DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 2000 

Indizione  del  referendum popolare per l'abrogazione delle norme per
l'elezione  nel Consiglio superiore della magistratura dei componenti
magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte.
(GU n.79 del 4-4-2000)

                   Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  legge  25 maggio  1970,  n.  352,  recante  "Norme  sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo", e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 34 emessa in data
3 febbraio  2000 e depositata in cancelleria in data 7 febbraio 2000,
comunicata  in  data  7 febbraio  2000  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  -  prima  serie  speciale  - n. 7 dell'11 febbraio 2000, a
norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale e'
stata  dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione  di  talune  disposizioni della legge 24 marzo 1958, n.
195,  recante  "Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento del
Consiglio  supe-riore  della  magistratura"  (cosi'  come  modificata
dall'art.  5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli articoli 18,
19  e  20  della  legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'art. 2 della legge
22 novembre  1985,  n.  655,  e dagli articoli 7, 10 e 13 della legge
12 aprile 1990, n. 74), nei termini in detta sentenza indicati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

                              E m a n a
                        il seguente decreto:

  E'  indetto  il  referendum  popolare per l'abrogazione della legge
24 marzo  1958,  n.  195,  recante  "Norme  sulla  costituzione e sul
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" (cosi' come
modificata  dall'art.  5  della  legge 22 dicembre 1975 n. 695, dagli
articoli 18,  19  e  20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'art. 2
della  legge  22 novembre  1985,  n. 655, e dagli articoli 7, 10 e 13
della legge 12 aprile 1990, n. 74) limitatamente alle seguenti parti:
    art.  25,  comma  14,  lettera b), limitatamente alle parole: "il
voto  di  lista  ed",  alla parola: "eventuale", nonche' alle parole:
"nell'ambito della lista votata";
    art.  27,  comma 3, limitatamente alla lettera a): "provvede alla
determinazione  del  quoziente per l'assegnazione dei seggi dividendo
la  cifra  dei  voti  validi  espressi nel collegio per il numero dei
seggi  del  collegio  stesso;", alla lettera b): "determina il numero
dei  seggi  spettante  a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale
dei  voti  da  essa  conseguiti  per  il  quoziente base. I seggi non
assegnati  in  tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle
liste  cui  corrispondono  i  maggiori resti e, in caso di parita' di
resti,  a  quelle  che  abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a
parita'  di  cifra  elettorale  si procede per sorteggio. Partecipano
all'assegnazione  dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste
che  abbiano  complessivamente  conseguito  almeno il 9 per cento dei
suffragi  rispetto  al  totale  dei  votanti  sul piano nazionale;" e
lettera  c),  limitatamente  alle  seguenti  parole: "nell'ambito dei
posti attribuiti ad ogni lista";
    art.  39,  comma 1, limitatamente alle parole: "nell'ambito della
stessa lista"; comma 2: "Qualora, per difetto di candidati non eletti
e  forniti  dei requisiti di eleggibilita', la sostituzione di cui al
comma  1  non  possa  aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa
avviene  mediante  il  primo  dei  non  eletti  nella lista che abbia
riportato  nel  medesimo  collegio  la maggior cifra elettorale o, in
caso  di  parita', che preceda le altre nell'ordine di presentazione;
se  in  detta  lista  non  vi sono candidati non eletti e forniti dei
requisiti  di  eleggibilita', si passa alle liste successive."; comma
4, limitatamente alle parole: "e 2".
  I  relativi  comizi  sono  convocati  per  il  giorno  di  domenica
21 maggio 2000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Dato a Roma, addi' 29 marzo 2000
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Bianco, Ministro dell'interno
                                  Diliberto, Ministro della giustizia