PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 aprile 2000 

Interventi  straordinari  a  sostegno delle difficolta' occupazionali
derivanti  dalla chiusura del traforo del Monte Bianco. (Ordinanza n.
3058).
(GU n.105 del 8-5-2000)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
        delegato per il coordinamento della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
  Visto l'art. 62, comma 4, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29  dicembre  1999  che  delega  le  funzioni del coordinamento della
protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
  Considerato che la chiusuca del traforo del Monte Bianco continua a
determinare una situazione di crisi nei settori produttivi;
  Sentiti  i  Ministri  delle finanze e del lavoro e della previdenza
sociale;

                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. In  attuazione  del  disposto  di cui all'art. 46 della legge 17
maggio  1999,  n.  144,  sono  sospesi  dal  17 maggio  1999  fino al
31 dicembre  2000  i  termini  previdenziali e fiscali a favore delle
imprese  che  hanno  inoltrato  richiesta  di cassa integrazione; che
possano  dimostrare di aver subito danni a seguito della chiusura del
traforo  del  Monte  Bianco; che hanno beneficiato della sospensione,
accordata  dalla regione Valle d'Aosta, del pagamento di mutui accesi
con  la  regione  medesima  sulla  base  della dimostrazione di danni
subiti.
  2. Con decreto del Ministro delle finanze e del lavoro e previdenza
sociale   sono   stabilite   le  modalita'  per  l'effettuazione  dei
versamenti  e  degli  adempimenti  non  eseguiti  per  effetto  della
sospensione.  Lo  stesso  decreto puo' prevedere rateizzazioni, senza
aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.
  3. Gli  oneri  per  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui ai
precedenti  commi  sono  posti  a  carico delle disponibilita' di cui
all'art. 62, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 21 aprile 2000
                                                  Il Ministro: Bianco