ERRATA-CORRIGE

Comunicato  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri relativo al
decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 67, recante: "Attuazione
della  direttiva  97/55/CE,  che modifica la direttiva 84/450/CEE, in
materia   di   pubblicita'   ingannevole  e  comparativa.".  (Decreto
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 72 del
27 marzo 2000).
(GU n.100 del 2-5-2000)

    Nell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo citato in epigrafe,
nella  parte  in  cui  e' stato sostituito il comma 9 dell'art. 7 del
decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n.  74, alla pag. 5, seconda
colonna,  della  sopra  indicata Gazzetta Ufficiale, dove e' scritto:
"9.  L'operatore  pubblicitario  che  non  ottempera ai provvedimenti
d'urgenza  o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati
con  la  decisione  che  definisce il ricorso e' punito con l'arresto
fino  a  rimozione  degli  effetti  adottati  con  la  decisione  che
definisce  il  ricorso  e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con
l'ammenda  fino  a  lire  cinque  milioni.", leggasi: "9. L'operatore
pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli
inibitori  o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che
definisce  il  ricorso  e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con
l'ammenda fino a lire cinque milioni.".