CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

CIRCOLARE 17 aprile 2000, n. 1237 

Circolare  attuativa  dell'art  4-bis  del  decreto del Ministero del
tesoro  7 gennaio 1998, cosi' come modificato e integrato dall'art. 1
del decreto ministeriale 30 settembre 1999. Formale impegno.
(GU n.97 del 27-4-2000)
 
 Vigente al: 27-4-2000  
 

                                  Alle   Amministrazioni  comunali  e
                                  provinciali
                                  Alle Comunita' montane
                                      e, per conoscenza
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  All'Associazione  nazionale  comuni
                                  italiani (A.N.C.I.)
                                  All'Unione     province    italiane
                                  (U.P.I.)
                                  All'Unione nazionale comuni montani
                                  (U.N.C.E.M.)

  La  Cassa  depositi  e  prestiti,  attenta ai problemi che gli enti
locali  stanno  affrontando  nel delicato e complesso passaggio dalla
contabilita'  meramente  finanziaria  a  quella  prevista  dal  nuovo
ordinamento   finanziario   e   contabile,  attuato  con  il  decreto
legislativo  n.  77/1995,  ha inteso fornire uno strumento utile alla
programmazione dei predetti enti.
  Con  l'introduzione  dell'art.  4-bis del decreto del Ministero del
tesoro  7 gennaio 1998 il formale impegno alla concessione dei mutui,
gia'  previsto  per  i  progetti  cofinanziabili in ambito U.E. (cfr.
circolare  n.  1227/1998,  punto  3.1)  e'  stato  esteso  a  tutti i
finanziamenti.
  Con  il  formale  impegno  gli enti in indirizzo potranno, in primo
luogo,  programmare  in  modo  piu'  efficiente  le  proprie spese di
investimento,  anche  alla luce delle prescrizioni di cui all'art. 14
della  legge  n.  109/1994;  in  secondo  luogo  avranno  la certezza
dell'individuazione   delle   fonti   di  finanziamento,  cosi'  come
stabilito  dall'art.  13,  secondo  comma, del decreto legislativo n.
77/1995, potendo procedere all'espletamento delle procedure di scelta
del contraente gia' prima della concessione definitiva del mutuo.
  Va,  inoltre,  sottolineato  che  il  formale  impegno, nel cercare
quanto  piu'  possibile  di  avvicinare  la fase della programmazione
degli  interventi a quella della realizzazione degli stessi, consente
una  piu'  efficiente  allocazione  delle  risorse  pubbliche potendo
l'ente    anticipatamente    quantificare    l'effettivo   fabbisogno
finanziario   e,   quindi,  limitare  a  quest'ultimo  la  successiva
richiesta di mutuo.
  La  Cassa  con  questo atto si impegna irrevocabilmente a mettere a
disposizione,  per  un  periodo  limitato  a tre anni, l'ammontare di
somme  occorrenti per la realizzazione di opere di rilevante entita',
programmi  di  opere  e  altri  investimenti  previsti  dall'art.  1,
lettera d), del decreto del Ministero del tesoro 7 gennaio 1998.
  E'  opportuno precisare che la messa a disposizione delle somme non
comporta  il  diritto all'erogazione delle stesse, che resta comunque
subordinato  alla preventiva concessione del mutuo ai sensi dell'art.
5  del  decreto  ministeriale  7 gennaio  1998  secondo  le  consuete
procedure  fissate dalle circolari Cassa e alle condizioni vigenti al
momento del perfezionamento della relativa istruttoria.
  Il  consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti si
riserva la possibilita' di deliberare la sospensione temporanea della
concessione   dei  formali  impegni,  nel  caso  in  cui  l'ammontare
complessivo  degli  stessi  dovesse  risultare  incompatibile  con la
situazione economico-patrimoniale ovvero di liquidita' dell'Istituto,
nonche'  ove  si  ritenga che l'assunzione di ulteriori impegni possa
contrastare con gli indirizzi di politica finanziaria del Governo.
Soggetti.
  Destinatari   della   norma  in  oggetto  sono  tutti  i  mutuatari
dell'Istituto.
  Tuttavia,  con  la presente circolare si provvede a dare istruzioni
per  la  concessione  del  formale impegno soltanto agli enti locali,
riservandosi  di  emanare successive circolari per gli altri soggetti
mutuatari.
Oggetto.
  Il  formale  impegno  puo'  essere  richiesto  sia  per  un singolo
investimento, sia per un programma di investimenti.
  Ogni  ente  puo'  chiedere piu' formali impegni, purche' contengano
opere diverse.
Durata.
  Il formale impegno ha validita' di tre anni dalla concessione dello
stesso.
  Durante  tale periodo gli enti dovranno utilizzare tutte le risorse
attraverso  l'attivazione di uno o piu' mutui; le somme non assunte a
mutuo allo scadere del triennio verranno disimpegnate.
Procedura.
  I  soggetti  interessati all'ottenimento del formale impegno devono
presentare   alla  Cassa  apposita  istanza  e  la  deliberazione  di
Consiglio  contenente  la  quantificazione del fabbisogno finanziario
complessivo  nonche'  la  descrizione  analitica  delle  opere che si
intendono realizzare.
  Nella predetta delibera consiliare l'ente deve individuare la Cassa
quale  istituto  mutuante  cui  richiedere  i  finanziamenti a valere
sull'impegno formale di cui trattasi.
  Il  consiglio  di  amministrazione delibera il formale impegno e la
Cassa  ne  da'  successiva  comunicazione  agli  enti trasmettendo le
relative determine.
  Gli  enti, in occasione delle successive richieste di mutuo, devono
integrare  la  consueta  documentazione  prevista  per la concessione
dalle vigenti circolari Cassa con una dichiarazione, del responsabile
del  servizio o del procedimento, dalla quale risulti a quale formale
impegno va imputato il mutuo di cui trattasi e per quale importo.
  Resta  inteso  che  con  il  formale  impegno  la  Cassa si obbliga
irrevocabilmente   alla   concessione   dei   finanziamenti  ad  esso
afferenti,  subordinatamente all'accertamento della regolarita' della
documentazione  e  al possesso dei prescritti requisiti, nonche' alle
condizioni  che saranno vigenti all'atto della definitiva concessione
del singolo mutuo.
  In  presenza  di  formali impegni gia' concessi, la richiesta di un
successivo   formale   impegno  dovra'  essere  accompagnata  da  una
dichiarazione  da  cui  risulti che gli investimenti in esso previsti
non  siano  gia' compresi nei precedenti formali impegni. Nel caso in
cui  si  tratti  di investimenti in tutto o in parte gia' previsti in
una  precedente  richiesta di formale impegno il consiglio dell'ente,
nel deliberare la nuova richiesta, dovra' contestualmente chiedere la
revoca del precedente.
  Va  infine  precisato  che  la  procedura  per  il  formale impegno
relativa  ad opere cofinanziabili in ambito U.E., di cui al punto 3.1
della  circolare  n.  1227/98,  e'  da intendersi superata, in quanto
sostituita dalla presente.
                                     Il direttore generale: Salvemini