MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 marzo 2000 

Norme  relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali in
materia di limiti di spesa.
(GU n.75 del 30-3-2000)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: "Nuove
norme   per   la  elezione  dei  consigli  delle  regioni  a  statuto
ordinario";
  Visto l'art. 7, comma 8, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
  Vista   la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale  di  statistica
relativa  agli indici dei prezzi praticati dai grossisti per gli anni
1995-1997;
  Considerato  che  il  coefficiente  di  rivalutazione  degli indici
predetti, relativamente al periodo sopraindicato, e' pari a 1,0387;
  Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale di statistica in
data  14 marzo 2000 relativa alla sospensione della rilevazione degli
indici  dei prezzi praticati dai grossisti a partire dal gennaio 1998
e all'indicazione dell'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti
industriali  quale  indicatore piu' vicino, per natura e contenuto, a
quello sospeso;
  Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale di statistica in
data  16 marzo  2000  relativa agli indici dei prezzi alla produzione
dei prodotti industriali per gli anni 1997-1999;
  Considerato  che  il  coefficiente di rivalutazione degli indici da
ultimo citati relativamente al periodo 1997-1999 e' pari a 0,9991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'importo  della  somma  indicata  all'art. 5, comma 1, primo e
secondo  periodo  della  legge  23 febbraio  1995, n. 43, relativa ai
limiti  di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alle
elezioni regionali in una lista provinciale nonche' dei candidati che
si  presentano  nella  lista  regionale, e' rivalutato all'anno 1995,
sulla  base  degli  indici ISTAT sopraindicati, da L. 60.000.000 a L.
62.265.910.
  2.  L'importo indicato all'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio
1999,  n.  43,  e'  rivalutato all'anno 1999, sulla base degli indici
ISTAT sopraindicati, da L. 200 a L. 208.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 marzo 2000
                                                  Il Ministro: Bianco