MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 30 dicembre 1999 

Ammissione  a  finanziamento  di  un  intervento della regione Veneto
previsto  nel  programma  di  investimenti  ex art. 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67.
(GU n.55 del 7-3-2000)

                        IL DIRIGENTE GENERALE
        dell'ufficio VI del Dipartimento della programmazione
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  l'art.  20,  della  legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni   e  integrazioni  che  autorizza  l'esecuzione  di  un
programma  pluriennale  di  interventi in materia di ristrutturazione
edilizia  e  di  ammodernamento  tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico  e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per
anziani  e  soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di
30.000 miliardi di lire;
  Visto  il  decreto-legge  17 maggio  1996,  n. 280, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   18 luglio   1996,  n.  382,  recante
"Disposizioni urgenti nel settore sanitario";
  Vista  la  legge  27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile -
per  la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi
dell'art.  20  della  sopracitata legge n. 67/1988 - la somma di lire
2500  miliardi,  di  cui 670 miliardi per l'anno 1998 e 1830 miliardi
per l'anno 1999;
  Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n.  430,  come  sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n.
144,  che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione
tecnica,   amministrativa   e   finanziaria  attribuite  al  Comitato
interministeriale per la programmazione economica;
  Visto  l'art. 4, lettera b), del regolamento approvato con delibera
CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
257  del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire
al  Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento dei progetti
in   materia   di   edilizia  sanitaria,  suscettibili  di  immediata
realizzazione,  ai  sensi  del  citato  art. 20 della legge n. 67 del
1988;
  Vista  la  delibera  CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  124  del  30 maggio  1997,  che stabilisce i
criteri  per  l'avvio  della  seconda fase del programma nazionale di
investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
  Vista  la  delibera  CIPE n. 53 del 6 maggio 1998, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di
approvazione  del quadro specifico per l'utilizzo della somma di lire
2500  miliardi,  resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997
ed  in  particolare la tabella B) allegata alla citata delibera CIPE,
che  assegna  alla regione Veneto la quota di lire 84.450 milioni, al
netto  della  quota  del  5%  a  carico  della stessa regione, per la
realizzazione  di  interventi necessari ad adeguare le strutture e le
tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza;
  Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le
prescrizioni  minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei e mobili;
  Vista  la  lettera  circolare  del  Ministro  della  sanita'  prot.
100/scps/6.7691  del  18 giugno  1997,  nella quale sono indicati gli
obiettivi  e  le  modalita'  di  avvio  della seconda fase del citato
programma di investimenti;
  Vista  la  legge  30 dicembre  1998,  n.  454,  di approvazione del
bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno finanziario 1999 e
bilancio  pluriennale per il triennio 1999/2001, ed in particolare il
capitolo  n. 8810 dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
dal bilancio e programmazione economica;
  Vista  la  deliberazione  della giunta regionale del Veneto n. 3826
del  29  ottobre  1997  avente  per  oggetto:  "Programma pluriennale
straordinario degli investimenti in sanita' ex art. 20 della legge n.
67/1988.Seconda  fase"  e la deliberazione della giunta regionale del
Veneto n. 739 del 16 marzo 1999 con la quale la regione ha aggiornato
l'elenco  degli  interventi  di realizzare con la quota sicurezza, di
cui alla citata delibera CIPE, sostituendo l'intervento relativo alla
"Riorganizzazione  sede  DSS  n.  2  di  Arcella  - Azienda USL 16 di
Padova"   con  l'intervento  "Completamento  ospedale  5o  lotto,  2o
stralcio, 2a fase - impianti speciali - ULSS n. 6 Vicenza".
  Vista  la  certificazione  in materia di sicurezza sottoscritta dal
legale  rappresentante  della  regione  Veneto, acquisita con nota n.
2485/20511 del 19 luglio 1999;
  Vista  la richiesta di finanziamento per "Completamento ospedale 5o
lotto, 2o stralcio, 2a fase - impianti speciali - ULSS n. 6 Vicenza",
presentata  dalla  regione Veneto, con nota prot. n. 819/20511 del 19
marzo  1999,  per  un  importo  totale  di lire 3.500 milioni, pari a
1.807.559 euro;
  Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma  1,  della  citata  legge
17 maggio  1999,  n.  144,  che  prevede  l'istituzione di "nuclei di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici";
  Considerato che e' in corso la costituzione di un proprio nucleo da
parte   del   Ministero   della  sanita'  e  che  la  verifica  degli
investimenti  sara'  disciplinata,  d'intesa  con  il  Ministero  del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, nell'ambito
dell'emanando  regolamento inerente agli accordi di programma ex art.
5-bis  del  decreto  legislativo  n. 502 del 1992, come modificato da
ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;
                              Decreta:
  A valere sulle disponibilita' della somma complessiva di lire 2.500
miliardi,   come   indicato  nella  tabella  F  allegata  alla  legge
23 dicembre  1998,  n.  449,  richiamata  in  premessa,  e' ammesso a
finanziamento  l'intervento  di  "Completamento ospedale 5o lotto, 2o
stralcio,  2a  fase  -  impianti speciali - ULSS n. 6 Vicenza" per un
importo totale di lire 3.500 milioni, pari a 1.807.559 euro (al netto
della quota del 5% a carico della regione Veneto).
  Restano  a  carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti
dalle modifiche delle aliquote I.V.A.
  Nelle  more  della  definizione del regolamento citato in premessa,
nell'ambito   del   quale   sara'   anche  disciplinata  la  verifica
dell'investimento,  la regione Veneto assicura che l'aggiudicazione e
la  consegna  dei lavori inerenti il sopraindicato progetto avvengano
entro  i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e
della  programmazione  economica  e  del  Ministro  della sanita' del
10 febbraio   1994,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 52 del 4 marzo 1994.
    Roma, 30 dicembre 1999
                                      Il dirigente generale: Dirindin