MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 21 dicembre 1999 

Dichiarazione   di   notevole   interesse  pubblico  di  porzioni  di
territorio  site  nei  comuni  di  Staletti',  Squillace,  Montauro e
Montepaone, in provincia di Catanzaro.
(GU n.61 del 14-3-2000)

                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista  la  legge  29 giugno  1939  n.  1497, sulla protezione delle
bellezze naturali;
  Visto  il  regio  decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione
della legge predetta;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, art. 82;
  Vista  la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale
ha  riconosciuto  a  questo  Ministero  la potesta' concorrenziale di
imporre  vincoli  secondo  la  procedura  prevista  dall'art.  82 del
sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;
  Visto  il  decreto  legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  250  del  26 ottobre  1998  e recante
"Istituzione  del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali",
Ministero  al  quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al
Ministero per i beni culturali e ambientali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10 novembre 1998 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state
delegate  all'on.le  Sottosegretario  di  Stato Giampaolo D'Andrea le
funzioni  ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n.
1497;
  Visto  il  decreto ministeriale 7 marzo 1966 recante "Dichiarazione
di  notevole interesse pubblico della zona di Copanello, in comune di
Staletti' (Catanzaro)" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del
6 luglio 1966;
  Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1974 recante "Dichiarazione
di  notevole  interesse  pubblico  di  una  zona  sita  nel comune di
Staletti'"  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 20 luglio
1974;
  Considerate  le  diverse  interrogazioni  parlamentari e i numerosi
esposti  nei  quali  si segnalava la necessita' di tutelare parti del
territorio  situate  nei  comuni  di Staletti', Squillace, Montauro e
Montepaone  in  provincia  di  Catanzaro  per  il  notevole interesse
paesaggistico-ambientale  oltre che artistico, storico e archeologico
dell'area;
  Considerato   che   la   Soprintendenza   per  i  beni  ambientali,
architettonici,   artistici  e  storici  di  Cosenza,  effettuate  le
indagini  e  i  sopralluoghi  accurati  al fine di ottenere un quadro
aggiornato  dello  stato  di fatto dei luoghi, in parte gia' tutelati
con  i  citati  decreti ministeriali 7 marzo 1966 e 29 maggio 1974, e
rilevato il notevole interesse paesaggistico-ambientale dell'area, il
preoccupante  e  radicale stravolgimento del territorio minacciato da
particolari   fenomeni   di   crescente   edilizia  e/o  spropositate
previsioni  di insediamenti, e la conseguente necessita' di ricorrere
ad   una   difesa  dei  valori  ambientali  attraverso  il  controllo
preventivo  delle  potenziali  attivita'  trasformatrici  per evitare
effetti   negativi   sui   beni  culturali  e  ambientali  conservati
nel-l'area  predetta,  vista  l'inerzia  dell'assessorato regionale e
l'urgenza  e  l'indifferibilita' dell'emanazione del provvedimento di
tutela,  con  nota  n. 2901/P del 2 aprile 1998 trasmetteva tutti gli
atti  idonei  ad  avviare  la procedura di imposizione del vincolo ex
lege  1497/1939  per  porzioni  di  territorio  site  nei  comuni  di
Staletti',   Squillace,   Montauro  e  Montepaone.  in  provincia  di
Catanzaro, area cosi' perimetrata: comune di Staletti'": porzione del
territorio  comunale  contraddistinto  dai  fogli di mappa catastale:
foglio n. 2: tutti i mappali; foglio n. 3: tutti i mappali; foglio n.
4:  tutti i mappali; foglio n. 5: tutti i mappali; foglio n. 6: tutti
i  mappali  esclusi  i  mappali  numeri 69 e 70, gia' interessati dal
citato  decreto ministeriale del 29 maggio 1974; foglio n. 8: tutti i
mappali,  esclusi  i  mappali numeri 69, 89, 90, 80, 50, 47, 11 e 13,
gia'  interessati dal citato decreto ministeriale del 29 maggio 1974;
foglio  n.  10: tutti i mappali; foglio 12: tutti i mappali esclusi i
mappali numeri 9, 23, 27, 30 e 45 gia' interessati dal citato decreto
ministeriale  del  29 maggio  1974; comune di Squillace: porzione del
territorio  comunale  contraddistinto  dai  fogli di mappa catastale:
foglio  n. 20: tutti i mappali, foglio n. 29: tutti i mappali, foglio
n.  30: tutti i mappali, foglio n. 31: tutti i mappali, foglio n. 32:
tutti  i  mappali, foglio n. 33: tutti i mappali; comune di Montauro:
porzione  del  territorio comunale contraddistinto dai fogli di mappa
catastale:  foglio  n.  11:  tutti  i  mappali, foglio n. 12: tutti i
mappali,  foglio  n.  13:  tutti  i  mappali,  foglio  n. 14: tutti i
mappali,  foglio  n.  15:  tutti  i  mappali;  comune  di Montepaone:
porzione  del  territorio comunale contraddistinto dai fogli di mappa
catastale:  foglio  n.  10:  tutti  i  mappali, foglio n. 11: tutti i
mappali, foglio n. 17: tutti i mappali;
  Considerato  che  con  nota  prot.  n.  2902/P del 2 aprile 1998 la
predetta  soprintendenza ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n.
24l/1990  comunicava  alla  regione Calabria ed ai comuni interessati
l'avvio del procedimento relativo all'apposizione del vincolo ex lege
n.  1497/1939,  indicando  gli  ambiti  e/o le porzioni di territorio
interessati e chiedendo di voler favorire la massima diffusione della
proposta  di  vincolo  tramite  l'affissione presso i rispettivi Albi
pretori  comunali  al  fine  di  garantire la visione degli atti e la
presentazione di eventuali osservazioni;
  Visti  gli  esposti  del  9 marzo  1998,  nel quale si segnalava il
notevole interesse storico-culturale e paesaggistico del comprensorio
di   Staletti'  ricco  di  testimonianze  dall'eta'  greco-romana  al
tardoantico  romano e cristiano, al ciclo bizantino e normanno, e del
7 aprile  1998  con  cui  si  proponeva  l'apposizione  di un vincolo
paesaggistico-ambientale   a  tutela  dei  luoghi  cassiodorei  nella
localita' "Coscia" di Staletti';
  Considerato che il territorio in questione, distribuito nei quattro
diversi  comuni  di Staletti', Squillace, Montauro e Montepaone, puo'
considerarsi  un  unicum per le peculiarita' panoramiche, omogeneita'
morfologica  e  composizione orografica e costituisce un comprensorio
di  eccezionale interesse paesaggistico, ricco altresi' di presenze e
risorse archeologiche, storiche e monumentali;
  Considerato   che   la   proposta   di   vincolo   della   predetta
soprintendenza  e' finalizzata ad un ampliamento dei provvedimenti di
tutela  scaturenti  dalle  leggi  numeri  1497/1939 e 431/1985 e gia'
insistenti  sul territorio del comune di Staletti', includendo alcune
aree  in  prossimita'  della costa, a monte della valle della s.s. n.
106 Jonica, ricadenti nei comuni di Squillace, Montauro e Montepaone,
tutti in provincia di Catanzaro;
  Considerato  che  tale  contesto  territoriale e' caratterizzato da
ambiti  urbani  collinari  ubicati  sul  versante Jonico-orientale, a
ridosso   delle   Serre   calabre   che  individuano  comprensori  di
eccezionale valore paesaggistico-ambientale;
  Considerato che il territorio di Staletti', la cui estensione e' di
circa  11 ettari, aprendosi in una ondulata conca dalla quota massima
di  425  s.l.m.,  declina  rapidamente  verso  il suggestivo litorale
marino,  ricco  di  presenze  e  risorse  archeologiche,  storiche  e
monumentali;
  Considerato   che   l'aggregato  urbano  di  Staletti',  nella  cui
struttura  urbana  sono  nettamente leggibili le varie fasi evolutive
dell'insediamento, arricchite da elementi di architettura monumentale
e  non, pur presentando gravi e pesanti alterazioni dovute alle varie
stratificazioni urbanistiche ed interventi architettonici dei diversi
periodi storici, conserva ancora notevolissimi valori estetici ricchi
di suggestione per la complessita' dell'impianto urbanistico e per la
ricchezza  e  varieta'  del  tessuto  edilizio  creato in piu' di due
millenni di storia;
  Considerato   che,   sebbene  il  contesto  sia  in  parte  mutato,
l'immagine  complessiva  della  citta' e' quella di un luogo ricco di
memorie  e  testimonianze  che vanno dall'epoca greco-romana a quella
medievale,  fino  ad  arrivare alle testimonianze sette-ottocentesche
del  centro  storico,  di  casali  e dimore storiche quali il "Casino
Pepe"   in  localita'  "Coscia"  e  il  "Casino  Moio"  in  localita'
"Sacramento",  masserie  fortificate,  ville  e  chiesette sparse nei
dintorni meritevoli di tutela e salvaguardia;
  Considerato  che  il  territorio di Squillace nel suo insieme vanta
particolari  tradizioni  di  storia, arte e cultura, inscindibilmente
legate  allo  splendido  ed  antico paesaggio costiero, le cui radici
affondano nel territorio dell'antica romana Scolacium sorta sui resti
della   greca   "Skilletion",   dove  lo  stupendo  ed  incomparabile
paesaggio,  che aveva gia' affascinato e beato l'animo di Cassiodoro,
rievoca  nella storia dell'habitat il passaggio dall'eta' tardoantica
a  quella  medioevale fino al periodo settecento-ottocentesco, le cui
testimonianze  sono  ancora  presenti  sul  territorio di eccezionale
interesse  paesaggistico, ricco di presenze archeologiche, storiche e
monumentali  inserite  in  un  quadro  naturalistico  di  non  comune
bellezza;
  Considerato  che  il  territorio  di  Montauro,  caratterizzato  da
dorsali  collinari,  rappresenta  parte dell'antico paesaggio agrario
costellato  dalla  presenza  di  antichi  casini,  trappeti, mulini e
casolari  e  costituisce  un  contesto  territoriale ricco di antiche
presenze  medioevali  cistercensi  quali la grangia di "S. Anna" e la
grangia  del  "Cece"  tali da formare nell'insieme quadri naturali di
incommensurabile  bellezza paesaggistico-ambientale visibili da punti
significativi di osservazione anche lontani;
  Considerato  che  il  territorio  di  Montepaone  con  la parte che
degrada dolcemente verso la marina costituisce nella sua costituzione
orografica   un   ambito   territoriale   di   eccezionale  interesse
paesaggistico, con presenze monumentali di notevole rilievo;
  Considerato   che   il   territorio   di   Montepaone   e'  inoltre
caratterizzato  dalla interconnessione di appezzamenti di terreno ben
differenziati  tra loro per la diversa utilizzazione agricola, dove i
pendii  naturali,  i  pianori  ed  i  ripiani  litorali,  con le loro
esposizioni costituiscono punti panoramici di non comune bellezza;
  Considerato  che  l'area  cosi'  come  perimetrata  conserva  punti
panoramici  di  rilevante  valore  paesaggistico,  quali  la Punta di
Staletti' che, data la posizione del promontorio avanzata rispetto al
centro  urbano,  divide  in  due  il  litorale del Golfo di Squillace
permettendo  una visione a 180o su tutto il contesto di incomparabile
bellezza, in cui la collina e la pianura trovano il giusto equilibrio
e  in  cui  la  tradizione  locale  contadina del retroterra e quella
marina si fondono in un unica ed inscindibile visione;
  Considerato  che  dalla  Punta  di  Staletti' e' possibile ammirare
quadri  naturali  di incomparabile bellezza situati sia a nord, verso
Catanzaro  e  Squillace,  che a sud verso la costa fra i territori di
Montauro  e Montepaone, e che tale area costituisce una inconfutabile
e   irripetibile   unita'  paesaggistica  naturale  di  incomparabile
bellezza;
  Considerato   che  l'area  predetta  conserva  anche  significative
presenze di reperti e siti archeologici in localita' "Santa Maria del
Mare",  ove  trovasi  il  cosiddetto  "Castrum  Scillecium", presunto
castrum   cassiodoreo,  resti  di  costruzioni  remote  in  localita'
"Pignatello",  ceramiche  varie di epoca romana e tardo-antica, resti
di  cinte murarie e di antiche fortificazioni, oltre che diversi siti
di  interesse  artistico e storico gia' tutelati ai sensi della legge
n.  1089/1939 quali il complesso dei resti della chiesetta bizantina,
tutelata  con decreto ministeriale 26 settembre 1957 in localita' San
Martino  di  Copanello,  e  la  chiesetta  di  S.  Maria  de  Vetere,
costruzione  del  periodo medievale tutelata con decreto ministeriale
3 giugno 1952, entrambe nel comune di Staletti';
  Considerato  che  l'area  comprensiva  dei  territori dei comuni di
Staletti',  Squillace,  Montauro e Montepaone si distingue, oltre che
per  la  sua  particolarita'  geomorfologica,  anche per l'insieme di
elementi  antropici  che  testimoniano  il  passaggio dell'uomo nella
storia,  quali  le  grotte  rupestri  sparse  ovunque  e risalenti al
periodo  monastico-bizantino,  con i caratteristici "Celli", romitori
di interesse storico-culturale;
  Considerato  che  tale  contesto  territoriale, ricco di storia, e'
connotato  paesaggisticamente  dall'intervallarsi  di  zone boschive,
pascoli,  terreni  coltivati  e  oliveti,  dove  le sublimi emergenze
rocciose   configurano  un'orografia  medio-collinare  caratterizzata
dalla  interconnessione  di appezzamenti di terreno ben differenziati
tra loro per la diversa destinazione agricola;
  Considerato  che  le  dorsali  collinari, solcate da valloni piu' o
meno  profondi,  costituiscono  un tipico esempio di profonda fusione
tra natura movimentata e architettura del territorio, come dimostrano
gli  ambiti  territoriali  lambiti  dai  fossi "Burrone del Diavolo",
"Pignatello", "Vulcano", "Lamia", fino al torrente "Alessi";
  Considerato   che   tutto   il   contesto   territoriale   conserva
significativi  quadri  antropologici,  con  particolare riguardo alle
civilta'  preistoriche,  medievali  e  rinascimentali,  delineando un
insieme  di  straordinaria bellezza ovvero una somma di testimonianze
fisiche, quasi un archivio materico aperto ad ulteriori e presumibili
acquisizioni  nel  settore  specifico  dell'archeologia  industriale,
quali  fornaci  per  la  produzione della calce, antichi frantoi oggi
abbandonati e resti di antichi molini idraulici in disuso;
  Considerato  che  il suddetto paesaggio, seppur antropizzato, e' di
rilevante   valore   ambientale   e   paesaggistico   e   si  integra
perfettamente  con  le  caratteristiche  morfologiche  del territorio
circostante;
  Considerato  che  da  quanto  sopra  esposto  appare indispensabile
sottoporre  a  vincolo  ex lege n. 1497/1939 l'area sopradescritta al
fine  di  garantirne  la conservazione e di preservarla da interventi
edilizi  che  potrebbero  comprometterne  irreparabilmente  l'assetto
morfologico,   le   connotazioni   architettoniche   e  le  pregevoli
caratteristiche paesaggistico-ambientali;
  Considerato che la zona sopra descritta non e' attualmente soggetta
ad alcun provvedimento di tutela ai sensi della legge n. 1497/1939;
  Considerato  che  il  vincolo  comporta in particolare l'obbligo da
parte  del  proprietario,  possessore  o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile  ricadente nella localita' vincolata di presentare alla
regione   o   all'ente  dalla  stessa  subdelegato  la  richiesta  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1497/1939
per  qualsiasi  intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo
la  procedura  prevista  dal  nono comma dell'art. 82 del decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  616/1977  cosi'  come  introdotto
dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione in legge
con  modificazioni  del  decreto-legge  27 giugno  1985, n. 312 e che
questo  Ministero  puo'  in  ogni  caso annullare tale autorizzazione
entro   i   sessanta   giorni  successivi  alla  ricezione  di  detto
provvedimento,  corredata della documentazione idonea a consentire la
dovuta valutazione ministeriale;
  Considerato  che la sentenza n. 334/1998 della Corte costituzionale
ha  riconosciuto  allo  Stato la facolta' impositiva di vincoli anche
"per  localita' per le quali vi sia stata una espressa determinazione
negativa  da  parte della regione, oltre a quelle non incluse per non
essere state neanche prese in considerazione a tali fini, per difetto
di   iniziativa   dei   soggetti   che  concorrono  nel  procedimento
regionale";
  Considerato  che  il  comitato  di settore per i beni ambientali ed
architettonici  del  Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e
ambientali   nella  seduta  del  5 luglio  1999  ha  espresso  parere
favorevole   alla   proposta  di  vincolo  formulata  dalla  predetta
soprintendenza  sull'area  in questione riconoscendole un eccezionale
valore  paesaggistico  per  le  caratteristiche peculiari poiche' "il
territorio   si  distingue,  oltre  che  per  la  sua  particolarita'
geomorfologica,  caratterizzata  dal  sistema  collinare costiero che
affacciandosi  a picco sul mare racchiude piccoli arenili intercalati
a   scogliere,   anche   per  l'insieme  di  elementi  antropici  che
testimoniano  il  passaggio  cieli  uomo  nella  storia; gli elementi
urbani infatti conservano ancora notevolissimi valori estetici e sono
ricchi di suggestione per la complessita' dell'impianto urbanistico e
per la varieta' del tessuto edilizio, anche minore, creato in piu' di
due millenni di storia";
                              Decreta:
  Le  porzioni di territorio site nei comuni di Staletti', Squillace,
Montauro  e  Montepaone,  in provincia di Catanzaro, cosi' come sopra
delimitate,  sono  dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi
della  legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
sono  pertanto soggette a tutte le disposizioni contenute nella legge
stessa  ed  a quelle previste nel citato decreto del Presidente della
Repubblica.  La  Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici
artistici e storici di Cosenza provvedera' a che copia della Gazzetta
Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per
gli  effetti  dell'art.  4  della  legge  29 giugno  1939, n. 1497, e
dell'art.  12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n.
1357,  all'albo  dei  comuni  di  Staletti',  Squillace,  Montauro  e
Montepaone, e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa
planimetria  da allegare, venga depositata presso i competenti uffici
dei comuni suddetti.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   al   Tribunale   amministrativo  regionale
competente  per  territorio  o,  a scelta dell'interessato, avanti al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui  alla  legge  6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso
straordinario   al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    24 novembre   1971,   n.   1199,
rispettivamente  entro  sessanta  e  centoventi  giorni dalla data di
avvenuta notificazione del presente atto.
    Roma, 21 dicembre 1999
                                Il Sottosegretario di Stato: D'Andrea
Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2000
Registro n. 1 Beni e attivita' culturali, foglio n. 39