AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 febbraio 2000 

Integrazione  del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per
la radiodiffusione televisiva. (Deliberazione n. 95/00/CONS).
(GU n.58 del 10-3-2000)

                             L'AUTORITA'
  Nella sua riunione di consiglio del 23 febbraio 2000;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante l'istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare
l'art.  1,  comma  6,  lettera  a),  n.  2, di tale legge, che affida
all'Autorita'  l'elaborazione,  anche  avvalendosi  degli  organi del
Ministero  delle  comunicazioni,  dei piani nazionali di assegnazione
delle  frequenze  per  la  radiodiffusione  sonora  e televisiva e la
relativa approvazione;
  Vista  la  legge  30 aprile  1998, n. 122, recante differimento dei
termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n.
249, e norme anche in materia di procedimento;
  Visto  l'art. 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni,
approvato   con   deliberazione   16 giugno  1998  e  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  128 alla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio
1998,  che  attribuisce  al consiglio dell'Autorita' la competenza in
materia di pianificazione delle frequenze;
  Vista la deliberazione del 30 ottobre 1998, n. 68, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  263  del  10 novembre  1998,  con  la  quale
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il piano
nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  per la radiodiffusione
televisiva;
  Visto  il  decreto-legge  30 gennaio  1999,  n.  15, convertito con
modificazioni nella legge 29 marzo 1999, n. 78, che all'art. 1, comma
3, prevede l'integrazione del piano anzidetto;
  Vista la deliberazione del 14 luglio 1999, n. 105, pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  192  del  17 agosto  1999,  con  la  quale
l'Autorita'   per   le  garanzie  nelle  comunicazioni  ha  approvato
l'integrazione  del  piano  nazionale di assegnazione delle frequenze
per la radiodiffusione televisiva;
  Visto  il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, coordinato con la
legge  di  conversione  14 gennaio 2000, n. 5, recante: "Disposizioni
urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale
e   di   termini  relativi  al  rilascio  delle  concessioni  per  la
radiodiffusione  televisiva  privata su frequenze terrestri in ambito
locale";
  Visto  l'art.  2,  comma  1,  della  menzionata legge n. 5/2000 che
recita:  "I  bacini  televisivi  in ambito locale, di cui all'art. 2,
comma  6,  lettera  e),  della  legge  31 luglio  1997,  n. 249, sono
distinti  in regionali, se aventi estensione territoriale coincidente
di norma con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e
in  provinciali,  se  coincidenti  di  norma  con il territorio delle
province.  L'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, entro il
29 febbraio  2000,  determina, ai fini dell'adozione del disciplinare
previsto  dall'art.  1,  comma  6, lettera c), numero 6), della legge
31 luglio  1997,  n.  249,  il numero delle emittenti (equivalenti al
numero  delle reti) che possono operare in ciascun bacino regionale e
in ciascun bacino provinciale. Laddove l'orografia del territorio non
consente di attribuire alle province risorse in termini di frequenze,
l'Autorita'  adotta  provvedimenti  per  assicurare  risorse anche ai
bacini provinciali.";
  Considerata    l'attivita'    istruttoria   svolta   dall'Autorita'
avvalendosi  anche  degli organi del Ministero delle comunicazioni in
forza dell'accordo di collaborazione stipulato in data 2 luglio 1998,
prorogato  con  modificazioni  in data 15 febbraio 1999 e attualmente
vigente ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis della legge n. 78/1999;
  Sentite la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a
carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private locali;
  Tenuto  presente  quanto previsto dall'art. 2, comma 6, lettera f),
della legge 31 luglio 1997, n. 249;
  Considerato che:
    la qualita' di ricezione e' stabilita ad un valore corrispondente
di  norma  al  grado  4,  riferito ai livelli della scala di qualita'
soggettiva       UIT-R       (Unione       internazionale       delle
telecomunicazioni-radiocomunicazioni);
    al servizio di radiodiffusione televisiva sono destinate le bande
I e III della gamma VHF e le bande IV e V della gamma UHF;
    per  il  numero  dei  canali  pianificati (45 della gamma UHF e 6
della  gamma  VHF)  e  l'utilizzo di tre canali per ciascuna rete, il
numero delle reti a copertura nazionale e' pari a diciassette, di cui
sei,  pari  al  33,3%  del  totale,  riservate  alle  esigenze  della
radiodiffusionetelevisiva  in  ambito regionale, a norma dell'art. 2,
comma  6,  lettera  e), e dell'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio
1997,  n.  249, e undici assegnate alla radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale;
    sono riservati al servizio di radiodiffusione in tecnica digitale
cinque  canali,  di cui uno, cioe' il canale 12 della banda III della
gamma  VHF  (H2  della  canalizzazione italiana), per radiodiffusione
digitale  sonora  (DAB-T),  e  quattro, cioe' i canali 66,67,68 della
banda  V  della  gamma UHF ed il canale 9 della banda III della gamma
VHF, per radiodiffusione digitale televisiva (DVB-T);
    i  due  canali  della  banda  I  della  gamma VHF (A e B), per le
specifiche caratteristiche di propagazione e la necessita' di antenne
di  utente  diverse  da  quelle  di tutte le altre bande di frequenza
utilizzate  e  quindi  per  il loro difficile impiego, sono assegnati
agli  operatori  che  attualmente  ne  fanno uso ed in particolare al
servizio    pubblico    sino    all'introduzione    completa    della
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale;
    le  ulteriori  risorse  di  cui  all'art. 2, comma 6, lettera e),
della legge 31 luglio 1997 n. 249, tenuto conto dell'art. 2, comma 1,
delle   legge   14 gennaio   2000,   n.  5,  saranno  assegnate  alla
radiodiffusione televisiva in ambito provinciale;
  Considerati i criteri dettati dall'art. 2, comma 6, lettere a), b),
c),  d),  e),  f),  g) e dall'art. 3, comma 5, lettere a) e b), della
legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche' dall'art. 2, commi 1 e 2, della
legge 14 gennaio 2000, n. 5;
  Vista la legge del 6 agosto 1990, n. 223, che disciplina il sistema
radiotelevisivo pubblico e privato;
  Ritenuto,   ai   fini  dell'integrazione  del  piano  nazionale  di
assegnazione  delle  frequenze  per  la  radiodiffusione  televisiva,
approvato  dall'Autorita'  con  la  citata  deliberazione  n. 105 del
14 luglio  1999  di seguire il criterio di servire, oltre che tutti i
capoluoghi  di  regione e di provincia, anche la maggiore percentuale
possibile di popolazione;
  Ritenuto  che  per  alcuni  degli  impianti ricompresi nel piano si
possa  derogare  dal  criterio  in  base al quale ogni impianto debba
servire   un'area   contenuta  nell'ambito  di  una  sola  regione  o
provincia;
  Visto  il decreto del Ministro dell'ambiente del 10 settembre 1998,
n.   381,   recante   norme   per  la  determinazione  dei  tetti  di
radiofrequenza  compatibili  con  la  salute  umana, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1998;
  Ritenuto  che, in casi specifici, si possa derogare dal criterio di
localizzare  gli impianti che servono la stessa area in un unico sito
comune,  pur  assicurando  la  compatibilita'  interferenziale  e, di
norma,  una  sola antenna di utente per ogni gamma di frequenze (VHF,
UHF),    minimizzando    l'impatto    ambientale   e   l'inquinamento
elettromagnetico;
  Visto  il  decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni del
16 luglio  1975  recante  norme  per  l'attuazione  della  legge  del
14 aprile  1975,  n.  103,  pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 luglio 1975;
  Ritenuto  che  i siti considerati nella pianificazione, individuati
nel  rispetto  delle  procedure stabilite dall'art. 2, comma 6, della
legge  31 luglio  1997, n. 249, come integrato dall'art. 1, commi 2 e
3,  della legge 1998, n. 122, a salvaguardia delle competenze e delle
prerogative  delle  regioni  e delle province autonome, soddisfano le
esigenze    sia    della   radiodiffusione   analogica,   sia   della
radiodiffusione con tecnica digitale;
  Determinati    i    parametri   radioelettrici   secondo   standard
internazionalmente stabiliti;
  Ritenuto di non prevedere l'uso di collegamenti a rimbalzo e quindi
la protezione di questi contro le interferenze;
  Ritenuto di considerare "bacino provinciale" anche il territorio di
piu'  province  nei  casi in cui i rispettivi capoluoghi di provincia
possono essere serviti tutti da una sola postazione di emissione;
  Ritenuto di poter individuare "aree parziali di bacino provinciale"
servite  da  una  sola  postazione di emissione con risorse eccedenti
quelle necessarie alla copertura dei rispettivi bacini provinciali;
  Ritenuto  di  determinare  il  numero delle reti per ciascun bacino
regionale  in  base  alle risorse in frequenze attribuite alle reti a
copertura  nazionale,  salvo poche eccezioni, tenendo presente quanto
stabilito  dall'art.  2, comma 6, lettera e), e dall'art. 3, comma 5,
della  legge  31 luglio  1997,  n.  249;  e  il numero delle reti per
ciascun  bacino  provinciale  e  per ciascuna area parziale di bacino
provinciale  in  base alle ulteriori risorse in frequenze integrative
previste dall'art. 2, comma 6, lettera e) della legge 31 luglio 1997,
n.  249,  dall'art.  1,  comma  3  della legge 29 marzo 1999, n. 78 e
dall'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2000, n. 5;
  Udita  la  relazione  del commissario ing. Mario Lari sui risultati
dell'istruttoria,  ai  sensi  dell'art.  32  del  citato  regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                           Articolo unico
  1.  E'  approvata l'integrazione (pianificazione ex lege n. 5/2000)
del   Piano   nazionale   di  assegnazione  delle  frequenze  per  la
radiodiffusione  televisiva  approvato con deliberazione n. 68/98 del
30 ottobre  1998  (Pianificazione  di  1o  livello) e successivamente
perfezionato  e  integrato  con  le ulteriori risorse per l'emittenza
locale   con   la   deliberazione   n.   105/99  del  14 luglio  1999
(Pianificazione   di   2o   livello),   con   gli  inerenti  parziali
perfezionamenti concernenti la revisione dei siti, la ridistribuzione
dei  raggruppamenti  di frequenze, la revisione del tipo e del valore
di   offset,   della   polarizzazione  di  antenna  e  della  potenza
equivalente irradiata (ERP).
  2.  Il  Piano  nazionale di assegnazione delle frequenze come sopra
integrato  e'  costituito  da  un unico tabulato suddiviso in ventuno
parti,  ciascuna  delle  quali  riferita  ad  una regione o provincia
autonoma,  recante  indicazione  delle  varie postazioni di emissione
(anche denominati siti comuni) con specificazione per ognuna di: nome
della postazione, provincia ove e' ubicata la postazione, longitudine
e  latitudine,  quota, polarizzazione dell'antenna trasmittente, tipo
di  offset da impiegare negli impianti e relativo valore, altezza del
sistema  radiante,  area  interessata dal servizio, localita' servite
con  popolazione  superiore  ai  1000  abitanti, canali utilizzabili,
potenza  equivalente  irradiata in dBk nel piano orizzontale, massima
potenza equivalente irradiata in dBk, angolo di abbassamento in gradi
rispetto al piano orizzontale del lobo di irradiazione.
  3. Costituisce parte integrante del piano la relazione illustrativa
con  i  relativi due allegati A e B, concernenti, il primo, il numero
di  reti  (emittenti)  che  possono  operare  in  ciascuno dei bacini
regionali e in ciascuno dei bacini provinciali, il secondo, il numero
di  reti  (emittenti)  che  possono  operare  in  ciascuna delle aree
parziali di bacino provinciale.
  4.   La   qualita'   di   ricezione   e'  stabilita  ad  un  valore
corrispondente  di  norma al grado 4, riferito ai livelli della scala
di   qualita'   soggettiva   UIT-R   (Unione   internazionale   delle
telecomunicazioni-radiocomunicazioni).
  5.  I  siti di piano sono 480. Su 466 di tali siti sono allocate le
risorse  (17  frequenze) per le reti nazionali e regionali, mentre su
308  sono allocate le risorse (17 frequenze) per le reti provinciali,
ad  eccezione  di 4 di questi siti delle cui 17 frequenze allocate su
ciascuno  di  essi,  10  sono  destinate  alle  reti  provinciali e 7
all'integrazione  delle  reti  regionali. Su 23 dei suddetti 308 siti
sono  state  allocate le ulteriori risorse (17 frequenze) per le aree
parziali di bacino provinciale.
  6.  Il  numero  massimo  totale  di  reti  per i bacini regionali e
provinciali e' pari rispettivamente a 126 e a 1502.
  7.  Il numero massimo totale di reti per le aree parziali di bacino
provinciale e' pari rispettivamente a 319.
  8.  Nell'allegato  A  e'  riportato  il  numero massimo di reti per
ciascun bacino regionale e provinciale.
  9.  Nell'allegato  B  e'  riportato  il  numero massimo di reti per
ciascuna delle aree parziali di bacino provinciale.
  10. Ulteriori risorse, anche ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera
e)  della  legge  31 luglio  1997  n.  249, saranno disponibili per i
soggetti  che  ne  faranno  richiesta  nelle  aree  non  coperte  e/o
parzialmente  coperte  dal  piano  nazionale  di  assegnazione  delle
frequenze  come  attualmente  integrato, mediante la progettazione di
siti  comuni  con impianti di potenza equivalente irradiata minore di
200 W.
  11.  Rimane  ferma,  per  il resto, la delibera 30 ottobre 1998, n.
68/98;
  12.  Copia del piano nazionale di assegnazione delle frequenze come
attualmente  integrato  e'  depositato  a libera visione del pubblico
presso  la  sede  dell'Autorita' in Napoli, Centro direzionale, isola
B5,  e  presso l'ufficio di rappresentanza di Roma, via dei Crociferi
n. 19.
  13.  La  presente  delibera  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
    Roma, 23 febbraio 2000
                                                 Il presidente: Cheli