MINISTERO DELLE FINANZE

DETERMINAZIONE 17 marzo 2000 

Istruzioni  operative  per  la  programmazione  e  lo svolgimento dei
controlli  sull'utilizzazione,  in  particolari  zone geografiche, di
gasolio  usato  come  combustibile  per  riscaldamento  e  di  gas di
petrolio   liquefatti   distribuiti   attraverso   reti  canalizzate,
beneficianti della riduzione di costo prevista dall'art. 8, comma 10,
lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
(GU n.70 del 24-3-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
       del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette
  Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  che  ha  previsto,  per  gli  impieghi  in particolari zone
geografiche,   una   riduzione  del  costo  del  gasolio  usato  come
combustibile  per  riscaldamento  e  dei  gas  di petrolio liquefatti
distribuiti, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate;
  Visto   l'art.  1,  comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   30 settembre   1999,  n.  361,  che,  nel  dare  mandato
all'ufficio  tecnico  di  finanza  di  effettuare, oltre ai controlli
formali   sulle   istanze  di  rimborso  della  riduzione  del  costo
presentate  dai  fornitori  dei suddetti prodotti, controlli in loco,
anche  con  l'ausilio  della  Guardia  di  finanza e richiedendo, ove
necessario,  la  collaborazione  dei competenti uffici comunali, come
individuati   dai   rispettivi  ordinamenti,  incarica  il  direttore
generale  del  Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette di
emanare  specifiche  istruzioni operative per la programmazione e per
lo svolgimento dei suddetti controlli;
  D'intesa,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  con il comando
generale  della Guardia di finanza e con l'Associazione nazionale dei
comuni italiani;
                              E m a n a
le   seguenti   istruzioni  operative  per  la  programmazione  e  lo
svolgimento,  da  parte  degli  uffici  tecnici di finanza (UTF), dei
controlli di cui trattasi:
A) Controlli  sull'utilizzazione  del gasolio usato come combustibile
per riscaldamento.   1) Presso la sede dell'ufficio:
    a) controllo  della regolarita' formale e contabile delle istanze
presentate  bimestralmente  dai fornitori ai sensi dall'art. 1, comma
3,  lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
361/1999;
    b) monitoraggio  annuale,  sulla  base  dei fogli di chiusura dei
registri  di  carico  e  scarico  dei  fornitori  e degli impianti di
distribuzione  stradale  di carburante, dell'andamento dei consumi di
gasolio beneficianti della riduzione di costo e di quelli del gasolio
per autotrazione;
    c) programmazione  annuale, tenendo conto anche dei risultati del
monitoraggio,  dei  controlli  presso  i  fornitori,  nel  numero  da
fissare,  normalmente,  in  relazione  a  situazioni  locali, nonche'
presso  gli  utilizzatori,  normalmente  nel  numero di almeno 10 per
ciascun fornitore sottoposto a verifica.
  2) Presso i fornitori:
    a) riscontro  dei dati riportati nelle istanze relative ad almeno
due  bimestri  con  quelli  risultanti  dalle registrazioni tenute ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  361/1999.  A  tal  fine  sara'  verificata,  a
scandaglio,  l'esattezza  di  alcuni  degli  scarichi giornalieri del
gasolio  agevolato  e sara' effettuato il conteggio, sulla base degli
scarichi    giornalieri,    del   quantitativo   di   tale   prodotto
complessivamente  erogato nei bimestri assoggettati a verifica. Sara'
pure  verificato,  a  scandaglio, che le partite sulle quali e' stato
chiesto  l'accredito  risultino  fatturate  entro  il bimestre cui si
riferisce la relativa istanza;
    b) controllo, a scandaglio, che gli utilizzatori od i loro legali
rappresentanti   abbiano   presentato  la  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto  di  notorieta' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  361/1999  e che i loro impianti si
trovino nelle zone geografiche agevolate;
    c) controllo,  a  scandaglio,  dei  documenti  di trasporto delle
partite agevolate estratte, per verificarne l'effettiva destinazione,
e raffronto con le relative fatture;
    d) esame   della   documentazione   commerciale   per  verificare
l'effettiva riduzione del costo praticata agli utilizzatori;
    e) esame  di  eventuali schedari per utente tenuti dal fornitore,
al fine di riscontrare l'andamento medio dei consumi nelle varie zone
servite;
    f) selezione  degli  utenti  da  controllare,  in base alle varie
tipologie   degli  impianti  di  utilizzazione,  distinguendo  se  al
servizio  di  residenze  abituali, seconde case, condomini, complessi
turistici,  commerciali,  artigianali,  industriali od altro. Qualora
gli   impianti   di   utilizzazione   ricadano  sotto  la  competenza
territoriale  di  un  altro  UTF,  predisposizione della richiesta di
controllo da parte del suddetto ufficio.
  3) Relativi agli utilizzatori od i loro legali rappresentanti:
    a) per   gli   impianti   di  utilizzazione  non  ubicati  presso
abitazioni   private,  controllo  in  loco  per  il  riscontro  della
congruita' fra i quantitativi di gasolio ritirati e la potenzialita',
anche   stimata,  ed  il  periodo  di  utilizzazione  degli  impianti
medesimi.  Per  i  suddetti  controlli  e  riscontri  potranno essere
richiesti  dati  e  valutazioni  agli  uffici comunali, per quanto di
competenza;
    b) per  gli impianti ubicati presso private abitazioni, richiesta
di  ausilio  agli  organi  competenti  al  loro  controllo  ai  sensi
dell'art.  31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e dell'art.
11,  comma  18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412 od ai locali comandi della Guardia di finanza, ai sensi,
per  questi  ultimi,  dell'art.  18,  comma  3, del testo unico sulle
accise,  approvato  con  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
perche' invitino gli utilizzatori ad esibire i "libretti di centrale"
od  i  "libretti  d'impianto"  prescritti  dall'art. 11, comma 9, del
sopracitato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 412/1993, e
perche'  trasmettano  all'UTF  fotocopie  delle  pagine  dei suddetti
libretti da cui risultino le caratteristiche e la potenzialita' degli
impianti,  al  fine  di consentire la determinazione della congruita'
dei consumi;
    c) riscontro,  quando  necessario per il tramite della Guardia di
finanza,   della   corrispondenza   fra   le   fatture   in  possesso
dell'utilizzatore e la documentazione in possesso del fornitore;
    d) controllo,  quando  necessario per il tramite della Guardia di
finanza,  presso  le  ditte appaltatrici, titolari di un contratto di
fornitura   di   calore,   dell'esistenza   della   delega  da  parte
dell'utilizzatore  finale e dell'avvenuto trasferimento del beneficio
al medesimo.
B) Controlli  sull'utilizzazione dei gas di petrolio liquefatti (GPL)
distribuiti   attraverso   reti  canalizzate.    1)  Presso  la  sede
dell'ufficio:
    a) controllo  della regolarita' formale e contabile delle istanze
presentate  bimestralmente  dai fornitori ai sensi dell'art. 1, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1999;
    b) programmazione  annuale dei controlli relativi ai fornitori ed
agli utilizzatori, in numero coerente con le situazioni locali.
  2) Presso i fornitori:
    a) constatazione   del  funzionamento  e  lettura  del  contatore
totalizzatore  del  GPL  di  cui all'art. 1, comma 5, del decreto del
Presidente   della   Repubblica   n.   361/1999,  o  controllo  delle
attrezzature sostitutive nel caso di rifornimento a reti satelliti;
    b) riscontro  della  congruita'  dei dati riportati nelle istanze
relative  ad  almeno  due bimestri con quelli risultanti dal registro
tenuto  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 5, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  361/1999,  per  il quale occorrera', comunque,
effettuare il riscontro contabile del carico;
    c) esame   della   documentazione   commerciale   per  verificare
l'effettiva   riduzione  del  costo  praticata  agli  utilizzatori  e
l'ubicazione   degli   impianti   di  questi  ultimi  nella  zona  di
applicazione del beneficio;
    d) riscontro  del  GPL  agevolato  complessivamente fatturato nei
bimestri  in esame, da effettuare manualmente o utilizzando i sistemi
informatizzati del fornitore;
    e) selezione  degli  utilizzatori  da  controllare,  in base alle
varie tipologie d'impiego del prodotto agevolato.
  3) Relativi agli utilizzatori:
    a) riscontro,  quando  necessario per il tramite della Guardia di
finanza,   dell'allacciamento   alla   rete   canalizzata   e   della
corrispondenza fra le bollette o fatture in possesso dell'utente e la
documentazione in possesso del fornitore.
C) Controlli  attinenti  al  periodo  intercorrente fra il 16 gennaio
1999  e la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  361/1999.      a) effettuazione  dei  controlli,  nel
numero  previsto  dalla  programmazione  di  ciascun  UTF,  secondo i
criteri di cui alle lettere A) e B), utilizzando le registrazioni, la
documentazione  e gli strumenti di misura disponibili. In particolare
dovra'  verificarsi la congruita' fra i quantitativi complessivamente
esitati e quelli sui quali viene richiesto l'accredito;
    b) verifica,  a  scandaglio,  dell'avvenuto  trasferimento,  dopo
l'acquisizione  dell'importo  dell'accredito  da parte del fornitore,
del  beneficio  agli  utilizzatori  mediante  appositi  conguagli sui
corrispettivi  delle  forniture successive alla suddetta acquisizione
o,  in  caso  di  cessazione delle forniture, mediante corresponsione
delle  spettanze  con i normali mezzi di pagamento; in caso di omesso
trasferimento  del  beneficio,  valutazione se siano stati superati i
tempi  tecnici  occorrenti  per  il  suddetto  trasferimento, per una
eventuale denuncia ai sensi dell'art. 314 del codice penale.
      Roma, 17 marzo 2000
                                   Il direttore generale: Del Giudice