UNIVERSITA' DI BARI

DECRETO 22 marzo 2000 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.79 del 4-4-2000)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con   regio   decreto   14 ottobre   1926,   n.  2134,  e  successive
modificazioni;
  Visto   il   testo  unico  della  legge  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'art.
1, commi 90, 91 e 92;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  30 marzo  1998,  con  il  quale  in
attuazione  del  predetto  art.  1,  commi 9 e successivi, sono stati
individuati  gli  Atenei  sovraffollati  e  sono  stati determinati i
criteri per la loro graduale separazione organica;
  Visto  il  progetto  di  decongestionamento  dell'universita' degli
studi di Bari;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica   e  tecnologica  del  5 agosto  1999,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1999;
  Visti  i  decreti  ministeriali  11 febbraio  1994, 31 maggio 1995,
8 agosto 1996;
  Visto  il  decreto  rettorale  n.  7330 del 20 ottobre 1998, con il
quale e' stato riordinato il corso di laurea in giurisprudenza;
  Visto  il decreto rettorale n. 11089 del 29 ottobre 1999 con cui e'
stato  istituito,  a partire dall'a.a. 1999/2000, il secondo corso di
laurea in giurisprudenza, decentrato a Taranto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  apportare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  che lo statuto dell'universita' degli studi di Bari, emanato
con  decreto  rettorale  n.  7772 del 22 ottobre 1996, pubblicato nel
supplemento n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996
non contiene ordinamenti;
  Considerato   che  nelle  more  della  emanazione  del  regolamento
didattico   di   ateneo  le  modifiche  di  statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Bari e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico.
  Dopo  l'art.  13  del  Titolo  II,  relativo  al corso di laurea in
giurisprudenza,  sono  inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al
secondo  corso di laurea in giurisprudenza, decentrato a Taranto, con
il   conseguente   scorrimento   della   numerazione  degli  articoli
successivi.
Secondo corso di laurea in giurisprudenza (decentrato a Taranto)
                              Art. 14.
  1.  I titoli di ammissione per il corso di laurea in giurisprudenza
sono  quelli  previsti dalle vigenti disposizioni; i titoli richiesti
per  l'ammissione  ad  un corso di diploma afferente alla facolta' di
giurisprudenza, qualora istituito, sono eguali a quelli richiesti per
l'ammissione al corso di laurea di detta facolta'.
  2.  Il  numero  degli  iscritti a ciascun anno di corso puo' essere
stabilito  annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di
facolta',  in  base  alle  risorse  disponibili  ed alle esigenze del
mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n.
341/1990.
                              Art. 15.
  1.  Tra  il  corso di laurea ed i corsi di diploma universitario di
cui  al decreto del M.U.R.S.T. dell'11 febbraio 1994, art. l comma 2,
vi  e'  l'affinita'  prevista  dall'art.  2,  comma 2, della legge n.
341/1990.
  2.  Nell'ambito  dei  corsi di laurea e di diploma universitario di
cui  al  precedente  comma,  ai fini del conseguimento del diploma di
laurea  sono  riconosciuti  totalmente  o parzialmente, ad esclusione
delle annualita' fondamentali ed obbligatorie per il corso di laurea,
gli  esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purche'
i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con
il  piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per
il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione.
  3.  Il disposto del precedente comma senza l'esclusione concernente
le   materie   fondamentali  ed  obbligatorie,  disciplina  anche  il
riconoscimento  degli esami sostenuti con esito positivo nel corso di
laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario.
                              Art. 16.
    1. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della
legge n. 341/1990, la struttura didattica:
      a) determina   la   durata  degli  insegnamenti  e  dei  moduli
didattici,  le  modalita' degli eventuali tirocini e altri momenti di
formazione pratica;
      b)  individua i criteri per la formazione dei piani di studio e
gli   eventuali   indirizzi   del   corso  di  laurea  o  di  diploma
universitario;
      c)  puo'  assegnare  agli insegnamenti denominazioni aggiuntive
che  ne specifichino i contenuti effettivi e le differenzino nel caso
che essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
    2.  Qualora  venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento
di  cui  al  precedente  comma 1, il profilo formativo specificato e'
oggetto di certificazioni da parte dell'universita' che conferisce il
titolo.
                              Art. 17.
    1.  Il  corso  di  laurea  in  giurisprudenza  fornisce  adeguate
conoscenze   di  metodi  e  di  contenuti  culturali,  scientifici  e
professionali per la formazione del giurista.
    2.  Il  corso di laurea in giurisprudenza afferisce alla facolta'
di giurisprudenza ed ha durata quadriennale.
                              Art. 18.
    1.  Il  corso  di  laurea  in  giurisprudenza  comprende ventisei
annualita' di insegnamenti e si conclude con un esame di laurea.
    2.  La struttura didattica stabilisce le modalita' degli esami di
profitto,  delle  eventuali prove di idoneita' richieste e dell'esame
di laurea.
                              Art. 19.
    1.  Per  ognuna delle aree previste come fondamentali dall'art. 8
del  decreto  del  M.U.R.S.T.  dell'11 febbraio  1994 dovranno essere
assicurate  un'adeguata  formazione metodologica e l'acquisizione dei
principi fondamentali attinenti all'area medesima.
    2.  La  facolta' assicura l'insegnamento delle materie giuridiche
che  costituiscono  oggetto di esame per l'accesso alla magistratura,
alla professione di avvocato e di notaio.
                              Art. 20.
Ripartizione degli esami
                               I Anno
    Istituzioni di diritto privato (N01X);
    Istituzioni di diritto romano (N18X);
    Storta del diritto romano (N18X);
    Filosofia del diritto (N20X);
    Diritto costituzionale (N08X).
                               II Anno
    Diritto civile (1o corso) (N01X);
    Diritto penale (1o corso) (N17X);
    Diritto commerciale (N04X);
    Economia politica (P01A);
    Diritto ecclesiastico (N12X);
    Diritto del lavoro (N07X);
    Sistemi giuridici comparati (N02X),
Un insegnamento a scelta
                              III Anno
    Storia del diritto italiano (N19X);
    Diritto romano ( N18X);
    Diritto civile (2o corso) (N01X);
    Diritto penale (2o corso) (N17X);
    Diritto amministrativo (Io corso) (N10X);
    Diritto internazionale (N14X),
Un insegnamento a scelta
                               IV Anno
    Diritto amministrativo (2o corso) (N10X);
    Diritto delle comunita' europee (N14X);
    Diritto tributario (N13X);
    Diritto processuale civile (N15X);
    Procedura penale (N16X);
Un insegnamento a scelta
  Gli  insegnamenti  biennali comportano un unico esame alla fine del
biennio.
Insegnamenti a scelta   1. Contabilita' di Stato (N10X)
  2. Contabilita' degli enti pubblici (N10X)
  3. Criminologia (N17X)
  4. Demografia (S03A)
  5. Diritti dell'antico oriente mediterraneo (N18X)
  6. Diritti dell'uomo (N20X)
  7. Diritto agrario (N03X)
  8. Diritto agrario comparato (N03X)
   9. Diritto agrario comunitario (N03X)
  10. Diritto amministrativo comparato (N11X)
  11. Diritto anglo-americano (N02X)
  12. Diritto bancario (N05X)
  13. Diritto bizantino (N18X)
  14. Diritto canonico (N12X)
  15. Diritto comparato del lavoro (N07X)
  16. Diritto comune (N19X)
  17. Diritto costituzionale comparato (N11X)
  18. Diritto degli intermediari finanziari (N05X)
  19. Diritto dei paesi di lingua francese (N02X)
  20. Diritto dei paesi di lingua tedesca (N02X)
  21. Diritto del commercio internazionale (N14X)
  22. Diritto della cooperazione (N04X)
  23. Diritto dell'ambiente (N10X)
  24. Diritto della navigazione (N06X)
  25. Diritto della previdenza sociale (N07X)
  26..........Diritto dell'arbitrato interno e internazionale (N15X)
  27. Diritto della sicurezza sociale (N07X)
  28..........Diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X)
  29..........Diritto del lavoro e delle relazioni industriali (N07X)
  30. Diritto delle assicurazioni (N05X)
  31................Diritto delle comunicazioni internazionali (N14X)
  32. Diritto dell'esecuzione civile (N15X)
  33. Diritto dell'esecuzione penale (N16X)
  34. Diritto del mercato finanziario (N05X)
  35. Diritto di famiglia (N10X)
  36. Diritto diplomatico e consolare (N14X)
  37. Diritto ecclesiastico comparato (N12X)
  38. Diritto e legislazione universitaria (N09X)
  39. Diritto e procedura penale militare (N16X)
  40. Diritto fallimentare (N04X) (N15X)
  41. Diritto finanziario (N13X)
  42. Diritto industriale (N04X)
  43. Diritto internazionale della navigazione (N06X) (N14X)
  44. Diritto internazionale del lavoro (N14X)
  45. Diritto internazionale privato (N14X)
  46. Diritto minerario (N10X)
  47. Diritto musulmano e dei paesi islamici (N02X)
  48. Diritto parlamentare (N08X)
  49. Diritto penale amministrativo (N17X)
  50. Diritto penale commerciale (N17X)
  51. Diritto penale comparato (N17X)
  52. Diritto penale dell'ambiente (N17X)
  53. Diritto penale del lavoro (N17X)
  54. Diritto penale dell'economia (N17X)
  55. Diritto penitenziario (N16X)
  56. Diritto privato comparato (N02X)
  57. Diritto privato dell'economia (N05X)
  58. Diritto processuale amministrativo (N10X)
  59. Diritto processuale civile comparato (N15X
  60. Diritto processuale comunitario (N15X) (N14X)
  61. Diritto processuale costituzionale (N08X)
  62. Diritto processuale del lavoro (N15X)
  63. Diritto processuale penale comparato (N16X)
  64. Diritto pubblico anglo-americano (N11X)
  65. Diritto pubblico comparato (N11X)
  66. Diritto pubblico dell'economia (N05X)
  67. Diritto pubblico generale (N09X)
  68. Diritto pubblico romano (N18X)
  69. Diritto regionale e degli enti locali (N09X)
  70. Diritto sindacale (N07X)
  71. Diritto sportivo (N01X)
  72. Diritto tributario comparato (N13X)
  73. Diritto urbanistico (N10X)
  74. Diritto valutario (N05X)
  75. Dottrina dello Stato (N09X)
  76. Economia dell'ambiente (P01B)
  77. Economia della spesa pubblica (P01C)
  78. Economia del lavoro (P01B)
  79. Economia delle istituzioni (P01B)
  80.Economia dei mercati monetari e finanziari (P01F)
  81. Economia industriale (P01I)
  82. Economia internazionale (P01G)
  83. Economia pubblica (P01C)
  84. Epigrafia giuridica (N18X)
  85. Esegesi delle fonti del diritto italiano (N19X)
  86. Esegesi delle fonti del diritto romano (N18X)
  87. Giustizia costituzionale (N08X)
  88. Informatica giuridica (N20X)
  89. Legislazione bancaria (N05X)
  90. Legislazione dei beni culturali (N10X)
  91. Legislazione del turismo (N01X)
  92. Legislazione minorile (N17X)
  93. Logica giuridica (N20X)
  94. Medicina legale (F22B)
  95. Metodologia della scienza giuridica (N20X)
  96. Ordinamento giudiziario (N15X) (N16X)
  97. Organizzazione internazionale (N14X)
  98. Papirologia giuridica (N18X)
  99. Politica economica (P01B)
  100. Relazioni industriali (N07X)
  101. Scienza dell'amministrazione (Q02X)
  102. Sistemi fiscali comparati (N13X)
  103. Sociologia (Q05A)
  104. Sociologia del diritto (N21X) (Q05F)
  105. Sociologia del lavoro (Q05C)
  106. Sociologia dell'organizzazione (Q05C)
  107. Statistica (S01A)
  108. Statistica giudiziaria (S03B)
  109. Storia dei rapporti tra Stato e chiesa (Q04X)
  110. Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X)
  111. Storia del diritto canonico (N12X)
  112. Storia dell'amministrazione pubblica (Q01C)
  113. Storia delle codificazioni moderne (N19X)
  114. Storia dell'economia politica (P01A)
  115. Storia delle dottrine politiche (Q01B)
  116. Storia romana (L02B)
  117. Teoria dell'interpretazione (N20X)
  118.  Teoria  e  tecnica  della  normazione  e dell'interpretazione
(N20X)
  119. Teoria generale del diritto (N20X)
  120. Teoria generale del processo (N15X) (N16X)
  121. Tutela internazionale dei diritti umani (N14X)
Propedeuticita'    L'esame  di  Istituzioni  di  diritto privato deve
precedere  quelli  di  Diritto  civile,  Diritto commerciale, Diritto
della  navigazione,  Diritto  privato  comparato, Diritto del lavoro,
Diritto  processuale  civile,  Diritto  industriale, Diritto agrario,
Diritto   agrario   comunitario,   Diritto   internazionale,  Diritto
ecclesiastico,  Diritto  canonico,  Diritto  amministrativo, Diritto,
fallimentare.
  Gli  esami di Istituzioni di diritto romano e di Storia del diritto
romano  devono precedere quelli di Diritto romano, Storia del diritto
italiano, Esegesi delle fonti del diritto romano.
  L'esame  di Diritto penale deve precedere quelli di Medicina legale
e Procedura penale.
  L'esame  di Diritto costituzionale deve precedere quelli di Diritto
amministrativo,  Diritto  del lavoro, Diritto internazionale, Diritto
delle comunita' europee, Diritto canonico, Diritto ecclesiastico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Bari, 22 marzo 2000
                                                    Il rettore: Cossu