MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 febbraio 2000 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  crisi  aziendale,  legge  n.  223/1991, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Rebin, unita' di Lecce e provincia, Marcon e
Portogruaro, Taranto. (Decreto n. 27851).
(GU n.75 del 30-3-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito  con
modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148, convertito con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della ditta S.r.l. Rebin, tendente ad ottenere la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 1999 con il quale e'
stato  approvato  il programma di crisi aziendale della summenzionata
ditta;
  Visto  il decreto direttoriale del 30 giugno 1999, n. 26552, con il
quale  e' stato concesso il trattamento straordinario di integrazione
salariale  per  crisi  aziendale,  per il periodo 14 aprile 1998 - 13
ottobre 1998 in favore di complessivi n. 173 dipendenti;
  Considerato  che  ad  un attento esame del verbale di accordo del 6
ottobre  1998, che fa parte integrante del presente provvedimento, e'
stato   concordato   tra   l'azienda  e  le  OO.SS.  dei  lavoratori,
l'estensione  del predetto trattamento all'intero organico aziendale,
pari  a  348  lavoratori,  in  considerazione  dell'aggravarsi  delle
difficolta'  della  societa'  che  hanno  portato  la  medesima  alla
dichiarazione di fallimento a far data del 22 ottobre 1998;
  Visto il parere dell'Organo competente per territorio;
  Ritenuto,  pertanto,  alla  luce  di quanto concordato nel predetto
verbale  del  6  ottobre 1998, di annullare e sostituire il precitato
decreto direttoriale del 30 giugno 1999 e di concedere il trattamento
straordinario  di integrazione salariale per il periodo dal 14 aprile
1998  al  13 ottobre 1998 a tutto il personale in forza alla societa'
di cui trattasi;
                              Decreta:
  per   le   motivazioni   in   premessa  esplicitate  ed  a  seguito
dell'approvazione  del  programma di crisi aziendale, intervenuta con
il  decreto  ministeriale  datato  14 aprile  1999, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rebin, con
sede  in  Lecce, unita' di Lecce e provincia (NID 9816LE0004), per un
massimo di 118 unita' lavorative, Marcon e Portogruaro (Venezia) (NID
9806VE0608)  per  un  massimo  di 153 unita' lavorative, Taranto (NID
9816TA0015),  per  un massimo di 77 unita' lavorative, per il periodo
dal 14 aprile 1998 al 13 ottobre 1998.
  Istanza  aziendale  presentata  il 25 maggio 1998 con decorrenza 14
aprile 1998.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del predetto trattamento, nonche'
all'esonero  del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma
8-bis,  della  legge 160/1988, in quanto la societa' e' stata ammessa
alla  procedura  di  amministrazione  controllata  a  far data del 22
settembre 1998.
  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
30 giugno 1999, n. 26552.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 febbraio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi