrizioni  statutarie di cui al punto 2, ai
soggetti  indicati  al  punto 1 non si applicano i requisiti previsti
dall'art. 106, comma 3, lettere b) e d), del testo unico bancario.
  5.  Con  decreto del Ministro del tesoro di cui all'art. 106, comma
4,  lettera  b),  del  testo  unico  bancario saranno stabiliti forme
giuridiche  e  requisiti  patrimoniali  diversi  da  quelli  previsti
dall'art. 106, comma 3, lettere a) e c), del testo unico bancario.
  6.  L'adeguamento  alle prescrizioni statutarie deve avvenire entro
il 30 settembre 2000. Entro la medesima data, una copia dello statuto
deve  essere  inviata all'Ufficio italiano dei cambi, unitamente alla
domanda  di  iscrizione  nel  richiamato  elenco di cui all'art. 106,
comma 1, del testo unico bancario.
  7.  Le  disposizioni  di cui alla presente delibera si applicano ai
soggetti  gia'  operanti  alla  data  del  19 ottobre 1999, nonche' a
quelli   che   abbiano   cessato   di   operare  in  ottemperanza  ai
provvedimenti  della Banca d'Italia emanati a partire dal 17 novembre
1997.  Tali  ultimi  soggetti,  entro il termine indicato al punto 6,
inviano all'Ufficio italiano dei cambi idonea documentazione (ad es.,
inerente  a rapporti con banche o altri intermediari vigilati) da cui
emerga che abbiano dismesso la propria attivita' successivamente alla
citata data del 17 novembre 1997.
  8.  La  presente  delibera,  che  sara'  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno stesso
della pubblicazione.
    Roma, 9 febbraio 2000
                                                 Il Presidente: Amato